31991R3579

Regolamento (CEE) n. 3579/91 del Consiglio del 25 novembre 1991 concernente l'applicazione della decisione n. 3/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Giordania che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 14/12/1991 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 3579/91 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1991 concernente l'applicazione della decisione n. 3/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Giordania che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (1) è stato firmato il 18 gennaio 1977;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo predetto, il Consiglio di cooperazione CEE-Giordania ha adottato la decisione n. 3/91 che modifica il protocollo n. 2;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 3/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Giordania è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. M. RITZEN

(1) GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 2.

DECISIONE N. 3/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-GIORDANIA del 4 novembre 1991 che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania firmato il 18 gennaio 1977,

visto il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 25,

considerando che le regole di origine contenute nel protocollo n. 2 sono basate sull'impiego della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; che il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato il 14 giugno 1983 la «convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci», (in seguito denominato «sistema armonizzato»); che il sistema armonizzato è stato introdotto a decorrere dal 1o gennaio 1988 ai fini del commercio internazionale; che è perciò necessario adattare le regole di origine contenute nel protocollo n. 2, nella misura in cui esse sono basate sull'utilizzazione del sistema armonizzato;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è apparso che si può migliorare la presentazione delle regole di origine, raggruppando in un'unica lista tutte le eccezioni alla regola generale del cambiamento della voce doganale e prevedendo istruzioni dettagliate sui criteri di interpretazione,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'articolo 1, ultimo comma del protocollo n. 2 le parole «nella lista C dell'allegato IV» sono sostituite da «nell'allegato II».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Nel presente protocollo, con i termini "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" oppure SA).

Con il termine "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Ai fini dell'articolo 1, sono considerati materiali non originari quelli sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

3. Se un prodotto è citato nelle colonne 1 e 2 della lista figurante nell'allegato III, le condizioni stabilite per detto prodotto nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione tal quale delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b)le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi;

c)i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli;

ii)la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole e su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e)la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari;

f)la semplice riunione di parti di articoli per costituire un articolo completo;

g)il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);

h)la macellazione degli animali.».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Nella lista di cui all'allegato III, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica "mutatis mutandis" quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

2. Nella lista di cui all'allegato III per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto è esportato.».

Articolo 4

L'articolo 6 del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1) Nel paragrafo 2, le parole «articolo 3, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 3, paragrafo 4» e le parole «della nomenclatura di Bruxelles» da «del sistema armonizzato».

2)È aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.».

Articolo 5

1. Il testo degli allegati I, II, III e IV del protocollo n. 2 è sostituito dal testo degli allegati I, II e III della presente decisione.

2. Gli allegati V e VI diventano allegati IV e V.

Articolo 6

1. I prodotti esportati prima del 1o gennaio 1992, accompagnati da un certificato di circolazione EUR. 1 o da un formulario EUR. 2, sono considerati come originari in conformità alle norme in vigore il 1o gennaio 1992.

2. I certificati di circolazione EUR. 1 ed i formulari EUR. 2 rilasciati o emessi prima del 1o gennaio 1992 in base alle norme in vigore prima di tale data sono accettati fino al 31 maggio 1992 incluso, conformemente alle norme in vigore quando sono stati rilasciati.

3. Gli articoli 19 e 20 del protocollo n. 2 sono applicabili nel caso di merci esportate prima del 1o gennaio 1992, e i certificati di circolazione rilasciati a posteriori, nonché i duplicati possono essere rilasciati in base alle norme in vigore prima di tale data.

Articolo 7

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1991.

Per il Consiglio di cooperazione

Il Presidente

H. VAN DE BROEK

Dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato

Se, in seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura, le nuove norme introdotte con la decisione n. 3/91 modificano la sostanza di una norma esistente precedentemente alla decisione stessa, e risulta che tale modifica determina una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione e se una delle parti contraenti lo richiede entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio di cooperazione esamina con urgenza se sia necessario ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 3/91.

In ogni caso il Consiglio di cooperazione decide se ristabilire o no la sostanza della norma in questione durante un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta di una delle parti contraenti dell'accordo.

Qualora venga ristabilita la sostanza della norma in questione le parti contraenti dell'accordo devono anche prevedere il quadro giuridico necessario per garantire che possano essere rimborsati tutti i dazi doganali indebitamente riscossi sui prodotti in questione importati dopo il 1° gennaio 1992.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articoli 1 e 2

Le espressioni «la Comunità» o «la Giordania» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Giordania.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «naviofficina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4.

