31991R3185

REGOLAMENTO (CEE) N. 3185/91 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 1991 che adotta misure in materia di importazione di ortofrutticoli da alcune regioni colpite dal colera -

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 01/11/1991 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 3185/91 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 1991 che adotta misure in materia di importazione di ortofrutticoli da alcune regioni colpite dal colera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in alcune regioni dell'America meridionale si sta sviluppando un'epidemia di colera; che questa malattia costituisce un grave rischio per la salute pubblica e che il bacillo del colera può, fra l'altro, contaminare gli ortofrutticoli;

considerando che esperti della Comunità si sono recati in missione nelle regioni colpite, per esaminare la situazione e studiare le garanzie necessarie ad evitare il rischio di introduzione del colera nella Comunità;

considerando che, alla luce degli accertamenti compiuti durante dette missioni, è opportuna l'adozione di misure comunitarie; che in alcuni Stati membri sono stati adottati provvedimenti nazionali sull'importazione di ortofrutticoli da taluni paesi terzi dell'America meridionale; che è quindi opportuno che il Consiglio adotti modalità comuni atte a tutelare la salute dei consumatori, preservando l'unicità del mercato, senza compromettere indebitamente gli scambi fra la Comunità e i paesi terzi, e prevenendo deviazioni di traffico;

considerando che è opportuno precisare le condizioni di importazioni di ortofrutticoli originari o provenienti dalle regioni colpite dal colera; che è quindi necessario compilare un elenco di tali regioni e prevedere che l'origine e la provenienza dei prodotti debba essere menzionata in un documento di accompagnamento;

considerando che i requisiti in materia di importazione non devono applicarsi a prodotti che non rischiano di essere portatori di agenti patogeni, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro particolare trattamento o la durata del trasporto;

considerando inoltre che detti requisiti non devono riguardare partite di ortofrutticoli che formano oggetto di adeguate garanzie delle autorità ufficiali del paese terzo esportatore; che è quindi necessario determinare le autorità sanitarie riconosciute dei paesi terzi interessati;

considerando che gli Stati membri devono avere facoltà di esigere la presentazione di certificati sanitari redatti dalle autorità del paese terzo esportatore interessato; che è opportuno definire le modalità secondo cui deve essere redatto e rilasciato tale documento;

considerando che occorre prevedere l'esecuzione di controlli da parte di esperti degli Stati membri e della Commissione, volti ad accertare che siano effettivamente applicate le garanzie sanitarie offerte dai paesi terzi;

considerando che dette garanzie lasciano impregiudicate le condizioni imposte al di fuori di questa situazione eccezionale per le importazioni in provenienza dai paesi terzi interessati;

considerando che è opportuno che i prodotti che possono essere importati debbano essere sottoposti, secondo il caso, a un controllo documentale o indentificati al momento della prima introduzione nella Comunità; che tale controllo è giustificato dall'esigenza di garantire la libera circolazione dei prodotti interessati nella Comunità; che inoltre i prodotti possono essere sottoposti a controlli per sondaggio nello Stato in cui saranno consumati, affinché sia accertata l'assenza del bacillo del colera;

considerando che è opportuno istituire una procedura semplificata che consenta di adattare regolarmente e rapidamente la normativa comunitaria all'evoluzione dalla situazione epidemiologica concernente il colera; che è opportuno istituire a tal fine un comitato ad hoc della Commissione;

considerando che conviene escludere le banane dal campo di applicazione del presente regolamento, dato che i trattamenti di maturazione cui sono sottoposte sopprimono ogni rischio di introduzione del « Vibrio cholerae » nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni per l'importazione:

- degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), e al regolamento (CEE) n. 827/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89 (4),

- dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 426/86 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (6),

- degli altri ortofrutticoli che rientrano nei capitoli 7, 8 e 20 della nomenclatura comune e che non formano oggetto dei regolamenti precitati, con l'eccezione delle banane,

originari o provenienti dai paesi elencati nell'allegato I, colpiti dall'epidemia di colera provocata dal « Vibrio cholerae » del biotipo 01 « El Tor », serotipo « Inaba ».

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere accompagnati da un attestato che indichi la circoscrizione amministrativa di origine o di provenienza.

2. I prodotti originari o provenienti dalle circoscrizioni amministrative elencate nell'allegato I sono ammessi all'importazione a condizione che siano accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall'autorità sanitaria specificata all'allegato II, recante le indicazioni previste all'allegato III.

3. Non è richiesta alcuna certificazione per i prodotti elencati nell'allegato IV a condizione che soddisfino i requisiti in esso specificati e che nel documento di accompagnamento siano indicati:

- la data di imbarco dei prodotti e

- secondo i casi, uno dei trattamenti di cui all'allegato IV, parte A, punto 1 o parte B, punti 1, 2 o 3.

