31991R2228

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2228/91 DELLA COMMISSIONE, DEL 26 GIUGNO 1991, CHE FISSA TALUNE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1999/85 DEL CONSIGLIO RELATIVO AL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/07/1991 pag. 0001 - 0084


REGOLAMENTO (CEE) N. 2228/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1991

che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 704/91 (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che a fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di detto regolamento;

considerando che è necessario fissare talune disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento attivo; che a tale scopo conviene segnatamente precisare alcune regole relative all'applicazione delle condizioni economiche e determinare alcuni casi in cui tali condizioni sono considerate come soddisfatte ispirandosi alla più grande semplificazione delle procedure amministrative;

considerando che, data la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, è necessario limitare la durata di validità dell'autorizzazione di perfezionamento attivo; che è opportuno fissare il termine massimo, non prorogabile, entro il quale i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni autorizzate;

considerando che è opportuno estendere lo scambio di informazioni a tutte le autorizzazioni concesse per i prodotti lattiero-caseari, anche se il loro valore non supera i 100 000 ECU;

considerando che talune condizioni che attualmente debbono essere soddisfatte per ottenere un'autorizzazione di perfezionamento attivo e per beneficiare del regime costituiscono ostacoli non trascurabili all'incentivazione delle esportazioni effettuate da imprese comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità; che l'esperienza ha dimostrato che la gestione del regime può essere semplificata per le imprese che effettuano operazioni di perfezionamento e i cui principali prodotti compensatori sono in maggioranza destinati all' esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, nonché per le imprese che hanno una produzione continua destinata sia al mercato comunitario sia ai mercati terzi; che la riduzione, anzi l'eliminazione, degli ostacoli burocratici non mancherà di ripercuotersi positivamente sul costo dei prodotti esportati sui mercati terzi, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività delle imprese comunitarie su tali mercati; che è pertanto opportuno prevedere nuove disposizioni che integrino od abroghino talune disposizioni d'applicazione attualmente in vigore;

considerando che conviene precisare i casi nei quali il sistema della sospensione può essere accordato, tenuto conto della destinazione all'esportazione fuori del territorio della Comunità di prodotti compensatori; che, quando detta destinazione non è prevista, il sistema di rimborso potrà essere concesso sempre che le condizioni previste per tale sistema siano soddisfatte; che conviene altresì prevedere taluni casi in cui l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori può essere autorizzata nel quadro del sistema della sospensione;

considerando che è necessario precisare le condizioni per ricorrere alla compensazione per equivalenza o all'esportazione anticipata ed il momento in cui si verifica il cambiamento di situazione doganale delle merci di cui trattasi;

considerando che occorre definire nuovamente le condizioni secondo le quali il ricorso al sistema della compensazione all'equivalenza viene autorizzato per il riso, basandosi sul codice a 8 cifre della nomenclatura combinata; che tuttavia, in attesa di una modifica appropriata di detta nomenclatura relativa al riso, occorre stabilire che per taluni risi l'equivalenza è determinata unicamente dal rapporto lunghezza/larghezza dei grani;

considerando che è opportuno limitare il sistema secondo il quale il vincolo di merci di importazione al regime viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello ove il regime è autorizzato e dove le operazioni di perfezionamento sono effettuate, al caso in cui si ricorra all'esportazione anticipata; che conviene prevedere un adeguato scambio d'informazioni tra questi due Stati membri;

considerando che occorre precisare le formalità da espletare e gli importi compensativi da applicare quando, nel quadro del ricorso al traffico triangolare, i prodotti compensatori vengono spediti dallo Stato membro in cui ha luogo il perfezionamento verso un altro Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità;

considerando che è necessario precisare le condizioni alle quali le procedure previste sono applicabili nell'ambito della politica commerciale comune;

considerando che occorre stabilire alcuni tassi forfettari di rendimento; che a tal fine conviene basarsi sulle regole comunitarie esistenti;

considerando che è giustificato prevedere tassi forfettari di rendimento per garantire per i vari tipi di paste alimentari, contenenti o no uova, le stesse agevolazioni;

considerando che è necessario prevedere misure di applicazione per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime, il ricorso al sistema di rimborso e alcune destinazioni doganali per le merci o i prodotti; che se queste misure devono evitare abusi, devono ispirarsi alla più grande semplificazione per non ostacolare l'attività delle imprese che beneficiano del regime;

considerando che è necessario fissare alcune regole per l'applicazione uniforme dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1999/85; che occorre modificare la redazione di talune disposizioni del regolamento di applicazione relative all'appuramento del regime per evidenziare i nessi tra queste disposizioni e le disposizioni relative alle procedure semplificate; che, in tale contesto, è auspicabile riprendere taluni esempi per facilitare l'applicazione pratica; che è necessario apportare talune precisazioni riguardo al termine entro il quale deve essere presentato il conto di appuramento, ai documenti da presentare a sostegno di tale conto e al pagamento dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori o alle merci immesse sul mercato;

considerando che è necessario prevedere regole uniformi in materia di tassazione in caso di costituzione di un'obbligazione doganale; che a tale scopo è necessario segnatamente stabilire l'elenco dei prodotti compensatori che possono essere tassati secondo i propri elementi, precisare le regole particolari per gli oli di oliva e quelle relative all'applicazione di taluni dazi all'importazione di carattere agricolo; che è opportuno indicare anche alcune regole per l'applicazione degli importi compensativi monetari nel quadro del regime;

considerando che è necessario stabilire le disposizioni concernenti la ripartizione delle merci d'importazione sui prodotti compensatori nel caso in cui la determinazione dell'ammontare dei dazi all'importazione da riscuotere, da rimborsare o da sgravare lo implichi; che, tenuto conto della complessità dei calcoli ai quali tale ripartizione può condurre, è opportuno prevedere taluni esempi in cifre;

considerando che, per le operazioni di perfezionamento attivo di frumento (grano) duro in semolini occorre avvalersi del metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) per ripartire le merci d'importazione fra i prodotti compensatori, l'applicazione del metodo della chiave valore non potendosi applicare convenientemente a tali operazioni; che per tali operazioni occorre inoltre modificare il tasso forfettario di rendimento per tener conto delle condizioni delle trasformazioni;