Nota 2 - ad articolo 1

Le condizioni stabilite nell'articolo 1, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Giordania.

Se dei prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Giordania verso un altro paese vi ritornano, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, essi sono considerati come non originari, a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- le merci che ritornano sono le stesse che furono esportate,

e che

- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione, durante la loro permanenza in detto paese.

Nota 3 - ad articolo 1

Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità o della Giordania non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 4 - ad articolo 2, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto alle navi:

- immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Giordania,

- che battono bandiera di uno Stato membro o della Giordania,

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri e della Giordania o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Giordania ed in cui lo o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri o della Giordania ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Giordania, a enti pubblici o a cittadini degli Stati membri o della Giordania,

- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Giordania,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Giordania.

Nota 5 - ad articoli 2 e 3

1. Ai fini dell'applicazione delle regole di origine, l'unità di qualificazione è lo specifico prodotto che è considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale n. 3, l'unità di qualificazione è quella relativa a ciascun articolo dell'assortimento; lo stesso dicasi per gli assortimenti delle voci doganali 6308, 8206 e 9605.

Ne consegue pertanto che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo la nomenclatura, in un'unica voce doganale, l'intero complesso costituisce l'unità di classificazione;

- quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce doganale del sistema armonizzato, nell'applicare le regole di origine, ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Quando, conformemente alla regola generale n. 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto contenuto, ai fini della classificazione, detto imballaggio sarà in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Nota 6 - ad articolo 3, paragrafo 1

Le note introduttive dell'allegato III si applicheranno, se del caso, anche a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, pur se non soggetti ad una condizione specifica nell'elenco dell'allegato III, ma sottoposti invece alla regola generale di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nota 7 - ad articolo 4

Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

Lista dei prodotti di cui all'articolo 1 temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo

Voce SA

Designazione delle merci

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, essendo prodotti analoghi agli oli minerali ottenuti dalla distillazione ad alta temperatura dei catrami di carbon fossile, dei quali più del 65 % in volume distilla ad una temperatura di 250 °C o meno (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

da 2709

a 2715

Oli minerali e loro prodotti di distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

ex 2901

Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

ex 3403

Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o oli ottenuti da minerali bituminosi, purché questi costituiscano meno del 70 % in peso del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate a base di paraffina, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, residui paraffinosi («slack wax» o «scale wax»)

ex 3811

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

ALLEGATO III

Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario NOTE INTRODUTTIVE Generalità Nota 1:

1.1. Le prime due colonne della lista descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema, per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne, corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce doganale che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci doganali raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci doganali del capitolo in questione o in una delle voci doganali che vi sono raggruppate.

1.3. Quando nella lista compaiono più regole differenti, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce doganale cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2:

2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «elemento», «materia prima», «materiale», «componente» o «parte», ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3:

3.1. Quando una voce doganale o parte di voce doganale non è compresa nella lista, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce doganale di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se un prodotto citato nella lista è soggetto alla condizione del cambiamento di voce doganale, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prescrive che «materiali di qualsiasi voce doganale» possono essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce doganale del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce doganale . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 della lista.

3.4. Se un prodotto, che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce doganale oppure in base alla propria regola specifica nella lista, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola della lista applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce 7224 nella lista. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce doganale o le altre regole che figurano nella lista sono osservate, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, presa nel suo complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

Nota 4:

4.1. La regola nella lista rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola nella lista specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zig-zag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3. Quando nella lista una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce doganale 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non-tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti, il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non-tessuti», nemmeno se i non-tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4. Se una regola della lista autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Tessili

Nota 5:

5.1. Nella lista, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce doganale 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci doganali da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci doganali da 5301 a 5305.

5.3. Nella lista, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

5.4. Nella lista, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci doganali da 5501 a 5507.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che compaiono nella lista e per cui si fa riferimento alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte alla colonna 3 della lista non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base, indipendentemente dalla rispettiva percentuale del prodotto.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,

- lana,

- peli grossolani di animali,

- peli fini di animali,

- crine di cavallo,

- cotone,

- materiali per la fabbricazione della carta e carta,

- lino,

- canapa,

- juta ed altre fibre tessili liberiane,

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

- filamenti sintetici,

- filamenti artificiali,

- fibre sintetiche in fiocco,

- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine possono essere usati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana e da filato di fibre sintetiche in fiocco è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici non originari o filati di lana o una combinazione di tali filati, i quali non soddisfano le regole d'origine possono essere utilizzate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone e da tessuto di cotone è considerata come un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da due o più diversi materiali tessili di base, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone e da tessuto sintetico, allora, ovviamente, sarebbero stati utilizzati due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di juta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo peso globale non ecceda il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di juta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tale filato.

