31991R2241

REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 -

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0020 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il volume del raccolto 1990, eccezionalmente elevato in talune regioni della Comunità soggette alla distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, pone il distillatore nell'impossibilità materiale di rispettare le date previste per realizzare la distillazione; che occorre di conseguenza prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/91 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna 1990/1991 la distillazione delle vinacce provenienti dalla vinificazione delle varietà di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e figuranti nella classificazione delle varietà utilizzate per l'elaborazione di acquavite potrà essere effettuata fino al 21 settembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 277 dell'8. 6. 1988, pag. 21. (4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 18.