considerando che gli aeromobili civili provenienti dai paesi terzi non sopportano dazi all'importazione all'atto della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità e che, tenuto conto della natura dell'utilizzazione degli aeromobili civili nel settore del trasporto, è opportuno assimilare la consegna di detti aeromobili alle compagnie aeree ad una esportazione al di fuori del territorio della Comunità; che occorre parimenti assimilare a una tale esportazione la riparazione, la modifica o la trasformazione degli aeromobili civili effettuata nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo;

considerando che, nell'ambito del sistema della sospensione, è giustificato stabilire le procedure da seguire per consentire di attribuire una nuova destinazione alle merci tal quali ed ai prodotti compensatori quando la natura e/o le caratteristiche tecniche risultino notevolmente modificate per caso fortuito o forza maggiore;

considerando che è necessario adattare la procedura di scambio d'informazioni mediante l'impiego del bollettino INF 1 che permetta all'autorità doganale dello Stato membro in cui l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori è autorizzata di riscuotere la totalità dei dazi all'importazione che risultano da detta immissione in libera pratica;

considerando che le disposizioni del presente regolamento debbono essere vantaggiose unicamente per i prodotti compensatori esportati fuori del territorio doganale della Comunità; che, per contro, non debbono fornire un vantaggio finanziario ingiustificato a motivo del rinvio della data in cui sorge l'obbligazione doganale; che quest'ultimo obiettivo può essere raggiunto con l'introduzione di interessi compensativi; che, in taluni casi, è d'uopo prescindere dall'applicazione di tali interessi;

considerando che i tassi di questi interessi compensativi da applicare sono stabiliti dalla Commissione in base alla media aritmetica dei tassi a breve termine rappresentativi per ogni Stato membro nello stesso semestre dell'anno precedente; che tali tassi resteranno in vigore per sei mesi e saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, al più tardi un mese prima della sua applicazione;

considerando che è opportuno prevedere delle regole relative all'appuramento del regime e al rimborso o allo sgravio nel quadro del sistema di rimborso;

considerando che è opportuno precisare che, laddove siano state effettuate varie operazioni di perfezionamento col sistema del rimborso, la domanda di rimborso deve essere presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stata autorizzata l'operazione di perfezionamento attivo e in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica; che occorre tuttavia definire una procedura che implichi la possibilità di ottenere il rimborso o la sgravio da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui ai prodotti compensatori viene assegnata una destinazione ammessa dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che è opportuno prevedere un adeguato scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri per facilitare il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione quando i prodotti compensatori, dopo essere stati oggetto di trasformazioni successive nel quadro di una nuova autorizzazione, ricevono una destinazione che consente il rimborso o lo sgravio stesso; che è altresì opportuno precisare che il documento utilizzato nel quadro di tale scambio deve essere accluso alla domanda di rimborso;

considerando che è necessario stabilire le regole di cooperazione amministrativa per l'applicazione uniforme delle condizioni economiche ed alcune regole relative al funzionamento del regime nei casi in cui più Stati membri sono implicati;

considerando che è opportuno semplificare le informazioni da scambiare tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro dell'esame delle condizioni economiche, in particolare allo scopo di ridurre i termini di trasmissione ed utilizzare una procedura computerizzata;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ED AIUTI ALLA PRODUZIONE

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1) regolamento di base: il regolamento (CEE) n. 1999/85;

2) prodotti compensatori principali: i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali è stato autorizzato il regime di perfezionamento attivo, in prosieguo denominato «regime»;

3) prodotti compensatori secondari: i prodotti compensatori diversi da quelli di cui al punto 2, risultanti necessariamente da operazioni di perfezionamento;

4) perdite: la parte delle merci d'importazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura;

5) metodo della chiave quantitativa: la ripartizione delle merci d'importazione fra i vari prodotti compensatori in funzione della quantità di tali merci;

6) metodo della chiave valore: la ripartizione delle merci d'importazione tra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi;

7) compensazione per equivalenza: il sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base;

8) esportazione anticipata: il sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base;

9) traffico triangolare: il sistema secondo il quale il vincolo al regime di merci d'importazione è effettuato in uno Stato membro diverso da quello in cui tale regime è autorizzato e dove le operazioni di perfezionamento sono effettuate;

10) Stato membro d'importazione: lo Stato in cui le merci d'importazione sono vincolate al regime;

11) Stato membro di esportazione: lo Stato membro in cui i prodotti compensatori formano oggetto di una dichiarazione d'esportazione;

12) misure specifiche di politica commerciale: le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie relative ai regimi applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di vigilanza, di salvaguardia, le restrizioni o limitazioni quantitative, i divieti d'importazione o di esportazione;

13) termine di riesportazione: il termine entro il quale i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui agli articoli 18 o 27, paragrafo 1 del regolamento di base;

14) globalizzazione mensile: l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base per quanto riguarda i termini di riesportazione che iniziano nel corso di un dato mese;

15) globalizzazione trimestrale: l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base per quanto riguarda i termini di riesportazione che cominciano nel corso di un dato trimestre.

Articolo 2

Le merci cui si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), quarto trattino del regolamento di base ed alle quali sono concessi aiuti alla produzione sono indicate nell'allegato I.

TITOLO II CONCESSIONE DEL REGIME CAPO I DOMANDA DI AUTORZZAZIONE

Articolo 3

1. Salve le disposizioni del paragrafo 4 e dell'articolo 25, la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto secondo il modello di cui all'allegato II. Essa contiene almeno le informazioni indicate in detto allegato. Essa deve essere datata e firmata.

2. L'autorità doganale, ove ritenga insufficienti le informazioni figuranti nel modello di cui al paragrafo 1, può chiedere al richiedente informazioni complementari.

3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative da esibire ai fini dell'esame della domanda.

4. Quando si tratti di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, l'autorità doganale può consentire che il titolare presenti una semplice domanda scritta contenente, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi da modificare.

5. Le domande, i documenti e le pezze giustificative relativi alle domande sono conservati dall'autorità doganale unitamente alla copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

6. Se le condizioni per la concessione dell'uno o dell'altro sistema sono soddisfatte, il richiedente può chiedere l'autorizzazione avvalendosi o del sistema della sospensione o del sistema del rimborso.

7. Se le operazioni di perfezionamento si effettuano nel quadro di un contratto di lavorazione per conto tra due persone stabilite nella Comunità, la domanda di autorizzazione è depositata dal committente o in suo nome.

