Regolamento (CEE) n. 3356/91 del Consiglio del 7 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 4060/89 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 20/11/1991 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0094
REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/91 DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 4060/89 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4060/89 (4), i controlli relativi ai mezzi di trasporto e ai corrispondenti documenti previsti per un'operazione di trasporto tra Stati membri sono effettuati come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro; considerando che, in base alle disposizioni dell'accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e dell'accordo europeo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sulle attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), gli Stati membri sono liberi di organizzare e di espletare i controlli e le verifiche relativi ai mezzi di trasporto e ai corrispondenti documenti nei luoghi da essi prescelti; che in pratica, in virtù della legislazione con cui hanno recepito nel diritto nazionale le disposizioni dei suddetti accordi oppure, qualora non siano parti contraenti dell'uno o dell'altro accordo, in virtù delle disposizioni nazionali che disciplinano questi tipi di trasporti in ambito internazionale, essi espletano normalmente questi controlli e verifiche alle frontiere; considerando che, in previsione dell'instaurazione del mercato unico dei trasporti, occorre promuovere ulteriormente la scorrevolezza della circolazione dei mezzi di trasporto tra Stati membri; considerando che la parte II « Normativa nazionale » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4060/89 deve essere modificata per tener conto dei controlli riguardanti i mezzi di trasporto ed i documenti corrispondenti destinati al trasporto di merci pericolose e di derrate deperibili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 4060/89 è modificato nel modo seguente: 1) È inserito l'articolo seguente: « Articolo 3 bis La Commissione propone, se necessario, modifiche dell'allegato per tener conto dell'evoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento. » 2) Il testo della parte II dell'allegato è sostituito dal testo che figura in allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. C 117 dell'1. 5. 1991, pag. 6. (2) GU n. C 267 del 14. 10. 1991. (3) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 34. (4) GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 18. ALLEGATO « PARTE II NORMATIVA NAZIONALE a) Controlli relativi alle patenti di guida dei conducenti di veicoli, pe il trasporto di merci e di viaggiatori. b) Controlli relativi al trasporto di merci pericolose, in particolare: i) Documenti: - certificato di formazione del conducente, - istruzioni di sicurezza, - certificato di approvazione (ADR o norme equivalenti), - copia dell'eventuale deroga (ADR o norme equivalenti), ii) Identificazione del veicolo che trasporta la merce pericolosa: - pannello arancione; - conformità, - posizione del veicolo, - segnalazione di pericolo sul veicolo: - conformità, - posizione sul veicolo, - targa di identificazione delle cisterne (fisse, amovibili o container-cisterna): - presenza e leggibilità, - data dell'ultima ispezione, - punzonatura dell'organismo di controllo, iii) Attrezzatura (ADR o norme equivalenti) del veicolo: - estintore supplementare, - attrezzature speciali, iv) Carico dei veicoli: - carico eccedente (secondo la capacità delle cisterne), - sistemazione del carico, - divieto di carico in comune. c) Controlli relativi al trasporto di derrate deperibili, in particolare: i) Documenti: - attestato di conformità delle attrezzature, ii) Attrezzature speciali utilizzate per il trasporto delle derrate deperibili: - attestato di conformità (targhetta), - contrassegni di identificazione, iii) Funzionamento delle attrezzature speciali: - condizioni di temperatura delle attrezzature. »