REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/91 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9403 80 00 originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 269 del 25/09/1991 pag. 0012 - 0012
REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/91 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9403 80 00 originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo(1), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per i prodotti del codice NC 9403 80 00 originari delle Filippine il massimale individuale è fissato a 2 315 000 ecu; che in data 16 maggio 1991, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari delle Filippine hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti delle Filippine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 28 settembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari delle Filippine: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.1263 9403 80 00 Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.