8. Quando una domanda di modifica di un'autorizzazione deve essere presentata, si applica il paragrafo 4.

CAPO II CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale controlla la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del regime, e segnatamente le condizioni economiche.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera a), seconda proposizione del regolamento di base, per «importazioni prive di carattere commerciale» si intendono le importazioni aventi carattere occasionale, la cui natura o quantità delle merci non evidenzino intenti commerciali;

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera c) del regolamento di base, l'autorità doganale fissa le modalità d'identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori oppure stabilisce i mezzi per accertare se siano soddisfatte le condizioni previste per il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito del sistema di compensazione per equivalenza.

A tal fine, l'autorità doganale fa ricorso, segnatamente, secondo i casi:

a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione;

b)

all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri contrassegni;

c)

al prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche;

d)

alle analisi.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione delle condizioni economiche:

a)

non sussistono «termini convenienti», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base, qualora i produttori stabiliti nella Comunità non siano in grado di mettere le merci comparabili a disposizione dell'operatore nel termine necessario per effettuare l'operazione commerciale prevista, sebbene una richiesta sia stata loro inviata tempestivamente;

b)

per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista, l'autorità doganale tiene conto segnatamente dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul prezzo di costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione:

- da una parte, il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o da rimborsare in caso di esportazione, tenendo conto delle restituzioni e degli altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune. All'atto del raffronto dei prezzi di cui sopra si tiene anche conto delle condizioni di vendita, segnatamente delle condizioni di pagamento e di consegna previste,

- e, dall'altra, il prezzo che può essere ottenuto per il prodotto compensatore sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi;

c)

per «lavorazione per conto» s'intende qualsiasi perfezionamento operato sulla base delle istruzioni e per conto di un committente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione delle merci d'importazione direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione.

2. Le merci prodotto nella Comunità sono comparabili alle merci di importazione quando rientrino nello stesso codice NC, presentino la stessa qualità commerciale ed abbiano le stesse caratteristiche tecniche, valutate in funzione dei prodotti compensatori da ottenere.

3. In sede di esame delle condizioni economiche non costituisce di per sé un motivo per concedere l'autorizzazione:

a)

il fatto che il produttore comunitario di merci comparabili che potrebbero essere utilizzate per effettuare le operazioni di perfezionamento sia un'impresa concorrente della persona che chieda di beneficiare del regime di perfezionamento attivo;

b)

il fatto che tali merci siano prodotte nella Comunità da un'unica impresa.

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, punto 4 del regolamento di base, il valore è fissato a 200 000 ECU per autorizzazione, indipendentemente dal numero di operatori che effettuano l'operazione di perfezionamento.

Tuttavia, per le merci o i prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III, questo valore è fissato a 100 000 ECU.

2. Il valore di cui al paragrafo 1 è il valore in dogana delle merci valutato sulla base degli elementi conosciuti e dei documenti esibiti all'atto della presentazione della domanda.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 può essere sospesa per una merce d'importazione determinata secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento di base, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per un tipo di merce da vincolare al regime nel corso di un periodo determinato quando il richiedente dell'autorizzazione:

a) si rifornisce nel territorio doganale della Comunità, nel corso dello stesso periodo, di merci prodotte nella Comunità comparabili, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, alle merci d'importazione in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale di tali merci incorporate nei prodotti compensatori.

La facoltà di avvalersi di questa disposizione è subordinata alla condizione che il richiedente dell'autorizzazione fornisca all'autorità doganale le pezze giustificative che le consentano di verificare se le previsioni d'acquisto di merci prodotte nella Comunità possono essere ragionevolmente attuate. Queste pezze giustificative, allegate alla domanda di autorizzazione, sono costituite, ad esempio, da copie dei documenti commerciali o amministrativi relativi agli acquisti effettuati in un precedente periodo indicativo o alle ordinazioni o previsioni d'acquisto nel periodo considerato.

Salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, l'autorità doganale controlla, ove occorra, l'esattezza di tale percentuale al termine del periodo considerato;

b)

cerca di premunirsi contro reali difficoltà di approvvigionamento per un tipo di merce, adeguatamente provate all'autorità doganale, e la parte di approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità è inferiore alla percentuale di cui alla lettera a);

c)

prova all'autorità doganale di aver fatto il necessario per procurarsi merci da perfezionare prodotte nella Comunità senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle merci di cui all'allegato II del trattato.

Articolo 8

1. L'autorizzazione con il sistema della sospensione è rilasciata a condizione che sussista il concreto proposito di esportare fuori dal territorio doganale della Comunità i prodotti compensatori principali.

2. È assimilata ad un'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità:

a)

la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare di franchigie risultanti dall'applicazione o della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari oppure di altre convenzioni consolari o anche della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;

b)

la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (1);

c)

la consegna di aeromobili civili alle compagnie aeree stabilite sul territorio doganale della Comunità;

d)

la riparazione, la modifica o la trasformazione di aeromobili civili effettuate nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo.

CAPO III COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA ED ESPORTAZIONE ANTICIPATA

Articolo 9

Salvo il disposto dell'articolo 10, per avvalersi della compensazione per equivalenza o dell'esportazione anticipata le merci equivalenti debbono essere classificate nello stesso codice NC, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.

Articolo 10

Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale ammette che le merci equivalenti possano trovarsi in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, e condizione che la parte essenziale dell'operazione di perfezionamento cui vengono sottoposte le merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare dell'autorizzazione o nell'impresa in cui essa è eseguita per conto di questi.

Articolo 11

Per le merci di cui all'allegato IV, si applicano le disposizioni particolari che figurano in detto allegato.

Articolo 12

1. Il cambiamento di situazione doganale, di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base avviene:

a)

in caso di ricorso alla compensazione per equivalenza, senza esportazione anticipata, sia per le merci di importazione che per le merci equivalenti, all'atto dell'accettazione del documento utilizzato per dare ai prodotti compensatori o alle merci tali e quali una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

Tuttavia, quando il titolare dell'autorizzazione immette sul mercato comunitario merci d'importazione, sia tali e quali, sia in forma di prodotti compensatori, prima dell'appuramento del regime, la situazione doganale muta all'atto stesso di tale immissione sia per le merci di importazione che per le merci equivalenti;

b)

in caso di ricorso all'esportazione anticipata:

- per i prodotti compensatori esportati, all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione sempreché le merci d'importazione siano vincolate al regime;

- per le merci d'importazione e le merci equivalenti, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

2. Il cambiamento di situazione doganale di cui al paragrafo 1 non modifica l'origine delle merci esportate.

3. In caso di distruzione totale o di perdita irreparabile delle merci tali e quali o di prodotti compensatori, la parte di merci d'importazione distrutta o persa è determinata in funzione della parte di merci d'importazione presenti nelle scorte dello stesso tipo nell'impresa del titolare al momento della distruzione o perdita, a meno che il titolare dell'autorizzazione apporti la prova del quantitativo di merci d'importazione andato effettivamente distrutto o perso.

