31991R3261

REGOLAMENTO (CEE) N. 3261/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 novembre 1991 recante deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 2921/90, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati per quanto riguarda il territorio dell' ex Repubblica democratica tedesca -

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/1991 pag. 0023 - 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 3261/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1991 recante deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 2921/90, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/91 (4), reca i requisiti di composizione cui devono soddisfare le caseine acide per poter beneficiare dell'aiuto ivi previsto; che, date le difficoltà di adattamento delle imprese del settore lattiero-caseario stabilite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alle condizioni del mercato comunitario e allo scopo di evitare che l'imposizione di gravi sanzioni finanziarie ne comprometta la sussistenza, è opportuno concedere una deroga temporanea ai suddetti requisiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato I, punto I del regolamento (CEE) n. 2921/90, per il periodo dal 15 ottobre 1990 al 31 marzo 1991, i tenori massimi di materie grasse e di acidi liberi sono portati a 2,80 % e 0,70 % per le caseine acide fabbricate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 22. (4) GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 49.