REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/91 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1991 che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli -
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 28/09/1991 pag. 0064 - 0065
REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/91 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1991 che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni; considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »; considerando che il regolamento (CEE) n. 1951/91 della Commissione (5) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 29 settembre 1991; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, escluso il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a determinane, per i prodotti in oggetto, eccettuati i pomodori, il periodo I; che, sulla base dei criteri citati, risulta opportuno stabilire per i pomodori il periodo II dal 7 ottobre fino al 10 novembre 1991; che, tenuto conto della variabilità del mercato di tali prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89; considerando che è d'uopo rammentare che trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole durante l'applicazione del periodo II o III, nonché alle varie comunicazioni degli Stati membri onde garantire il corretto funzionamento del MCS; considerando che la necessità di disporre di informazioni precise postula che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono determinati in allegato i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni rientranti nei codici specificati nell'allegato stesso. 2. Per i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90, sono altresì indicati in allegato: - i massimali indicativi previsti dall'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché - i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89. Articolo 2 1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, escluso il Portogallo, si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, ad eccezione degli articoli 5 e 7. Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento avviene entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. 2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, sono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente. Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni avvengono una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14. (5) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 19. ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione Periodo compreso tra il 30 settembre e il 10 novembre 1991 Designazione delle merci Codice NC Periodo Lattughe a cappuccio 0705 11 10 I Lattughe diverse da quelle a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carote ex 0706 10 00 I Carciofi 0709 10 00 I Uve da tavola 0806 10 15 e I 0806 10 19 I Meloni 0807 10 90 I Designazione delle merci Codice NC Massimali indicativi (in t) Periodo Pomodori 0702 00 10 e 30. 9 - 6. 10. 1991: - I 0702 00 90 7 - 13. 10. 1991: 9 200 II 14 - 20. 10. 1991: 11 500 II 21 - 27. 10. 1991: 12 100 II 28. 10 - 3. 11. 1991: 12 400 II 4 - 10. 11. 1991: 14 000 II ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione Periodo compreso tra il 30 settembre e il 10 novembre 1991 Designazione delle merci Codice NC Periodo Lattughe a cappuccio 0705 11 10 I Lattughe diverse da quelle a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carote ex 0706 10 00 I Carciofi 0709 10 00 I Uve da tavola 0806 10 15 e I 0806 10 19 I Meloni 0807 10 90 I Designazione delle merci Codice NC Massimali indicativi (in t) Periodo Pomodori 0702 00 10 e 30. 9 - 6. 10. 1991: - I 0702 00 90 7 - 13. 10. 1991: 9 200 II 14 - 20. 10. 1991: 11 500 II 21 - 27. 10. 1991: 12 100 II 28. 10 - 3. 11. 1991: 12 400 II 4 - 10. 11. 1991: 14 000 II