REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 ottobre 1991 relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 3) originari dell' India -
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 15/10/1991 pag. 0012 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1991 relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 3) originari dell'India LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2416/91 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative alla definizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 3), elencati in allegato, originari dell'India, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'India, in data 18 settembre 1991, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto all'India di limitare, per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 3 verso la Comunità ai limiti quantitativi provvisori elencati in allegato; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ai limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86; considerando che i prodotti in questione, esportati dall'India tra il 18 settembre 1991 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti; considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'India della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'India verso la Comunità sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti spediti dall'Indonesia verso la Comunità a decorrere dal 18 settembre 1991 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 17 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 8. ALLEGATO Categoria Codice NC Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stati membri Limiti quantitativi dal 18 settembre al 17 dicembre 1991 3 5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia India Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 204 199 142 232 2 087 9 3 17 70 17 2 980 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5213 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 3 (segue) 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00 ALLEGATO Categoria Codice NC Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stati membri Limiti quantitativi dal 18 settembre al 17 dicembre 1991 3 5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia India Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 204 199 142 232 2 087 9 3 17 70 17 2 980 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5213 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 3 (segue) 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00