CAPO IV TRAFFICO TRIANGOLARE

Articolo 13

L'autorità doganale dello Stato membro di cui all'articolo 3 del regolamento di base può permettere il ricorso al traffico triangolare unicamente nel quadro del ricorso all'esportazione anticipata.

CAPO V RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 14

1. Salvo il disposto dell'articolo 25, l'autorizzazione è rilasciata in forma scritta su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II. Essa contiene almeno le informazioni indicate in detto allegato. Essa è firmata e datata.

2. L'autorizzazione è inviata al richiedente.

3. L'autorizzazione ha effetto dalla data del rilascio.

4. In casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità doganale può rilasciare un'autorizzazione con effetti retroattivi.

Tali effetti non possono tuttavia essere anteriori alla presentazione della domanda di autorizzazione.

5. Copia dell'autorizzazione concessa è conservata dall'autorità doganale per almento tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale cessa di essere valida.

Articolo 15

1. La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari esigenze del richiedente l'autorizzazione.

Se la durata eccede i due anni, le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate periodicamente alle scadenze indicate nell'autorizzazione medesima.

2. In deroga al paragrafo 1, la durata di validità dell'autorizzazione ad avvalersi del regime per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma non può eccedere i tre mesi.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL REGIME CAPO I MISURE SPECIFICHE DI POLITICA COMMERCIALE

Articolo 16

Quando si ricorra al sistema della sospensione, il vincolo al regime di merci non comunitarie comporta la disapplicazione delle misure specifiche di politica commerciale all'importazione previste per tali merci.

Articolo 17

Possono altresì essere vincolate al regime con il sistema della sospensione le merci non comunitarie, anche se non soggette ai dazi all'importazione:

a) ai fini della disapplicazione delle misure specifiche di politica commerciale all'importazione previste per le stesse;

b)

ai fini della disapplicazione delle misure specifiche di politica commerciale all'esportazione previste per le stesse, sia tali e quali, sia in forma di prodotti compensatori, fatte salve le misure specifiche di politica commerciale applicabili all'esportazione di prodotti originari della Comunità.

CAPO II FORMALITÀ PER IL VINCOLO DELLE MERCI AL REGIME NEL QUADRO DEL SISTEMA DELLA SOSPENSIONE E FORMALITÀ PER LA LORO IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NEL QUADRO DEL SISTEMA DEL RIMBORSO Sezione 1 Procedura normale

Articolo 18

1. Il vincolo delle merci al regime, nel quadro del sistema della sospensione, è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di vincolo al regime. La persona che compila la dichiarazione è denominata in prosieguo il «dichiarante».

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di vincolo al regime di merci d'importazione nel quadro del sistema di esportazione anticipata.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere presentata in un ufficio doganale competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Tuttavia, qualora si ricorra al traffico triangolare, la dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione dev'essere presentata nell'ufficio doganale indicato sul bollettino INF 5 di cui all'articolo 32.

Articolo 19

1. La dichiarazione di cui all'articolo 18 deve essere fatta sul formulario IM previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (1).

2. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 devono inoltre figurare, all'occorrenza:

- nel riquadro 44, gli estremi dell'autorizzazione,

- nel riquadro 47, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione da applicare.

3. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.

Articolo 20

1. L'autorità doganale può esigere che l'autorizzazione venga presentata con la dichiarazione di vincolo al regime o con la dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso.

2. Devono essere allegati alle dichiarazioni tutti gli altri documenti la cui presentazione è necessaria al vincolo al regime o alla immissione in libera pratica.

3. L'autorità doganale può consentire che i documenti non siano allegati, ma tenuti a sua disposizione.

Articolo 21

1. La dichiarazione di immissione in libera pratica compilata nel quadro del sistema di rimborso deve inoltre recare, nel riquadro 44, gli estremi dell'autorizzazione.

2. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.

Articolo 22

1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e degli articoli da 5 a 10 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione (2), si applicano «mutatis mutandis».

2. L'accettazione di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 18 o all'articolo 21 è subordinata ad un'autorizzazione di perfezionamento attivo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, l'autorità doganale può tuttavia accettare la dichiarazione di cui sopra senza che sia stata rilasciata la predetta autorizzazione, purché la domanda sia anteriore all'accettazione.

3. Ove si applichi il paragrafo 2, la dichiarazione di cui trattasi deve recare nel riquadro 44 anche gli estremi della domanda di autorizzazione.

Sezione 2 Procedure semplificate

Articolo 23

1. Purché non ne sia pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale consente, su richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

a) la dichiarazione di cui agli articoli 18 o 21 non contenga talune delle indicazioni di cui agli articoli 19 o 21 o non vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 20;

b)

venga presentato, in luogo della dichiarazione di cui agli articoli 18 o 21, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di vincolo al regime o di ricorso al sistema del rimborso sottoscritta dal dichiarante;

c)

il vincolo al regime di merci o il ricorso al sistema del rimborso avvenga senza che le merci le siano presentate e prima della presentazione della dichiarazione.

2. Nel caso di autorizzazione della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), il titolare dell'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati:

a)

a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite.

Tuttavia, l'autorità doganale può:

- invece di esigere dal titolare dell'autorizzazione di attendere l'arrivo effettivo delle merci per dargliene comunicazione, autorizzarlo ad informarla non appena tale arrivo sia imminente;

- in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in oggetto e dal ritmo accelerato delle operazioni d'importazione, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicarle l'arrivo delle merci volta per volta, a condizione che egli fornisca tutte le informazioni che essa reputi necessarie ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di visita;

b)

ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. L'iscrizione è eseguita nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa contiene l'indicazione della data in cui ha luogo. Tale iscrizione può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe;

c)

a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone:

a)

che non offrano tutte la garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni;

b)

le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), di controllare le operazioni.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di vincolo di merci al regime.

