REGOLAMENTO (CEE) N. 3361/91 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2903 51 00 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 20/11/1991 pag. 0029 - 0029
REGOLAMENTO (CEE) N. 3361/91 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2903 51 00 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 2903 51 00 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 375 000 ecu; che in data 22 maggio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 23 novembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0117 2903 51 00 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.