31991R3559

Regolamento (CEE) n. 3559/91 della Commissione del 6 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 07/12/1991 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0192


REGOLAMENTO (CEE) N. 3559/91 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione(2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero C e l'isoglucosio C non possono essere smerciati sul mercato interno della Comunità e devono essere esportati tal quali anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della corrispondente campagna di commercializzazione; che tale articolo prevede altresì la riscossione di un importo sullo zucchero C e sull'isoglucosio C, con riferimento ai quali non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, l'esportazione dei prodotti tal quali entro il termine previsto;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 56/91 (4), prevede che i fabbricanti di zucchero C o di isoglucosio C stabiliti sul territorio di uno Stato membro possono sostituire il loro zucchero C con altro zucchero bianco tal quale o l'isoglucosio C con un altro isoglucosio prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro, subordinatamente al versamento, da parte del fabbricante che effettua la sostituzione, di un importo forfettario di 1,25 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco o per 100 chilogrammi di materia secca nel caso dell'isoglucosio;

considerando che il versamento di tale importo ha lo scopo di neutralizzare eventuali vantaggi derivanti dalla sostituzione, con particolare riferimento alle spese di trasporto; che l'importo forfettario succitato è stato fissato vari anni fa e nel frattempo si è assistito ad un'evoluzione nelle condizioni e nelle modalità di trasporto grazie alla quale il trasporto risulta meno oneroso; che pertanto si è rilevato che i fabbricanti non fanno quasi più ricorso a tale possibilità di sostituzione; che è apportuno quindi riaggiustare l'importo forfettario in modo, tuttavia, da non incoraggiare la sostituzione;

considerando che l'importo da riscuotere in caso di mancata esportazione dello zucchero C o dell'isoglucosio C entro il termine prescritto è stato fissato tenendo conto ugualmente di un importo forfettario il quale rappresenta il presunto vantaggio economico connesso in particolare alle spese di trasporto; che è pertanto opportuno ritoccare nella stessa misura tale importo;

considerando che, per evitare l'applicazione di un importo forfettario diverso allo zucchero C o all'isoglucosio C prodotti nel corso di una stessa campagna di commercializzazione, occorre rendere applicabile il nuovo importo forfettario soltanto a decorrere dalla produzione dello zucchero C o dell'isoglucosio C prodotti nella campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, gli importi di 1,25 ecu per 100 chilogrammi sono sostituiti dall'importo di 1 ecu per 100 chilogrammi.

2) All'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l'importo di 1,25 ecu è sostituito dall'importo di 1 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica allo zucchero C e all'isoglucosio C prodotti a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14. (4) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 25.