31991R3262

REGOLAMENTO (CEE) N. 3262/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte -

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/1991 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0150


REGOLAMENTO (CEE) N. 3262/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3131/90 (4) ha fissato all'articolo 24, paragrafo 1 e, per le esportazioni, all'articolo 26 bis, la durata minima dell'ammasso privato; che nell'attuale situazione del mercato del burro e della crema di latte è necessario dare all'ammassatore la possibilità di abbreviare, a sua richiesta, la durata minima di ammasso per i quantitativi contrattuali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

1) All'articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'aiuto all'ammasso privato previsto all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 può essere concesso soltanto se la durata dell'ammasso è di almeno centoventi giorni. Tuttavia, a richiesta dell'ammassatore, la durata minima di ammasso è portata a novanta giorni e l'aiuto è modificato in proporzione. »

2) All'articolo 26 bis, paragrafo 1, primo comma dopo i termini « di novanta giorni » è inserito il seguente testo: « o, a richiesta dell'ammassatore, di sessanta giorni, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12. (4) GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 29.