Regolamento (CEE) n. 3083/91 della Commissione del 21 ottobre 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 23/10/1991 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0011
REGOLAMENTO (CEE) N. 3083/91 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2), visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezzza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/91 (4), in particolare l'articolo 3, considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.