REGOLAMENTO (CEE) N. 3126/91 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 per quanto concerne i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure riguardanti il ritiro di seminativi dalla produzione e la loro destinazione a scopi non alimentari, di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 -
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 26/10/1991 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 3126/91 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 per quanto concerne i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure riguardanti il ritiro di seminativi dalla produzione e la loro destinazione a scopi non alimentari, di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, considerando che è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 (2), inserendovi i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure di ritiro dei seminativi dalla produzione nella prospettiva di un'utilizzazione per scopi non alimentari, contemplate dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato III del regolamento (CEE) n. 223/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.