REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/91 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/90 che fissa, per la campagna 1991, i contingenti annui d' importazione dei prodotti soggetti alle norme d' applicazione, da parte della Spagna, delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca -
Gazzetta ufficiale n. L 288 del 18/10/1991 pag. 0020 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/91 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/90 che fissa, per la campagna 1991, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione, da parte della Spagna, delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86 (2), in particolare l'articolo 2, considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare une revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 3905/90 della Commissione (3); considerando che la Spagna ha introdotto una domanda per aumentare di 8 000 t il contingente di naselli del genere Merluccius spp., congelati, e di 6 000 t il livello di contingenti di filetti di naselli del genere Merluccius spp., congelati, fissati per la campagna 1991; che è dunque opportuno adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella tabella figurante nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3905/90, le cifre relative ai naselli del genere Merluccius spp., congelati, dei codici NC 0303 78 10 e 0304 90 47 e ai filetti di naselli del genere Merluccius spp., congelati, del codice NC 0304 20 57, sono sostituite dalle cifre seguenti: Contingente annuo Ripartizione trimestrale 1 2 3 4 « 46 000 9 500 9 500 9 500 17 500 18 000 3 000 3 000 3 000 9 000 » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8. (2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9. (3) GU n. L 371 del 31. 12. 1990, pag. 31.