6.4. Nel caso di tessuto nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

Nota 7:

7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nella lista da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i ricami e accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili interessati sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori.

7.2. Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengono materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella portata della nota 4.3).

7.3. Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o gli altri materiali (che non contengano materiali tessili) non-tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3 della lista.

Ad esempio:

Se una regola della lista richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i

materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o regriferate della voce 0201

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207

da 0302

a 0305

Pesci, esclusi i pesci vivi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari

(1) (2) (3) 0402

da 0404

a 0406

Latte e latticini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,

-i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

ex 0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

da 0710

a 0713

Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari

ex 0710

Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato

Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

ex 0711

Granturco dolce, temporaneamente conservato

Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

- con aggiunta di zuccheri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altre

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0813

Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0814

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari

ex 1106

Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1501

Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

- altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1506

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

exda 1507

a 1515

Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

ex da 1507

a 1515

(segue)

- altri, esclusi:

- olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;

-oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1517

Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1519

Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

- maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702

-altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali dei capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:

- estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

- altri

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:

- non contenenti cacao

Fabbricazione in cui:

-tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

-il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari

2004 e

2005

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari

2006

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

-frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

-frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2101

Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria

ex 2103

-Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate

-Senapa preparata

Fabbricazione a partire da farina di senapa

ex 2104

-Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

-Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati

ex 2106

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole

Fabbricazione a partire da altri mosti di uva

2205,

ex 2207,

ex 2208

ed

ex 2209

I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva

ex 2208

Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol

Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

(1)

(2)

(3)

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

da 2709

a 2715

Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex 2905

Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex 2932

(segue)

- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Altri composti eterociclici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3002

Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri:

- sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3003

e

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 31

Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

- nitrato di sodio

- calciocianammide

- solfato di potassio

- solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex3404

Cere artificiali e cere preparate:

- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:

- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

-gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,

-i materiali della voce 3404.

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

- eteri ed esteri di amido

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalla voce 3702

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

ex 3806

Gomme esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

da 3808

a 3814,

da 3818

a 3820,

3822

e

Prodotti vari delle industrie chimiche:

-Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

3823

-i seguenti prodotti della voce 3823:

- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

-gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

-la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905

-i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

-gli scambiatori di ioni

-le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

-gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3823

(segue)

- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

-gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici

-gli oli di flemma e l'olio di Dippel

-miscele di sali aventi differenti anioni

-paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

-altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3901

a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica:

- prodotti addizionali omopolimerizzati

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

da 3916

a 3921

Semilavorati di plastica:

- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri:

-prodotti addizionali omopolimerizzati

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

-altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

da 3922

a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

ex 4017

Articoli in gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3579.1(1)

(2)

(3)

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

da 4104

a 4107

Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

4109

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

- tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

- altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite (1)

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 (1)

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina

ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

ex 4409

- Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura, con giunture a spina

- Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex da 4410

a 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

ex 4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

-Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

(1)

(2)

(3)

4503

Articoli in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5501

a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

ex capitoli

da 50 a 55

Filati e filamenti

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

(1)

(2)

(3)

ex capitoli

da 50 a 55

(segue)

Tessuti:

- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

-filati di cocco,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-carta

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

- filati di cocco,

- materiali chimici o paste tessili,

-materiali per la fabbricazione della carta

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

- feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

-il filato di polipropilene della voce 5402

-le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

-materiali chimici o paste tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

-fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

(1)

(2)

(3)

5604

(segue)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

- di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

-i filati di polipropilene della voce 5402,

-le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o

-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- di altri feltri

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

-di altri materiali tessili

Fabbricazione a partire da (1):

-filati di cocco,

-filati di filamenti sintetici o artificiali,

-fibre naturali, o

-fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:

- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili,

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

-contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

- altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (1)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

-impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

(1)

(2)

(3)

5905

(segue)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- filati di cocco,

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili,

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

-tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili

-altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

- altri

Fabbricazione a partire da filati

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

ex 5908

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

da 5909

a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

-dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- filati di cocco,

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

(1)

