Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2426/91 del Consiglio del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici e degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti
Gazzetta ufficiale n. L 222 del 10/08/1991 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0140
REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2426/91 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici e degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 sesto, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180, considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione, della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e della Corte dei conti, segnatamente al fine di precisare le condizioni in cui detti membri possono beneficiare del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il testo dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3911/90 (2) è sostituito dal testo seguente: « Articolo 11 I membri della Commissione o della Corte beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso. Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Commissione o della Corte che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 8, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 7 o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 10. Tuttavia, il regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee non si applica ai rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale, in virtù del quale l'ex membro della Commissione o della Corte può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello. Ciò nonostante, l'ex membro della Commissione o della Corte che abbia esercitato le proprie funzioni almeno fino all'età di 60 anni o che benefici del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10 continua a beneficiare, senza restrizioni, del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia. Nel caso in cui non percepisca l'indennità transitoria di cui all'articolo 7 e non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione d'invalidità previsto dall'articolo 10, l'ex membro della Commissione o della Corte è tenuto a versare i contributi necessari alla copertura di tali rischi, in ragione della metà. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. L'ex membro della Commissione o della Corte, che abbia cessato le proprie funzioni prima dell'età di 60 anni e che, alla fine del periodo durante il quale percepisce l'indennità transitoria di cui all'articolo 7, non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10, può continuare a beneficiare della copertura ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie. In questo caso sarà posta a suo carico la totalità dei contributi necessari alla copertura prevista dall'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. » 2. Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 (4), è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 I membri della Corte dei conti beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso. Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Corte dei conti che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 9, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 8 o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 11. Tuttavia, il regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee non si applica ai rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale, in virtù del quale l'ex membro della Corte dei conti può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello. Ciò nonostante, l'ex membro della Corte dei conti che abbia esercitato le proprie funzioni almeno fino all'età di 60 anni o che benefici del regime di pensione d'invalidità previsto all'articolo 11 continua a beneficiare, senza restrizioni, del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia. Nel caso in cui non percepisca l'indennità transitoria di cui all'articolo 8 e non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 9, né del regime di pensione d'invalidità previsto dall'articolo 11, l'ex membro della Corte dei conti è tenuto a versare i contributi necessari alla copertura di tali rischi, in ragione della metà. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. L'ex membro della Corte dei conti che abbia cessato le proprie funzioni prima dell'età di 60 anni e che, alla fine del periodo durante il quale percepisce l'indennità transitoria di cui all'articolo 8, non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 9, né del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 11, può continuare a beneficiare della copertura ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie. In questo caso sarà posta a suo carico la totalità dei contributi necessari alla copertura prevista dall'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. » Articolo 2 1. All'articolo 15 del regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom, è aggiunto il paragrafo seguente: « 8. La vedova ed i figli a carico di un membro o ex membro della Commissione o della Corte beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale. » 2. All'articolo 16 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 è aggiunto il paragrafo seguente: « 8. La vedova ed i figli a carico di un membro o ex membro della Corte dei conti beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 12 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4.