REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/91 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 1991 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare -
Gazzetta ufficiale n. L 225 del 13/08/1991 pag. 0024 - 0027
REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/91 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 1991 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob; considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 689 t di olio di girasole raffinato; considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano; considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio di girasole raffinato da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara. Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108. ALLEGATO LOTTI A, B, C, D ed E 1. Azioni n. (1): da 311/91 a 315/91. 2. Programma: 1991. 3. Beneficiario (5) (6) (7): UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A. 4. Rappresentante del beneficiario (2): lotti A e B: Ashdod: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, tel.: 82 80 93; telex 26194 UNRWA IL, telefax (009722) 81 65 64. lotti C ed E: Latakia: UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus, SAR, tel. (00 96 311) 66 02 17; telex 412006 UNRWA SY. lotto D: Aqaba: UNRWA Field supply and Transport Officer, Jordan, PO Box 484, Amman, Jordan. 5. Luogo o paese di destinazione: - lotto A: Israele, - lotto B: Israele, - lotto C: Siria, - lotto D: Giordania, - lotto E: Libano. 6. Prodotto da mobilitare: olio di girasole raffinato. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (9): vedi GU n C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.b). 8. Quantitativo globale: 1 689 t. 9. Numero di lotti: 5 (A: 612 t; B: 258 t; C: 145 t; D: 347 t; E: 327 t). 10. Condizionamento e marcatura: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1. III.A.2.1 e A.3. Iscrizioni in lingua inglese - lotto C: (8); lotto D: (8) (11); lotto E: (8) (10). Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: - lotto A: (azione n. 311/91): « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD », - lotto B: (azione n. 312/91): « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD », - lotto C (azione n. 313/91): « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA », - lotto D (azione n. 314/91): « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / AQABA », - lotto E (azione n. 315/91): « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA FOR LEBANON ». 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: lotto A-B: Ashdod ; lotto C-E: Latakia; lotto D: Aqaba. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 25. 10. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 15. 11. 1991. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 8. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1. al 25. 10. 1991; c) data limite per la fornitura: 15. 11. 1991. B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10. 10. al 10. 11. 1991; c) data limite per la fornitura: 30. 11. 1991. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: - Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05, - 236 33 04. (5) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione. (6) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telescritto (n. 135310, UNRWA A), alla divisione Forniture, UNRWA di Vienna il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco. (7) Certificati e documenti richiesti per ogni spedizione: - certificato di assicurazione (1 originale + 2 copie), - certificato sanitario (1 originale + 2 copie), - certificato di ispezione della quantità e del condizionamento (1 originale + 2 copie), - un certificato dell'assenza di contaminazione radioattiva. (8) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi. Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod/Latakia/Aqaba, terminale per contenitori e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni - esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) - a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico, né le devono venire imputate, delle spese di deposito cauzionale per i contenitori. (9) I certificati sanitario e di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate (azione n. 313/91). (10) La polizza di carico marittima deve indicare « Latakia for Lebanon: Merchandise in transit » (azione n. 315/91). (11) La data di scadenza corrisponde alla data di fabbricazione più 2 anni (azione n. 314/91).