31991R3537

REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/91 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune -

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 06/12/1991 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/91 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/91 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che, per garantire l'uniforme applicazione della nomenclatura combinata, occorre adottare le disposizioni relative alla classificazione di ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico;

considerando le difficoltà che si possono incontrare nel distinguere ortaggi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, designati con il codice NC 2001, dagli stessi prodotti preparati o conservati in modo diverso e designati con i codici NC da 2002 a 2005 e 2008; l'opinabilità di considerare prodotto preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico un prodotto in cui tali sostanze siano presenti solo in quantità minime; la possibilità di distinguere i due gruppi di prodotti attraverso il tenore di acido volatile libero, espresso in acido acetico; l'opportunità di fissare tale limite a un tenore di 0,5 % in peso; la necessità d'inserire una nota complementare a tale riguardo al capitolo 20 della nomenclatura combinata; l'opportunità di modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 20 della nomenclatura combinata allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare:

« 1. Sono considerati come prodotti del codice NC 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, o aventi un tenore di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, pari o superiore a 0,5 % in peso. »

Articolo 2

Le note complementari da 1 a 6 diventano rispettivamente le note complementari da 2 a 7.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 80.