REGOLAMENTO (CEE) N. 2388/91 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9403 80 00, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 219 del 07/08/1991 pag. 0025 - 0025
REGOLAMENTO (CEE) N. 2388/91 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9403 80 00, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 (2), in particolare l'articolo 9; considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 9403 80 00, originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 2 315 000 ecu; che, in data 13 giugno 1991, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 10 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.1263 9403 80 00 Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991. Per la Commissione Jean DONDELINGER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.