Articolo 24

1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 23 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci.

L'accettazione della dichiarazione incompleta o del documento commerciale o amministrativo da parte dell'ufficio doganale o l'iscrizione nelle scritture hanno lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 o all'articolo 21.

Un'eventuale visita delle merci viene eseguita sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione delle merci nelle scritture ha valore di svincolo.

2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa alle merci che formano oggetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 dev'essere presentata all'ufficio doganale competente ovvero i documenti mancanti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) devono essere forniti nei termini stabiliti dall'autorità doganale e, al più tardi, all'atto della presentazione del conto di appuramento.

L'accettazione della dichiarazione non ha il valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 o all'articolo 21.

3. L'autorità doganale può ammettere che la dichiarazione o la dichiarazione complementare rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

Articolo 25

1. Quando non si applichino gli articoli 23 e 24 e le operazioni di perfezionamento riguardino:

a)

la riparazione di merci, compresa la loro revisione e la loro messa a punto, oppure

b)

le manipolazioni usuali di cui possono essere oggetto le merci in virtù delle disposizioni comunitarie relative ai depositi doganali e alle zone franche,

l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale consente che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime, o la dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso, costituisca nel contempo la domanda di autorizzazione.

In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale può applicare la procedura di cui al paragrafo 1 nel caso di merci destinate a subire operazioni di perfezionamento attivo diverse da quelle di cui al predetto paragrafo.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione gli uffici designati, precisando per ciascuno di essi i tipi di merci e le operazioni di perfezionamento interessate.

3. Ove si applichino i paragrafi 1 e 2, occorre allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 18 o 21 un documento redatto dal dichiarante e recante le seguenti indicazioni, ove siano necessarie e non possano essere inserite nel riquadro 44:

a)

nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;

b)

nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante;

c)

natura dell'operazione di perfezionamento;

d)

designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori;

e)

tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso;

f)

lasso di tempo consentito per ricevere una delle destinazioni doganali previste all'articolo 18 o 27, del regolamento di base;

g)

luogo in cui si intende effettuare l'operazione di perfezionamento.

Il documento così allegato costituisce parte integrante della dichiarazione.

CAPO III TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 26

Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine fissato per ricevere una delle destinazioni di cui all'articolo 18 o 27 del regolamento di base può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

Articolo 27

1. In caso di globalizzazione mensile, tutti i termini di riesportazione che cominciano in un dato mese, scadono l'ultimo giorno del mese civile nel corso del quale scadrebbe il termine di riesportazione relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel mese considerato.

2. In caso di globalizzazione trimestrale, tutti i termini di riesportazione che cominciano in un dato trimestre, scadono l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale scadrebbe il termine di riesportazione relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel trimestre considerato.

3. Le domande di autorizzazione di perfezionamento attivo e l'autorizzazione relativa recano l'indicazione, ai punti 9 dei modelli di cui all'allegato II, che è stata richiesta e autorizzata la globalizzazione mensile o trimestrale.

4. La globalizzazione mensile o trimestrale può essere autorizzata solo quando è possibile prevedere che le merci d'importazione saranno vincolate al regime per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento ed essere esportate in forma di prodotti compensatori ad un ritmo regolare che consente di stabilire termini di riesportazione sensibilmente costanti.

La globalizzazione mensile o trimestrale viene applicata prendendo in considerazione gli esempi figuranti nell'allegato XII.

Articolo 28

1. Per i prodotti agricoli della stessa specie di quelli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1), e che siano destinati ad essere esportati sotto forma di prodotti trasformati o di merci ai sensi dell'articolo 2, lettera b) o c) di detto regolamento, il termine entro il quale le merci d'importazione devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base non può eccedere i sei mesi.

Tuttavia per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (2) destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati nello stesso articolo o di merci elencate nell'allegato di detto regolamento, il termine di riesportazione non può eccedere i quattro mesi.

2. Quando la globalizzazione mensile viene autorizzata per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, i termini di riesportazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, scadono al più tardi l'ultimo giorno del quinto mese civile successivo a quello oggetto di globalizzazione.

3. Quando la globalizzazione trimestrale viene autorizzata per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, i termini di riesportazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2 scadono al più tardi l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello oggetto di globalizzazione.

Articolo 29

1. Il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base è stabilito tenendo conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci d'importazione.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere:

- tre mesi, per le merci soggette ad un sistema di regolamentazione dei prezzi;

- la durata di validità del certificato d'importazione, rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/81 (1) della Commissione, per lo zucchero greggio dei codici NC 1701 11 o 1701 12;

- sei mesi, per tutte le altre merci. Tuttavia, tale termine può essere prorogato su richiesta debitamente motivata dal titolare, purché la durata totale non superi i dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può esser concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

Articolo 30

1. I termini di cui agli articoli 26 e 28 sono calcolati a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci o della dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso.

2. I termini stabiliti secondo l'articolo 29 sono calcolati a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

CAPO IV TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

Articolo 31

1. Quando le operazioni di perfezionamento attivo riguardino merci d'importazione di cui alla colonna 1 dell'allegato V, ai fini dell'ottenimento dei prodotti compensatori di cui alle colonne 3 e 4 l'autorità doganale applica i tassi forfettari di rendimento figuranti nella colonna 5.

2. Per beneficiare del ricorso ai tassi forfettari di rendimento di cui al paragrafo 1, le merci d'importazione devono (;) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

essere di qualità sana, leale e mercantile e rispondere alla qualità tipo eventualmente stabilita dalla normativa comunitaria.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i casi in cui i tassi forfettari di cui al paragrafo 1 non abbiano potuto essere applicati in quanto le operazioni di perfezionamento, pur riguardando le merci d'importazione di cui alla colonna 1 dell'allegato V, si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori diversi da quelli di cui alle colonne 3 e 4, nello stesso stadio di fabbricazione.

CAPO V TRAFFICO TRIANGOLARE

Articolo 32

1. Quando si ricorre al traffico triangolare si utilizza il bollettino d'informazioni, denominato «bollettino INF 5».

2. Il bollettino INF 5, il cui formulario è conforme al facsimile e alle disposizioni figuranti nell'allegato VI, si compone di un originale e di tre copie, da depositare congiuntamente nell'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione.

