31991R2436

Regolamento (CEE) n. 2436/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 10/08/1991 pag. 0023 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0151


REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/91 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 1991 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90 (6), ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabaccco in colli, particolarmente dai costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione; che allo scopo di ottenere con certezza offerte per tutte le varietà di tabacco, è opportuno disporre la vendita per gruppi di partite iniziando dalle varietà meno richieste sul mercato;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che la vendita per gruppo di partite deve essere effettuata entro termini ravvicinati e che è pertanto necessario disporre una deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73, per quanto riguarda il termine di 45 gorni tra la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la data fissata per la presentazione delle offerte, che va ridotta a 20 giorni;

considerando che, nell'ambito delle gare relative al tabacco immagazzinato in vari Stati membri, è opportuno disporre che le offerte debbano essere presentate in ecu; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alle offerte accolte è costituito dal ritiro del tabacco; che tuttavia è opportuno applicare, in certi casi, il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno di scadenza del termine fissato nel bando di gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 11 partite di tabacco greggio in colli dei raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989, detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano, per un peso complessivo di 105 486 276 kg, ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

Le partite sono poste in vendita una dopo l'altra, secondo il criterio che il gruppo di partite successivo può essere posto in vendita soltanto una volta che sia stato aggiudicato il gruppo di partite precedente. La Commissione comunica la vendita delle partite nei bandi di gara da pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata nel bando di gara per ciascun gruppo di partite.

In deroga al disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73, il bando di gara può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario, menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per almeno un terzo delle partite;

b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Germania, a nome e presso il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main; per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Grecia, a nome e presso l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (Ydagep), Acharnon 241, GR-10446 Atene e, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Italia, a nome e presso l'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Roma.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3389/73, il prezzo offerto per chilogrammo di tabacco deve essere espresso in ecu per chilogrammo.

Articolo 7

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare per il pagamento delle:

- cauzioni, è la data limite di cui all'articolo 3,

- offerte accolte, è il ritiro di tutto il tabacco.

Tuttavia, se si procede al ritiro di tutto il tabacco entro la fine del mese successivo alla data limite di cui all'articolo 3, il tasso di cambio in moneta nazionale delle offerte accolte è il tasso di conversione agricolo in vigore a detta data.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47. (6) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.

ALLEGATO

Prima vendita

Partita n. Varietà Raccolta Organismo d'intervento ammassatore Peso/kg 1 Tsebelia 1987 BALM 1 002 269 Tsebelia 1987 AIMA 4 647 876 Tsebelia 1988 AIMA 16 728 093 Tsebelia 1988 Ydagep 94 245 Tsebelia 1989 AIMA 4 904 746 Tsebelia 1989 Ydagep 2 487 824 2 Mavra 1986 Ydagep 612 982 Mavra 1987 AIMA 1 212 508 Mavra 1987 Ydagep 333 872 Mavra 1988 AIMA 7 379 863 Mavra 1988 Ydagep 1 189 776 Mavra 1989 AIMA 419 673 Mavra 1989 Ydagep 2 085 169 3 Forchheimer Havanna 1987 AIMA 1 076 394 Forchheimer Havanna 1988 AIMA 2 221 958 Forchheimer Havanna 1988 AIMA 642 795 4 Badischer Geudertheimer 1988 AIMA 7 517 715

Seconda vendita

Partita n. Varietà Raccolta Organismo d'intervento ammassatore Peso/kg 1 Kaba Koulak n.c. 1986 Ydagep 318 463 Kaba Koulak n.c. 1988 Ydagep 375 154 Kaba Koulak n.c. 1989 Ydagep 1 100 006 Myrodata 1988 Ydagep 264 757 Myrodata 1989 Ydagep 3 129 700 Zychnomyrodata 1988 Ydagep 396 773 Zychnomyrodata 1989 Ydagep 413 036 2 Xanti Yaka 1988 AIMA 1 890 224 Xanti Yaka 1989 AIMA 2 934 096 Perustitza 1988 AIMA 1 556 999 Perustitza 1989 AIMA 1 221 911 Erzegovina 1988 AIMA 370 695 Erzegovina 1989 AIMA 471 274

Terza vendita

Partita n. Varietà Raccolta Organismo d'intervento ammassatore Peso/kg 1 Burley EL 1986 Ydagep 504 667 Burley I 1987 AIMA 1 724 626 Burley I 1988 AIMA 2 937 069 Badischer Burley 1988 AIMA 864 592 Burley EL 1988 Ydagep 546 668 Burley I 1989 AIMA 1 006 072 Badischer Burley 1989 AIMA 65 815 Kentucky 1987 AIMA 656 976 Kentucky 1988 AIMA 126 965 Kentucky 1989 AIMA 166 105 Maryland 1988 AIMA 93 224 Maryland 1989 AIMA 96 825 2 Bright 1987 AIMA 439 462 Bright 1988 AIMA 2 390 963 Virginia EL 1988 Ydagep 1 139 Bright 1989 AIMA 523 638

Quarta vendita

Partita n. Varietà Raccolta Organismo d'intervento ammassatore Peso/kg 1 Basmas 1986 Ydagep 238 844 Basmas 1987 Ydagep 91 826 Basmas 1988 Ydagep 3 119 982 Basmas 1989 Ydagep 3 168 839 2 Katerini 1986 Ydagep 459 948 Katerini 1988 Ydagep 2 617 348 Katerini 1988 AIMA 402 322 Katerini 1989 Ydagep 1 817 793 Katerini 1989 AIMA 98 170 3 Kaba koulak Cl. 1986 Ydagep 1 190 990 Kaba koulak Cl. 1988 Ydagep 5 723 391 Kaba koulak Cl. 1989 Ydagep 5 411 171