4. I prodotti originari o provenienti dai paesi terzi menzionati nell'allegato V devono soddisfare i requisiti supplementari ivi specificati.

Articolo 3

Esperti degli Stati membri e della Commissione possono effettuare controlli in loco, per accertare che siano effettivamente applicate le garanzie offerte dai paesi terzi in materia sanitaria e di polizia sanitaria.

Articolo 4

Al momento dell'introduzione nel territorio della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, le competenti autorità dello Stato membro interessato controllano sistematicamente, secondo il caso:

- la conformità del certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ai requisiti previsti all'allegato III;

- l'identità dei prodotti che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 sono esentati dalla certificazione.

Articolo 5

Gli Stati membri in cui saranno consumati i prodotti possono effettuare un controllo per sondaggio dei prodotti di cui all'articolo 1. Qualora in tale controllo constatino la presenza del bacillo del colera, le competenti autorità informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, fatte salve le misure da adottare per la partita contaminata.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche da apportare agli allegati sono adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso scade due anni dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, sei mesi prima della scadenza del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione dell'epidemia di colera, in vista di decidere, se del caso, la proroga del regolamento stesso. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3. (5) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

ALLEGATO I

Regioni colpite

Paese Circoscrizioni amministrative colpite Colombia Dipartimenti di Amazonas, Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Guaviare, Santa Fé de Bogotá, Santander, Tolima e Valle del Cauca. Ecuador Provincie d'Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe. Perù Tutte le provincie.

ALLEGATO II

Autorità sanitarie riconosciute in materia di certificazione

Paese Autorità sanitaria riconosciuta Colombia 1. Instituto Nacional de la Salud (INS) a Bogotá. 2. Servicio Seccional de Salud (SSS) dei dipartimenti di cui all'allegato I. Ecuador Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical (INHMT) « Leopoldo Izqueta Pérez » a Guayaquil. Perù 1. Centro de Certificaciones Pesqueras (CERPER) a El Callao. 2. Ministerio de Salud a Lima.

ALLEGATO III

Indicazioni che devono figurare nei certificati ufficiali rilasciati dalle autorità sanitarie riconosciute

- Nome dell'autorità sanitaria riconosciuta ed eventualmente dell'autorità o delle autorità delegate;

- luogo di emissione, numero e data;

- descrizione della partita e natura del trattamento;

- nome e indirizzo dello stabilimento;

- attestato che lo stabilimento soddisfa i requisiti sanitari prescritti per garantire buone condizioni igieniche nelle manipolazioni e, in particolare, che dispone di un sistema di trattamento delle acque utilizzate per mezzo del cloro o altro procedimento equivalente;

- attestazione che lo stabilimento è sottoposto a ispezioni rigorose effettuate dagli agenti dell'autorità sanitaria riconosiuta e che sono rispettati tutti i requisiti igienici durante le operazioni di trasformazione, di condizionamento e di imballaggio;

- timbro dell'autorità sanitaria e firma della persona o delle persone abilitate.

ALLEGATO IV

A. Elenco dei prodotti non soggetti a restrizioni

1. Ortaggi o legumi secchi, ortaggi da granella secchi, frutta a guscio e frutta secche dei codici NC 0712, 0713, 0802 e 0813, nonché i prodotti di ortofrutticoli essiccati a un valore aw inferiore a 0,85.

2. Ortofrutticoli freschi trasportati in condizioni normali, comprese le condizioni di temperatura e di umidità controllate, per una durata di trasporto minima di ventuno giorni.

B. Elenco dei prodotti non soggetti a restritzioni in virtù di un trattamento specifico

1. Ortofrutticoli e loro succhi o polpe in scatole, bicchieri e bottiglie ermeticamente chiusi, che hanno subito un trattamento termico di oltre 70 °C al centro, per la conservazione dopo imballaggio.

2. Ortofrutticoli in scatole, bicchieri e bottiglie, conservati in ambiente acido con un pH inferiore a 4,5.

3. Ortofrutticoli congelati, che hanno subito un trattamento termico di oltre 70 °C al centro, imballati in condizioni igieniche adeguate nei paesi colpiti.

ALLEGATO V

Condizioni particolari di cui all'articolo 2, paragrafo 4

Paese speditore Requisiti supplementari Perù Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 2 deve essere accompagnato da un attestato ufficiale numerato e datato, rilasciato dal Ministero della Sanità, in cui si certifica l'assenza di « Vibrio cholerae » nei prodotti della partita esportata.