Il bollettino INF 5 è compilato per i quantitativi di merci d'importazione corrispondenti ai quantitativi di prodotti compensatori esportati. Quando si prevede di effettuare importazioni scaglionate, possono essere compilati più bollettini INF 5.

Articolo 33

1. L'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità di esportazione vista il bollettino INF 5, conserva la copia n. 1, e consegna al dichiarante l'originale e le altre due copie.

L'ufficio doganale in cui ha avuto luogo l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità certifica l'uscita delle merci da tale territorio annotandola sull'originale e sulle copie del bollettino INF 5, che restituisce poi al dichiarante.

2. Quando l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di esportazione è un ufficio doganale diverso da quello abilitato a controllare il regime, la copia n. 1 è inviata, dopo essere stata vistata, a quest'ultimo ufficio.

3. Quando i prodotti compensatori sono inviati verso uno Stato membro diverso da quello in cui è avvenuto il perfezionamento per effettuare le formalità di esportazione per l'invio di tali prodotti compensatori fuori dal territorio doganale della Comunità in un ufficio doganale di questo altro Stato membro, i prodotti compensatori sono spediti dallo Stato membro di perfezionamento allo Stato membro di esportazione vincolati alla procedura del transito comunitario (procedura esterna).

Il riquadro riservato alla designazione delle merci nel documento relativo a detta procedura reca una delle menzioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, oltre alla dicitura «EX-IM».

Per quanto riguarda l'utilizzazione del bollettino INF 5, vengono apportate le seguenti modifiche:

- l'originale e le tre copie, debitamente compilati (riquadri da 1 a 8), devono essere presentati nell'ufficio doganale che rilascia il documento T1,

- questo ufficio compila il riquadro 9 annotandovi i dati relativi al documento T1 e la sigla «T1»,

- il riquadro 10 deve essere compilato al momento dell'effettiva esportazione dei prodotti compensatori al di fuori del territorio doganale della Comunità.

4. I prodotti compensatori di cui al paragrafo 3 non possono avere una destinazione diversa dall'esportazione diretta verso paesi terzi.

5. Nei casi di cui al paragrafo 3, ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 si intende per «esportatore dei prodotti compensatori dello Stato membro di esportazione», di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il titolare dell'autorizzazione che spedisce i prodotti compensatori verso lo Stato membro da cui è effettuata l'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità e per «Stato membro di esportazione», di cui agli articoli 35, 37, paragrafo 1, lettere a) e b), primo e secondo trattino nonché all'articolo 37, paragrafo 2, lo Stato membro in cui i prodotti compensatori sono vincolati alla procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 34

1. L'indicazione relativa all'ufficio doganale d'importazione in cui verranno espletate le formalità di vincolo al regime delle merci d'importazione può essere modificata dall'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione abilitato a controllare il regime oppure dall'ufficio doganale dello Stato membro di importazione che comunica il cambiamento effettuato all'ufficio doganale abilitato a controllare il regime.

2. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 5, l'importatore può chiedere un duplicato all'ufficio doganale che l'ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che le merci d'importazione per le quali è chiesto un duplicato non siano state vincolate al regime.

L'orginale e tutte le copie del bollettino INF 5 così rilasciato devono essere corredati di una delle seguenti diciture:

DUPLICADO

DUPLIKAT

ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ

DUPLICATE

DUPLiCATA

DUPLICATO

DUPLIKAAT

SEGUNDA VIA

Articolo 35

1. La dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione al regime deve essere corredata dell'originale e delle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5.

2. L'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di vincolo al regime annota sull'originale e sulle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5 i quantitativi di merci d'importazione vincolati al regime, nonché la data di accettazione della dichiarazione relativa al predetto vincolo. Esso rinvia senza indugio la copia n. 3 all'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione competente a controllare il regime, consegna l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 2.

Articolo 36

Dopo aver ricevuto la copia n. 3 l'ufficio doganale abilitato a controllare il regime comunica senza indugio al titolare dell'autorizzazione il quantitativo di merci d'importazione vincolato al regime e la data del loro vincolo.

Articolo 37

1. Quando si ricorra al traffico triangolare e le merci d'importazione:

a) siano soggette ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente o alle imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o previsti, se del caso, in un atto di adesione, in caso di scambi tra lo Stato membro di esportazione e lo Stato membro d'importazione, o

b)

diano luogo, nel quadro degli scambi di cui alla lettera a), alla concessione d'importi istituiti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli od eventualmente previsti in un atto di adesione,

queste imposizioni e importi sono applicati come se le merci d'importazione fossero state:

- spedite dall'esportatore dei prodotti compensatori dello Stato membro d'esportazione verso lo Stato membro d'importazione, e

- introdotte nello Stato membro d'importazione in provenienza dallo Stato membro d'esportazione, dalla persona in nome e per conto della quale la dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione è effettuata.

2. Le imposizioni o gli importi di cui al paragrafo 1 sono applicati dallo Stato membro d'importazione al momento del vincolo delle merci d'importazione al regime e dallo Stato membro d'esportazione al momento dell'appuramento del regime.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli elementi da prendere in considerazione sono quelli in vigore all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione.

Articolo 38

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche in caso di esportazione anticipata di prodotti compensatori e d'importazione di merci d'importazione nello stesso Stato membro. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere altre procedure.

CAPO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI IN CASO DI RICORSO AL SISTEMA DI RIMBORSO

Articolo 39

1. Le merci immesse in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso e i prodotti compensatori ottenuti applicando tale sistema possono essere oggetto di operazioni successive di perfezionamento nell'ambito di altre autorizzazioni che prevedano lo stesso sistema. L'autorità doganale rilascia eventualmente una nuova autorizzazione facendo riferimento alla precedente autorizzazione.

2. Quando viene concessa un'altra autorizzazione alle condizioni previste dal paragrafo 1, si tiene conto del termine fissato nella nuova autorizzazione per il rimborso o l'abbuono dei dazi.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI DOGANALI DI CUI AGLI ARTICOLI 18 E 27 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 40

1. Salva l'applicazione delle procedure semplificate, qualsiasi prodotto compensatore o qualsiasi merce tale e quale cui verrà attribuita una delle destinazioni doganali di cui agli articoli 18 e 27 del regolamento di base dev'essere presentato all'ufficio doganale competente, abilitato dall'autorità doganale a controllare il regime, ed essere oggetto delle formalità doganali previste per la destinazione in causa, secondo le disposizioni generali relative a tale destinazione.

