31991R3540

Regolamento (CEE) n. 3540/91 della Commissione del 5 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 06/12/1991 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0191


REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/91 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 rcante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione (2), stabilisce che le diciture da apporre sulle uova e sugli imballaggi devono essere redatte almeno nella lingua o nelle lingue dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o qualsiasi altra utilizzazione; che questa disposizione va modificata per adeguarsi a quelle in merito della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE (4), nonché al fine di agevolare il commercio delle uova in fattispecie diversa dalle consegne al consumatore finale;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1274/91 è sostituito dal seguente:

« Articolo 28

Le diciture di cui al presente regolamento, da apporre sulle uova e sugli imballaggi, sono redatte:

- per la vendita al minuto in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti nello Stato membro in cui detta vendita ha luogo, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (*); la presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue;

- negli altri casi in una o più lingue della Comunità.

(*) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5. (2) GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 42 del 16. 2. 1991, pag. 27.