31991R3416

REGOLAMENTO (CEE) N. 3416/91 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1991 relativo a taluni dazi residui applicabili nel 1991 nell' ambito delle riduzioni successive previste dall' atto di adesione della Spagna e del Portogallo -

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 26/11/1991 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 3416/91 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1991 relativo a taluni dazi residui applicabili nel 1991 nell'ambito delle riduzioni successive previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 75, punto 4 e 243, punto 4,

considerando che a norma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo è possibile sospendere, in tutto o in parte, i dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli oggetto di scambi tra questi due Stati membri e la Comunità dei Dieci; che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione (2), prevede la possibilità di applicare tale sospensione agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo;

considerando che nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, a norma del regolamento (CEE) n. 3835/90 del Consiglio (3), nel 1991 la Comunità ha concesso la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi dell'America latina;

considerando che, in un contesto di reciprocità, visti i dati applicabili alle importazioni realizzate dalla Spagna e dal Portogallo a norma degli articoli 75, punto 1 e 243, punto 1 dell'atto di adesione, è opportuno disporre che i prodotti agricoli spediti dalla Spagna o dal Portogallo godano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli stessi prodotti figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90 originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù;

considerando che la Spagna ha chiesto l'applicazione di queste misure per le esportazioni di taluni prodotti nella Comunità dei Dieci;

considerando che data la situazione economica dei produttori portoghesi non è necessario disporre la sospensione dei dazi residui per i prodotti importati in Portogallo;

considerando che la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune disposta dal regolamento (CEE) n. 3835/90 potrebbe essere rinnovata per vari anni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1991 i dazi residui applicabili alle importazioni nella Comunità dei Dieci a norma degli articoli 75, punto 1 e 243, punto 1 dell'atto di adesione sono totalmente sospesi per i prodotti agricoli elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90.

Sono esclusi dalla sospensione di cui al primo comma i prodotti di cui al capitolo 15 della nomenclatura combinata elencati nell'articolo 94, paragrafo 1 dell'atto di adesione.

2. In caso di ulteriore sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90, il disposto del paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, per tutta la durata della sospensione.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica mutatis mutandis alle importazioni in Spagna degli stessi prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.