31991R3357

Regolamento (CEE) n. 3357/91 del Consiglio del 7 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 20/11/1991 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0096


REGOLAMENTO (CEE) N. 3357/91 DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la misura di semplificazione amministrativa prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88 (2), deve essere applicata, se si vuole che sia efficace, a tutte le importazioni di spedizioni composte di merci di valore trascurabile;

considerando che va pertanto modificato l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che gli articoli da 52 a 57, 63 bis e 63 ter e da 72 a 77 del regolamento (CEE) n. 918/83 devono essere riveduti alla luce dell'esperienza acquisita, per sopprimere tutte quelle condizioni la cui applicazione risulti onerosa e complessa e per facilitare l'importazione delle merci in causa;

considerando che occorre rinunciare all'applicazione della condizione di non equivalenza di produzioni comunitarie quando essa, seppur applicata, non riesca a svolgere un ruolo protettivo, tenuto conto del momento tardivo nel processo lavorativo di tali produzioni, e la sua attuazione dia luogo a controversie di esperti che vengono risolte tenendo quasi sempre conto degli interessi dell'importatore e riconoscendogli il diritto alla franchigia a motivo di circostanze particolari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 27

Fatto salvo l'articolo 28, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità.

Per "merci di valore trascurabile" si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ecu per spedizione. »

2) Il testo degli articoli 52, 53 e 54 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 52

1. Fatti salvi gli articoli 53, 54, 56, 57 e 58, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall'articolo 51, importati esclusivamente per scopi non commerciali.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:

- agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica,

- agli istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

Articolo 53

La franchigia si applica anche:

a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:

- che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per i pezzi di ricambio o gli accessori specifici,

oppure

- che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici;

b) agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici, purché detti utensili siano importati contemporaneamente a tali strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi;

- che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per gli utensili,

oppure

- che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per gli utensili.

Articolo 54

Ai fini dell'applicazione degli articoli 52 e 53:

- per "strumento o apparecchio scientifico" si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche;

- sono considerati "importati per scopi non commerciali" gli strumenti o gli apparecchi scientifici destinati ad essere impiegati in attività di ricerca o di insegnamento senza fini di lucro. »

3) L'articolo 55 è soppresso.

4) Il testo degli articoli 56 e 57 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 56

Se necessario, taluni strumenti o apparecchi possono, secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all'industria comunitaria in causa.

Articolo 57

1. Gli oggetti di cui all'articolo 51 e gli strumenti o apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli articoli 53, 54 e 56 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 51 o dell'articolo 52, paragrafo 2, la franchigia resta acquisita se l'istituto o l'organismo utilizza l'oggetto, lo strumento o l'apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, l'effettuazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. »

5) Il titolo XIV bis è sostituito dal testo seguente:

«

TITOLO XIV bis

STRUMENTI E APPARECCHI UTILIZZATI A SCOPO DI RICERCA, DIAGNOSI O TRATTAMENTI MEDICI

Articolo 63

bis

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, ad enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che:

a) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale;

e

b) il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni:

a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia;

b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

Articolo 63

ter

Per l'applicazione dell'articolo 63 bis, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 56, 57 e 58. »

6) Il testo degli articoli 72 e 73 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 72

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti appositamente concepiti per l'educazione, l'occupazione e la promozione sociale delle persone fisicamente o mentalmente minorate, diverse dai ciechi, quando siano importati:

- dai minorati stessi, per loro proprio uso;

- da istituti o organizzazioni aventi come attività principale l'educazione o l'assistenza di tali persone e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti considerati, nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi od accessori specifici e gli utensili in causa.

Articolo 73

Se necessario, taluni oggetti possono, secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all'industria comunitaria in causa. »

7) L'articolo 74 è soppresso.

8) Il testo degli articoli 75, 76 e 77 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 75

La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri minorati, per loro proprio uso, prevista all'articolo 71, primo trattino e all'articolo 72, paragrafo 1, primo trattino è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agli interessati di stabilire il loro stato di cieco o di minorato legittimato a beneficiare della franchigia.

Articolo 76

1. Gli oggetti importati in franchigia dalle persone menzionate agli articoli 71 e 72 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a persona, istituto o ente legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 71 e 72, la franchigia resta acquisita se la persona, l'istituto o l'ente utilizzano l'oggetto per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 77

1. Gli oggetti importati da istituti o organizzazioni autorizzati a beneficiare della franchigia alle condizioni previste dagli articoli 71 e 72 possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito, senza scopo di lucro, da detti istituti o organizzazioni ai ciechi e alle persone minorate delle quali essi si occupano senza che ciò comporti il pagamento dei dazi doganali relativi a detti oggetti.

2. Non si possono effettuare prestiti, locazioni o cessioni in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.

Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di una persona, un istituto o di un'organizzazione legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 71, primo comma, o dell'articolo 72, paragrafo 1, la franchigia resta acquisita se la persona, l'istituto o l'organizzazione utilizza l'oggetto considerato per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi doganali, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.