(2)

(3)

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

-ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (2):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione a partire da filati (1)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209,

ex 6217

Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (1)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

ex 6210,

ex 6216,

ex 6217

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (1)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

6213

e

6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

-ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

da 6301

a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

-in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (2):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

- altri:

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

(1)

(2)

(3)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

6306

Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:

-non tessuti

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

-altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi

ex 6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (2)

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

da 6401

a 6405

Calzature

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3)

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3)

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da amianto lavorato, in fibre, o da miscele a base di amianto od a base di amianto e carbonato di magnesio

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(1)

(2)

(3)

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

-lana di vetro

ex 7102,

ex 7103 e

ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

7106,

7108 e

7110

Metalli preziosi:

-greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

-semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107,

ex 7109 e

ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

da 7208

a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

ex 7218,

da 7219

a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

ex 7224,

da 7225

a 7227

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304,

7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7403

Leghe di rame, gregge

Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7602; le regole per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7601

-Leghe di alluminio, gregge

Fabbricazione a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami

-Alluminio raffinato (ISO n. AL 99,99)

Fabbricazione a partire da alluminio non legato (ISO n. AL 99,8)

ex 7616

Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7801

Piombo greggio:

- Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

- altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce 8001 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

ex capitolo 81

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) (2) (3) ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex 8306

Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403

e

ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425

a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

- rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti di ricambio per rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444

a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

-macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456

a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8469

a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore dei transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

-matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

-adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altre

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

e

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8601

a 8607

Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8609

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8803

Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8804

Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:

- rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804

- altri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005 ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020, e da 9024 a 9033

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 9006

Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9018

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce 9018

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

- parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 91

Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso:

9105, da 9109 a 9113

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9105

Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3579.2- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401

e

ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:

- il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e

- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Teste di mazze da golf

Fabbricazione a partire da sbozzi

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9601

e

ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.(1) Fino al 31 marzo 1990 possono essere utilizzate le pelli confezionate da citello (citellus suslika), scoiattolo grigio della Siberia e criceto della voce 4302. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Vedi nota introduttiva n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.

(2) Per le mascherine filtranti è permessa la fabbricazione a partire da fibre poliesteri non stirate discontinue. La presente disposizione speciale è applicabile fino al 31 marzo 1988.

(3) Vedi nota introduttiva n. 7, relativa a guarnizioni ed accessori di tessuti.

DECISIONE N. 3/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-GIORDANIA del 4 novembre 1991 che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania firmato il 18 gennaio 1977,

visto il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 25,

considerando che le regole di origine contenute nel protocollo n. 2 sono basate sull'impiego della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; che il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato il 14 giugno 1983 la «convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci», (in seguito denominato «sistema armonizzato»); che il sistema armonizzato è stato introdotto a decorrere dal 1o gennaio 1988 ai fini del commercio internazionale; che è perciò necessario adattare le regole di origine contenute nel protocollo n. 2, nella misura in cui esse sono basate sull'utilizzazione del sistema armonizzato;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è apparso che si può migliorare la presentazione delle regole di origine, raggruppando in un'unica lista tutte le eccezioni alla regola generale del cambiamento della voce doganale e prevedendo istruzioni dettagliate sui criteri di interpretazione,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'articolo 1, ultimo comma del protocollo n. 2 le parole «nella lista C dell'allegato IV» sono sostituite da «nell'allegato II».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Nel presente protocollo, con i termini "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" oppure SA).

Con il termine "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Ai fini dell'articolo 1, sono considerati materiali non originari quelli sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

3. Se un prodotto è citato nelle colonne 1 e 2 della lista figurante nell'allegato III, le condizioni stabilite per detto prodotto nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione tal quale delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b)le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi;

c)i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli;

ii)la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole e su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e)la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari;

f)la semplice riunione di parti di articoli per costituire un articolo completo;

g)il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);

h)la macellazione degli animali.».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Nella lista di cui all'allegato III, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica "mutatis mutandis" quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

2. Nella lista di cui all'allegato III per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto è esportato.».

Articolo 4

L'articolo 6 del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1) Nel paragrafo 2, le parole «articolo 3, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 3, paragrafo 4» e le parole «della nomenclatura di Bruxelles» da «del sistema armonizzato».

2)È aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.».

Articolo 5

1. Il testo degli allegati I, II, III e IV del protocollo n. 2 è sostituito dal testo degli allegati I, II e III della presente decisione.

