Regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio nei prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0039 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0103
REGOLAMENTO (CEE) N. 2348/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio nei prodotti del settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, considerando che dall'esperienza acquisita dagli organismi competenti degli Stati membri risulta necessario rendere più efficaci i controlli dell'elaborazione dei prodotti offerti sul mercato del vino, soprattutto per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano l'eventuale correzione dei titoli alcolometrici potenziali ed acquisiti del mosto di uva o dei vini; considerando che l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (3), prevede che ogni Stato membro invii al Centro comune di ricerca, qui di seguito denominato « CCR », i campioni e i bollettini d'analisi da determinare per la costituzione di una banca di dati analitici della produzione del settore vitivinicolo; considerando che la correzione del titolo alcolometrico potenziale e effettivo del mosto d'uva o dei vini, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto d'uva concentrato o di mosto d'uva concentrato rettificato, è una pratica enologica attuata talvolta con frodi, superando i limiti autorizzati o correggendo il titolo alcolometrico di prodotti vinicoli che non possono, per legge, essere soggetti a tale arricchimento; che l'analisi dei vini o dei prodotti derivati dal vino mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio presente nell'alcole etilico contenuto in tali prodotti è un metodo di analisi riconosciuto dal regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (4); che l'applicazione di questo metodo di analisi può consentire un miglior controllo dell'arricchimento dei prodotti vinicoli; che, allo scopo di agevolare l'interpretazione dei risultati ottenuti con tale metodo di analisi e di renderla più autorevole, occorre prevedere, mediante l'istituzione di una banca di dati analitici, la possibilità di raffrontare i risultati ottenuti mediante il succitato metodo di analisi con i risultati precedentemente ottenuti con lo stesso metodo nell'analisi di prodotti le cui caratteristiche fisico-chimiche, determinate dalla stessa origine o da un'origine limitrofa e da altre condizioni di produzione, siano analoghe; considerando che, per individuare l'arricchimento dei vini, è necessaria una vigilanza particolare; che è opportuno pertanto prevedere, perlomeno in un primo tempo, che l'istituenda banca di dati analitici si limiti a raccogliere i dati ottenuti mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio nei campioni analizzati; considerando che l'analisi dei prodotti vitivinicoli mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio è un metodo relativamente nuovo; che, per aumentare gli scambi scientifici tra i laboratori ufficiali e facilitare la concertazione in ordine all'interpretazione dei risultati analitici, sarà indispensabile che la banca di dati presso il CCR sia accessibile ai laboratori ufficiali che praticano questo metodo d'analisi e, dietro richiesta, ad altri organismi ufficiali, nel rispetto della riservatezza dei dati privati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Presso il CCR è istituita una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/89. Tale banca di dati si limita a raccogliere i dati ottenuti dall'analisi dei prodotti vinicoli mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio presente nell'alcole etilico contenuto nei prodotti, secondo il metodo di cui al capitolo 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90. La banca di dati concorre ad armonizzare l'interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori ufficiali degli Stati membri mediante il suddetto metodo di analisi. Articolo 2 1. Per l'istituzione della banca di dati analitici di cui all'articolo 1, i campioni da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione (5). I campioni di uva fresca sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di coltivazione, la varietà, l'età e le pratiche colturali seguite. I campioni in questione sono prelevati ogni anno, e per la prima volta nel 1991, per essere analizzati in uno dei laboratori ufficiali degli Stati membri. Gli Stati membri produttori di vino che non sono attrezzati per effettuare analisi mediante risonanza magnetica nucleare spediscono i propri campioni di vino al CCR, che ne effettua l'analisi. Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati del CCR è almeno di: - 400 campioni in Francia, - 400 campioni in Italia, - 200 campioni in Germania, - 100 campioni in Spagna, - 50 campioni in Portogallo, - 50 campioni in Grecia, - 2 campioni in Lussemburgo, - 2 campioni nel Regno Unito. Nella ripartizione dei campioni da prelevare deve essere tenuto conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri. Tale ripartizione può variare in funzione dei risultati degli esami di cui all'articolo 4. 2. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse parcelle dove sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti. 3. I campioni di cui al paragrafo 1 sono analizzati col metodo descritto al capitolo 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 dai laboratori che debbono essere designati dagli Stati membri o dal CCR. I laboratori compilano un bollettino d'analisi secondo il modello contenuto in allegato. Per ciascun campione è redatta una scheda segnaletica conforme alle istruzioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2347/91. 