Regolamento (CEE) n. 2507/91 della Commissione, del 20 agosto 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 233 del 22/08/1991 pag. 0009 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0087
REGOLAMENTO (CEE) N. 2507/91 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato par la nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonnna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1991. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21. ALLEGATO Descrizione della merce Classificazione Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Indumento di stoffa (100 % cotone), in un sol pezzo, che copre sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo fino al di sotto delle ginocchia, avvolgendo separatamente le gambe. Presenta delle tasche inserite all'altezza dei fianchi. Questo indumento, di taglio ampio nella parte inferiore, presenta anche un'apertura parziale sul davanti con un'abbottonatura che si chiude lato destro sul sinistro. (Vedasi fotografia numero 458) (1). 6204 42 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dal testo dei codici NC 6204 e 6204 42 00 e dalle note esplicative dei codici NC da 6204 41 00 a 6204 49 90. 2. Indumento di stoffa (100 % cotone), in un sol pezzo, stretto in vita, che copre sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo fino al di sopra delle ginocchia, avvolgendo separatamente le gambe. Presenta maniche corte, due tasche inserite all'altezza dei fianchi ed una tasca applicata sul davanti all'altezza del petto. Questo indumento è provvisto di collo e presenta un'apertura parziale sul davanti con un'abbottonatura che si chiude lato destro sul sinistro. (Vedasi fotografia numero 457) (1). 6211 42 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6211, 6211 42 e 6211 42 90. 3. Indumento di stoffa (100 % fibre sintetiche), in un sol pezzo, che copre sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo fino alle caviglie, avvolgendo separatamente le gambe, con maniche corte e tasche inserite all'altezza dei fianchi. Questo indumento è provvisto di collo e presenta un'apertura parziale sul davanti con un'abbottonatura che si chiude lato destro sul sinistro. L'indumento è corredato di cintura, dello stesso tessuto, da annodare. (Vedasi fotografia numero 456) (1). 6211 43 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6211, 6211 43 e 6211 43 90. (1) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.