2. Gli allegati V e VI diventano allegati IV e V.

Articolo 6

1. I prodotti esportati prima del 1o gennaio 1992, accompagnati da un certificato di circolazione EUR. 1 o da un formulario EUR. 2, sono considerati come originari in conformità alle norme in vigore il 1o gennaio 1992.

2. I certificati di circolazione EUR. 1 ed i formulari EUR. 2 rilasciati o emessi prima del 1o gennaio 1992 in base alle norme in vigore prima di tale data sono accettati fino al 31 maggio 1992 incluso, conformemente alle norme in vigore quando sono stati rilasciati.

3. Gli articoli 19 e 20 del protocollo n. 2 sono applicabili nel caso di merci esportate prima del 1o gennaio 1992, e i certificati di circolazione rilasciati a posteriori, nonché i duplicati possono essere rilasciati in base alle norme in vigore prima di tale data.

Articolo 7

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1991.

Per il Consiglio di cooperazione

Il Presidente

H. VAN DE BROEK

Dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato

Se, in seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura, le nuove norme introdotte con la decisione n. 3/91 modificano la sostanza di una norma esistente precedentemente alla decisione stessa, e risulta che tale modifica determina una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione e se una delle parti contraenti lo richiede entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio di cooperazione esamina con urgenza se sia necessario ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 3/91.

In ogni caso il Consiglio di cooperazione decide se ristabilire o no la sostanza della norma in questione durante un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta di una delle parti contraenti dell'accordo.

Qualora venga ristabilita la sostanza della norma in questione le parti contraenti dell'accordo devono anche prevedere il quadro giuridico necessario per garantire che possano essere rimborsati tutti i dazi doganali indebitamente riscossi sui prodotti in questione importati dopo il 1° gennaio 1992.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articoli 1 e 2

Le espressioni «la Comunità» o «la Giordania» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Giordania.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «naviofficina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4.

Nota 2 - ad articolo 1

Le condizioni stabilite nell'articolo 1, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Giordania.

Se dei prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Giordania verso un altro paese vi ritornano, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, essi sono considerati come non originari, a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- le merci che ritornano sono le stesse che furono esportate,

e che

- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione, durante la loro permanenza in detto paese.

Nota 3 - ad articolo 1

Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità o della Giordania non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 4 - ad articolo 2, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto alle navi:

- immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Giordania,

- che battono bandiera di uno Stato membro o della Giordania,

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri e della Giordania o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Giordania ed in cui lo o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri o della Giordania ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Giordania, a enti pubblici o a cittadini degli Stati membri o della Giordania,

- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Giordania,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Giordania.

Nota 5 - ad articoli 2 e 3

1. Ai fini dell'applicazione delle regole di origine, l'unità di qualificazione è lo specifico prodotto che è considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale n. 3, l'unità di qualificazione è quella relativa a ciascun articolo dell'assortimento; lo stesso dicasi per gli assortimenti delle voci doganali 6308, 8206 e 9605.

Ne consegue pertanto che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo la nomenclatura, in un'unica voce doganale, l'intero complesso costituisce l'unità di classificazione;

- quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce doganale del sistema armonizzato, nell'applicare le regole di origine, ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Quando, conformemente alla regola generale n. 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto contenuto, ai fini della classificazione, detto imballaggio sarà in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Nota 6 - ad articolo 3, paragrafo 1

Le note introduttive dell'allegato III si applicheranno, se del caso, anche a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, pur se non soggetti ad una condizione specifica nell'elenco dell'allegato III, ma sottoposti invece alla regola generale di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nota 7 - ad articolo 4

Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

Lista dei prodotti di cui all'articolo 1 temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo

Voce SA

Designazione delle merci

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, essendo prodotti analoghi agli oli minerali ottenuti dalla distillazione ad alta temperatura dei catrami di carbon fossile, dei quali più del 65 % in volume distilla ad una temperatura di 250 °C o meno (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

da 2709

a 2715

Oli minerali e loro prodotti di distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

ex 2901

Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

ex 3403

Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o oli ottenuti da minerali bituminosi, purché questi costituiscano meno del 70 % in peso del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate a base di paraffina, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, residui paraffinosi («slack wax» o «scale wax»)

ex 3811

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

ALLEGATO III

Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario NOTE INTRODUTTIVE Generalità Nota 1:

1.1. Le prime due colonne della lista descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema, per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne, corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce doganale che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci doganali raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci doganali del capitolo in questione o in una delle voci doganali che vi sono raggruppate.