4. Una copia del bollettino con i risultati e l'interpretazione delle analisi effettuate dal laboratorio di uno Stato membro in applicazione del presente regolamento nonché una copia della scheda segnaletica sono inviate al CCR. 5. Gli Stati membri ed il CCR assicurano: - la conservazione dei dati che figurano nella banca di dati analitici almeno per la durata delle cinque campagne viticole successive a quella in questione; - la conservazione, durante un periodo minimo di tre anni successivo alla data del prelievo, di almeno un campione di controllo per ciascuno dei campioni inviati al CCR per essere analizzati; - che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l'applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici; - la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni; - l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per la rettifica dei dati eventualmente ritenuti inesatti. Articolo 3 Gli Stati membri che eseguono l'analisi dei prodotti vitivinicoli mediante risonanza magnetica nucleare spediscono al CCR, o a qualsiasi laboratorio da quest'ultimo ufficialmente designato, almeno il 10 % dei campioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma. Il CCR procede alla selezione dei campioni da mettere a sua disposizione. Articolo 4 In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2048/89, la Commissione sottopone all'esame del comitato di gestione dei vini: - i risultati delle analisi da inserire nella banca di dati del CCR; - le misure da adottare qualora i risultati delle analisi di uno stesso prodotto e la relativa interpretazione divergano; - la valutazione dei parametri statistici dei risultati dell'analisi basata sulla misurazione della risonanza magnetica nucleare; - le eventuali modifiche delle modalità relative alla costituzione della banca di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, soprattutto per quanto concerne il numero di campioni da prelevare per ogni vigneto; - la data a decorrere dalla quale le informazioni contenute nella banca di dati del CCR sono considerate rappresentative per tutto il vigneto comunitario, ed eventualmente le modalità per interpretare i risultati di un'analisi facendo riferimento a tale banca di dati. Tale data non può essere successiva al 31 marzo 1993. Articolo 5 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 4, quinto trattino, le informazioni contenute nella banca di dati sono messe a disposizione di qualsiasi laboratorio ufficiale degli Stati membri che ne faccia richiesta. 2. In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione di un altro organismo incaricato dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2048/89 e, su richiesta, di altri organismi ufficiali. Articolo 6 A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri procurano che i risultati dell'analisi mediante misurazione della risonanza magnetica nucleare contenuti nelle loro banche dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni comunitarie. Qualora le informazioni immagazzinate nella banca di dati del CCR non siano ancora disponibili, gli Stati membri possono servirsi delle informazioni contenute il 1o settembre 1991 nelle banche di dati nazionali ed ottenute mediante procedure diverse da quelle prescritte dalle disposizioni comunitarie. Articolo 7 Al capitolo 8, punto 2, secondo e terzo trattino dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, il secondo e terzo comma sono soppressi a decorrere dalla data di cui all'articolo 4, quinto trattino. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 32. (4) GU n. L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1. (5) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO BOLLETTINO D'ANALISI dei campioni dei vini e dei prodotti analizzati con la SNIF-NMR, conformemente al procedimento descritto al capitolo 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, e destinati ad essere immessi nella banca di dati isotopici presso il CCR (1) I. INFORMAZIONE GENERALE 1. Paese: 2. Numero del campione: 3. Millesimo: 4. Varietà della vite: 5. Classificazione del vino: 6. Regione/Distretto: 7. Nome e indirizzo del laboratorio RMN responsabile dei risultati: 8. Campione per una seconda analisi di verifica presso il CCR: sì/no II. METODI E RISULTATI 1. Vino 1.1. titolo alcolometrico volumico: % vol. 1.2. estratto secco totale: g/l 1.3. zuccheri riducenti: g/l 1.4. acidità totale espressa in acido tartarico: g/l 1.5. anidride solforosa totale: mg/l 2. Distillazione del vino per la SNIF-NMR 2.1. Descrizione dell'apparecchiatura di distillazione: 2.2. Volume del vino distillato/peso del distillato ottenuto: 3. Analisi del distillato 3.1. Tenore di acqua (Metodo: Karl-Fischer/Densitometria) % (m/m) 3.2. Tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico: Metodo: analisi gascromatografica con una colonna capillare appropriata; allegare il tracciato su carta del cromatogramma % (m/m) 3.3. Tenore di alcole etilico nel distillato del vino: D t M = 1 tenore di acqua % (m/m) 100 (1) E obbligatorio spedire al CCR il bollettino con il questionario relativo al prelievo dei campioni. 4. Analisi della N.N-tetrametilurea 4.1. Tenore di acqua: % (m/m) 4.2. Purezza della TMU: Metodo: analisi gascromatografica con capillare Carbowax o di altro tipo (per convalidare la misurazione); allegare il tracciato su carta del cromatogramma: % (m/m) 5. Rapporti isotopici: risultati 5.1. (D/H)I = ppm scarto tipo 5.2. (D/H)II = ppm scarto tipo: 5.3. (D/H)QW = ppm scarto tipo: 5.4. (D/H)TMU = ppm scarto tipo: 5.5. « R » = scarto tipo: 6. Parametri RMN Frequenza osservata: Memoria: Numero degli scan: Numero di prove: Tempi di acquisizione: Impulso 90°: ; 01: 02: Potenza di disaccoppiamento: Modo di disaccoppiamento: Temperatura: ; Moltiplicazione esponenziale: Hz; Correzione della linea di base: sì/no Zero filling: sì/no Spettro 2H su carta, di formato 21 × 29,7, secondo la presentazione che figura nel procedimento d'analisi descritto al punto 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90.