Tuttavia, l'autorità doganale può consentire che detto prodotto o detta merce siano presentati ad un ufficio doganale diverso da quello di cui al primo comma.

2. Sono considerati presentati ad un ufficio doganale i prodotti compensatori o le merci tali e quali la cui presenza nel perimetro dell'ufficio o in altro luogo designato dall'autorità doganale sia stata da quest'ultima segnalata nelle forme prescritte per poter provvedere alla loro sorveglianza o al loro controllo.

Articolo 41

La dichiarazione o la domanda con cui si chiede di attribuire ai prodotti compensatori o alle merci tali e quali una delle destinazioni doganali di cui agli articoli 18 e 27 del regolamento di base deve contenere gli elementi necessari per l'appuramento del regime o per giustificare una domanda di rimborso.

Articolo 42

1. Quando, per caso fortuito o forza maggiore, la natura e/o le caratteristiche tecniche delle merci d'importazione subiscono delle modificazioni che rendano impossibile l'ottenimento dei prodotti compensatori per i quali è stata concessa l'autorizzazione di perfezionamento attivo con il sistema della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare l'autorità doganale della situazione prodottasi e a chiedere che alle merci d'importazione interessate venga assegnata una nuova destinazione doganale.

2. L'autorità doganale decide sulla richiesta di cui al paragrafo 1 permettendo l'appuramento del regime per le merci d'importazione interessate conformemente all'articolo 18 del regolamento di base che si applica «mutatis mutandis».

3. L'articolo 12, paragrafo 3 si applica «mutatis mutandis».

4. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base quando le modifiche apportate possano influire sul mantenimento dell'autorizzazione o sul suo contenuto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano «mutatis mutandis» ai prodotti compensatori.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE Sezione 1 Procedura normale

Articolo 43

L'esportazione diretta o effettuata dopo l'assegnazione all'una o all'altra delle destinazioni doganali di cui agli articoli 18, paragrafo 2, lettera a) o b), e 27 del regolamento di base, dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali è subordinata all'espletamento delle formalità d'esportazione.

Articolo 44

1. Le disposizioni da osservare relativamente alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione, alla sua accettazione, alla sua rettifica e al suo annullamento, all'esame dei prodotti compensatori o delle merci tali quali dichiarati, all'eventuale prelievo di campioni, alla verifica della dichiarazione e dei documenti che a questi si riferiscono, al risultato della verifica nonché all'autorizzazione di esportare i prodotti o le merci, sono quelle adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 81/177/CEE del Consiglio (1), e alla direttiva 82/347/CEE della Commissione (2), tenuto conto delle finalità del presente regolamento.

2. In caso di ricorso al sistema dell'esportazione anticipata si applica «mutatis mutandis», l'articolo 22, paragrafo 2.

Sezione 2

Procedure semplificate

Articolo 45

1. Purché non ne sia pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale consente, alle condizioni da essa stabilite, che:

a) venga presentato, in luogo della dichiarazione d'esportazione, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di esportazione, sottoscritta dal dichiarante,

b)

L'esportazione di prodotti compensatori abbia luogo senza che questi vengano presentati all'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione e prima del deposito della dichiarazione d'esportazione.

2. Quando venga autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a)

ad informare l'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera b) nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, delle spedizioni da effettuare, per consentirle di procedere, se del caso, al loro controllo prima della partenza;

b)

a redigere la dichiarazione di esportazione o il documento di cui al paragrafo 1, lettera a);

c)

ad annotare nelle proprie scritture le merci tali e quali o i prodotti compensatori destinati all'esportazione. L'iscrizione è eseguita nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa contiene l'indicazione della data in cui ha luogo. Tale iscrizione può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe;

d)

a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'esportazione delle merci tali e quali o dei prodotti compensatori.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone:

a)

che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni di perfezionamento attivo;

b)

le cui scritture non consentano all'autorità doganale,

quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), di controllare le operazioni.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di perfezionamento attivo.

Articolo 46

1. Il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 45 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci o i prodotti e gli estremi dell'autorizzazione.

L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione.

Un'eventuale visita delle merci o dei prodotti è eseguita sulla base delle indicazioni figuranti nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l'iscrizione delle merci nelle scritture ha valore di svincolo.

2. La dichiarazione relativa alle merci o ai prodotti oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale. L'accettazione di detta dichiarazione non ha il valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione.

3. L'autorità doganale può consentire che la dichiarazione rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

CAPO IX DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA Sezione 1 Circostanze che giustificano l'immissione in libera pratica

Articolo 47

1. Le circostanze che giustificano l'immissione in libera pratica delle merci tali e quali o dei prodotti compensatori principali si considerano sussistenti quando l'interessato dichiari di non poter dare a tali merci o prodotti una destinazione doganale che consenta di non assoggettarli ai dazi all'importazione.

2. L'autorità doganale può autorizzare l'immissione in libera pratica caso per caso o globalmente. L'autorizzazione è rilasciata unicamente se non vi ostino le alte disposizioni comunitarie sull'immissione in libera pratica.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R2228.1Sezione 2 Procedure semplificate

Articolo 48

1. Purché non ne sia pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale consente, su richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

a) la dichiarazione di immissione in libera pratica non contenga alcune delle indicazioni previste;

b)

sia presentato, in luogo della dichiarazione, un documento commerciale o amministrativo corredato di una domanda di immissione in libera pratica, sottoscritta dal dichiarante;

c)

l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di merci tali e quali abbia luogo senza che tali merci o prodotti le vengano presentati e prima della presentazione della dichiarazione.

2. Quando è autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a)

ad informare l'autorità doganale, prima dell'uscita delle merci dai suoi locali, nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, degli svincoli imminenti e/o a fornirle tutte le informazioni che essa reputi necessarie ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di visita;

b)

a iscrivere i prodotti compensatori o le merci tali e quali nelle proprie scritture. L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa contiene l'indicazione della data in cui ha luogo; essa può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe;

c)

a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali e segnatamente i certificati di importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o i documenti previsti nel quadro della politica commerciale comune.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare della procedura semplificata di cui al paragrafo 1 alle persone:

a)

che non offrono tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni di perfezionamento;

b)

le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), di controllare le operazioni di perfezionamento.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di perfezionamento.