1.3. Quando nella lista compaiono più regole differenti, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce doganale cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2:

2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «elemento», «materia prima», «materiale», «componente» o «parte», ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3:

3.1. Quando una voce doganale o parte di voce doganale non è compresa nella lista, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce doganale di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se un prodotto citato nella lista è soggetto alla condizione del cambiamento di voce doganale, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prescrive che «materiali di qualsiasi voce doganale» possono essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce doganale del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce doganale . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 della lista.

3.4. Se un prodotto, che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce doganale oppure in base alla propria regola specifica nella lista, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola della lista applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce 7224 nella lista. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce doganale o le altre regole che figurano nella lista sono osservate, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, presa nel suo complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

Nota 4:

4.1. La regola nella lista rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola nella lista specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zig-zag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3. Quando nella lista una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce doganale 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non-tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti, il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non-tessuti», nemmeno se i non-tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4. Se una regola della lista autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Tessili

Nota 5:

5.1. Nella lista, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce doganale 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci doganali da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci doganali da 5301 a 5305.

5.3. Nella lista, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

5.4. Nella lista, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci doganali da 5501 a 5507.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che compaiono nella lista e per cui si fa riferimento alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte alla colonna 3 della lista non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base, indipendentemente dalla rispettiva percentuale del prodotto.

Per materiali tessili dibase si intendono i seguenti:

- seta,

- lana,

- peli grossolani di animali,

- peli fini di animali,

- crine di cavallo,

- cotone,

- materiali per la fabbricazione della carta e carta,

- lino,

- canapa,

- juta ed altre fibre tessili liberiane,

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

- filamenti sintetici,

- filamenti artificiali,

- fibre sintetiche in fiocco,

- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine possono essere usati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana e da filato di fibre sintetiche in fiocco è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici non originari o filati di lana o una combinazione di tali filati, i quali non soddisfano le regole d'origine possono essere utilizzate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone e da tessuto di cotone è considerata come un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da due o più diversi materiali tessili di base, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone e da tessuto sintetico, allora, ovviamente, sarebbero stati utilizzati due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di juta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo peso globale non ecceda il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di juta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tale filato.

6.4. Nel caso di tessuto nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

Nota 7:

7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nella lista da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i ricami e accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili interessati sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori.

7.2. Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengono materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella portata della nota 4.3).

7.3. Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o gli altri materiali (che non contengano materiali tessili) non-tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3 della lista.

Ad esempio:

Se una regola della lista richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i

materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o regriferate della voce 0201

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207

da 0302

a 0305

Pesci, esclusi i pesci vivi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari

(1) (2) (3) 0402

da 0404

a 0406

Latte e latticini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,

-i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

ex 0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

da 0710

a 0713

Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari

ex 0710

Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato

Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

ex 0711

Granturco dolce, temporaneamente conservato

Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

- con aggiunta di zuccheri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altre

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0813

Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0814

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari

ex 1106

Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1501

Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

- altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1506

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

exda 1507

a 1515

Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

ex da 1507

a 1515

(segue)

- altri, esclusi:

- olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;

-oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1517

Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1519

Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

- maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702

-altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali dei capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:

- estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

- altri

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:

- non contenenti cacao

Fabbricazione in cui:

-tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

-il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari

2004 e

2005

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari

2006

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

-frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

-frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2101

Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria

ex 2103

-Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate

-Senapa preparata

Fabbricazione a partire da farina di senapa

ex 2104

-Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

-Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati

ex 2106

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole

Fabbricazione a partire da altri mosti di uva

2205,

ex 2207,

ex 2208

ed

ex 2209

I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva

ex 2208

Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol

Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

(1)

(2)

(3)

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

da 2709

a 2715

Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex 2905

Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex 2932

(segue)

- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Altri composti eterociclici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3002

Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri:

- sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3003

e

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 31

Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

- nitrato di sodio

- calciocianammide

- solfato di potassio

- solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

ex3404

Cere artificiali e cere preparate:

- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:

- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

-gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,

-i materiali della voce 3404.

