Regolamento (CEE) n. 2244/91 della Commissione del 26 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2190/90 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0084
REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2190/90 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90 (6), i prodotti destinati ad usi specifici da determinarsi sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara; considerando che gli organismi ammassatori greci conservano ancora 204 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986 e 4 400 t di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988; che tali prodotti incontrano difficoltà di smercio sul mercato dell'alimentazione animale; che, data la domanda supplementare delle distillerie, è opportuno adattare i prezzi ed i quantitativi destinati a quest'uso dal regolamento (CEE) n. 2190/90 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 888/91 (8); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2190/90 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è modificato come segue, a datare dal 1o agosto 1991: a) i quantitativi « 158 t » e « 10 000 t » sono sostituiti rispettivamente da « 204 t » e « 4 400 t »; b) il prezzo di « 9,3 ecu » è sostituito da « 8,3 ecu ». 2) Nell'allegato nella parte riservata alle uve di Corinto è aggiunto il seguente punto: « 3. "Olimpia", Unione delle cooperative agricole dell'Elide ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54. (7) GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 29. (8) GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 18.