31991R2675

Regolamento (CEE) n. 2675/91 della Commissione del 9 settembre 1991 rettificativo del regolamento (CEE) n. 1157/91 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, nonché il regolamento (CEE) n. 569/88

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 10/09/1991 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/91 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1991 rettificativo del regolamento (CEE) n. 1157/91 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, nonché il regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7 bis, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91 (4), prevede la vendita a prezzo ridotto di burro e la possibilità di ottenere un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

considerando che l'articolo 12, lettera b), secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 570/88 dispone che, qualora l'aggiudicatario lavori diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo, deve essere tenuta una contabilità separata nell'ambito di ciascuna disposizione o di ciascun regolamento; che questo comma è stato abrogato per errore dal regolamento (CEE) n. 1157/91; che occorre pertanto rettificare su questo punto il regolamento (CEE) n. 1157/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, punto 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1157/91, la dicitura « a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: » è sostituita dalla dicitura « a) il testo della lettera b), primo comma è sostituito dal testo seguente: ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (4) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57.