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

- eteri ed esteri di amido

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalla voce 3702

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

ex 3806

Gomme esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

da 3808

a 3814,

da 3818

a 3820,

3822

e

Prodotti vari delle industrie chimiche:

-Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811

Questi prodotti sono compresi nell'allegato II

3823

-i seguenti prodotti della voce 3823:

- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

-gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

-la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905

-i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

-gli scambiatori di ioni

-le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

-gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3823

(segue)

- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

-gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici

-gli oli di flemma e l'olio di Dippel

-miscele di sali aventi differenti anioni

-paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

-altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3901

a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica:

- prodotti addizionali omopolimerizzati

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

da 3916

a 3921

Semilavorati di plastica:

- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri:

-prodotti addizionali omopolimerizzati

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

-altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

da 3922

a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

ex 4017

Articoli in gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

(1)

(2)

(3)

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

da 4104

a 4107

Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

4109

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

- tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

- altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite (1)

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 (1)

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina

ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

ex 4409

- Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura, con giunture a spina

- Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex da 4410

a 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

ex 4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

-Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

(1)

(2)

(3)

4503

Articoli in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5501

a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

ex capitoli

da 50 a 55

Filati e filamenti

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

(1)

(2)

(3)

ex capitoli

da 50 a 55

(segue)

Tessuti:

- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

-filati di cocco,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-carta

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

- filati di cocco,

- materiali chimici o paste tessili,

-materiali per la fabbricazione della carta

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

- feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

-il filato di polipropilene della voce 5402

-le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

-materiali chimici o paste tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

-fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

(1)

(2)

(3)

5604

(segue)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-materiali perla fabbricazione della carta

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

- di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

-i filati di polipropilene della voce 5402,

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3579.3-le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o

-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- di altri feltri

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

-di altri materiali tessili

Fabbricazione a partire da (1):

-filati di cocco,

-filati di filamenti sintetici o artificiali,

-fibre naturali, o

-fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:

- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili,

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

-contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

- altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (1)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

-impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

(1)

(2)

(3)

5905

(segue)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- filati di cocco,

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili,

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

-tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili

-altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

- altri

Fabbricazione a partire da filati

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

ex 5908

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

da 5909

a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

-dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- filati di cocco,

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

(1)

(2)

(3)

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

-ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (2):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione a partire da filati (1)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209,

ex 6217

Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (1)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

ex 6210,

ex 6216,

ex 6217

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (1)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

6213

e

6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

-ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

da 6301

a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

-in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (2):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

- altri:

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

(1)

(2)

(3)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

6306

Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:

-non tessuti

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

-altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi

ex 6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (2)

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

da 6401

a 6405

Calzature

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3)

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3)

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da amianto lavorato, in fibre, o da miscele a base di amianto od a base di amianto e carbonato di magnesio

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(1)

(2)

(3)

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggettidelle voci 7010 o 7018

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

-lana di vetro

ex 7102,

ex 7103 e

ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

7106,

7108 e

7110

Metalli preziosi:

-greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

-semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107,

ex 7109 e

ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

da 7208

a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

ex 7218,

da 7219

a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

ex 7224,

da 7225

a 7227

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304,

7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7403

Leghe di rame, gregge

Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7602; le regole per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7601

-Leghe di alluminio, gregge

Fabbricazione a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami

-Alluminio raffinato (ISO n. AL 99,99)

Fabbricazione a partire da alluminio non legato (ISO n. AL 99,8)

ex 7616

Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7801

Piombo greggio:

- Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

- altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce 8001 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

ex capitolo 81

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) (2) (3) ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex 8306

Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403

e

ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425

a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

- rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti di ricambio per rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444

a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

-macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456

a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8469

a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore dei transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

-matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

-adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altre

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

e

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8601

a 8607

Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8609

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8803

Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8804

Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:

- rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804

- altri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005 ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020, e da 9024 a 9033

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 9006

Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9018

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce 9018

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

- parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 91

Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso:

9105, da 9109 a 9113

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9105

Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401

e

ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:

- il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e

- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Teste di mazze da golf

Fabbricazione a partire da sbozzi

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9601

e

ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.(1) Fino al 31 marzo 1990 possono essere utilizzate le pelli confezionate da citello (citellus suslika), scoiattolo grigio della Siberia e criceto della voce 4302. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Vedi nota introduttiva n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.

(2) Per le mascherine filtranti è permessa la fabbricazione a partire da fibre poliesteri non stirate discontinue. La presente disposizione speciale è applicabile fino al 31 marzo 1988.

(3) Vedi nota introduttiva n. 7, relativa a guarnizioni ed accessori di tessuti.