31991R2380

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2380/91 del Consiglio, del 29 luglio 1991, che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 07/08/1991 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2380/91 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità (3),

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1990 in taluni paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1991, nonché al 16 novembre 1990 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 16 novembre 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

Grecia: 88,3

Portogallo: 90,3

2. Con effetto al 1o gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

Regno Unito (tranne Culham): 106,5

Culham: 96,8

Spagna: 114,0

Varese: 109,6

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (4) rimangono applicabili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (4) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.