31991R3105

REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/91 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 19 (numero d' ordine 40.0190) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 25/10/1991 pag. 0013 - 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/91 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 19 (numero d'ordine 40.0190) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 19 (numero d'ordine 40.0190) originari della Malaysia il massimale è fissato a 1 746 000 pezzi; che alla data del 16 luglio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 28 ottobre 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia:

Numero

d'ordine Categoria

(unità) Codice NC Designazione delle merci 40 0190 19

(1 000 pezzi) 6213 20 00

6213 90 00 Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.