Articolo 49

1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 48 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare i prodotti compensatori o le merci tali e quali oltre agli estremi dell'autorizzazione.

L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione incompleta, del documento commerciale o amministrativo, o l'iscrizione nelle scritture hanno lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Un'eventuale visita dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali è eseguita sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali nelle scritture ha valore di svincolo.

2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa ai prodotti compensatori o alle merci tali e quali oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale.

L'accettazione di tale dichiarazione non ha il valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. L'autorità doganale può consentire che la dichiarazione complementare o la dichiarazione di cui al paragrafo 2, rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

Articolo 50

1. Qualora sia stata rilasciata un'autorizzazione globale d'immissione in libera pratica in applicazione dell'articolo 47, le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, senza che al momento della loro immissione sul mercato siano state espletate formalità d'immissione in libera pratica.

Solamente ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si considera che le merci così immesse sul mercato abbiano ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

2. Le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, oggetto di un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica rilasciata secondo l'articolo 47, cui non sia stata assegnata una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base allo spirare, eventualmente secondo l'articolo 27 bis, del termine di riesportazione stabilito, sono considerate immesse in libera pratica, la dichiarazione di immissione in libera pratica è considerata depositata ed accettata e lo svincolo come avvenuto al momento della scadenza di tale termine.

3. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio (1), le merci immesse sul mercato comunitario conformemente al paragrafo 1 sono considerate comunitarie dal momento dell'immissione.

Sezione 3 Immissione in libera pratica di merci soggette a misure specifiche di politica commerciale

Articolo 51

1. L'immissione in libera pratica delle merci d'importazione, in forma di merci tali e quali o di prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all'allegato VII, è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale, delle misure specifiche di politica commerciale in vigore per le merci d'importazione all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Se l'immissione in libera pratica è chiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime è stato autorizzato, detta immissione in libera pratica è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui detto regime è stato autorizzato o, a richiesta del dichiarante, da parte di quella dello Stato in cui l'immissione in libera pratica è richiesta, delle misure specifiche di politica commerciale in vigore, nello Stato membro interessato, per le merci d'importazione all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

CAPO X DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI Sezione 1 Tassazione e applicazione degli importi compensativi monetari

Articolo 52

1. Per le merci d'importazione che all'atto dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 potevano benefi(¹) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

ciare di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione da riscuotere, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento di base, sono calcolati applicando il tasso corrispondente a questa destinazione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni previste per la concessione del beneficio di quest'ultimo, senza che sia necessario concedere alcuna autorizzazione per beneficiare di questo trattamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo quando le merci hanno ricevuto la destinazione particolare prevista per beneficiare del regime tariffario favorevole prima dello spirare del termine fissato a tale scopo nelle disposizioni comunitarie che determinano le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali merci al beneficio di detto regime. Questo termine inizia a decorrere dall'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18. Esso può essere prorogato dall'autorità doganale qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione per caso fortuito o forza maggiore o per esigenze inerenti al procedimento tecnico di utilizzazione della merce.

Articolo 53

1. L'elenco dei prodotti compensatori e delle operazioni di perfezionamento da cui risultano e ai quali si applica l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento di base figura nell'allegato VII.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la distruzione sotto controllo doganale di prodotti compensatori diversi da quelli cui si applica l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino è equiparata ad una esportazione fuori del territorio doganale della Comunità.

2. La data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 è quella dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. L'autorità doganale ammette l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento di base alla tassazione dei cascami, dei rottami, dei residui, dei ritagli e degli scarti diversi da quelli figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1.

Ogni Stato membro comunica ogni sei mesi alla Commissione i casi di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 54

1. Quando le merci d'importazione sono oli d'oliva dei codici NC 1509 o 1510 e l'immissione in libera pratica di dette merci, sia tali e quali, sia in forma di prodotti compensatori dei codici NC 1509 90 00 o 1510 00 90 NC è autorizzata, il prelievo da riscuotere è:

- il prelievo agricolo indicato nel titolo d'importazione rilasciato nel quadro della gara, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione (1);

oppure

- l'ultimo prelievo agricolo minimo fissato dalla Commissione anteriormente alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, quando è presentato il titolo di cui all'articolo 6 del presente regolamento o quando la quantità immessa in libera pratica è uguale o inferiore a 100 kg.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando le merci d'importazione sono olive del codice NC 0709 90 39 oppure 0711 20 90 ed è autorizzata l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori del codice NC 1509 90 00 oppure 1510 00 90.

Articolo 55

1. In caso di immissione in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime è stato autorizzato di merci tali e quali o di prodotti compensatori, lo Stato membro nel quale le merci sono immesse in libera pratica:

- riscuote i dazi all'importazione diversi da quelli di cui al secondo trattino, che sono indicati sul bollettino INF 1 previsto dall'articolo 75, secondo le modalità ivi indicate;

- applica l'importo compensativo monetario eventualmente in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica fatto salvo l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (2). Tale importo in caso di immissione in libera pratica di merci tali e quali, è quello applicabile a queste merci e, in caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, quello applicabile a questi prodotti.

2. In caso di esportazione, come definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (3), lo Stato membro d'esportazione applica gli importi compensativi monetari secondo gli articoli 7 e 8 di detto regolamento.

Articolo 56

1. Quando i prodotti compensatori sono immessi in libera pratica e l'importo dell'obbligazione doganale è stabilito sulla base degli elementi di tassazione delle merci d'importazione, conformemente all'articolo 20 del regolamento di base, le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere h), i), j) e k) della direttiva 82/57/CEE della Commissione (4), devono riferirsi alle merci tal quali.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 non debbono tuttavia essere fornite quando il bollettino d'informazioni INF 1 o un altro documento comportante indicazioni identiche a quelle figuranti sull'INF 1 e emesso nello stesso Stato membro dove viene effettuata l'immissione in libera pratica, sia allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica.

Sezione 2 Ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori

Articolo 57

La ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori è effettuata quando sia necessaria per determinare l'importo dei dazi all'importazione da percepire, da rimborsare o sgravare. Essa non viene effettuata, in particolare, quando la determinazione dell'obbligazione doganale avvenga unicamente sulla base dell'articolo 21 del regolamento di base.

Articolo 58

Il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) si applica quando dalle operazioni di perfezionamento attivo si ottenga un unico tipo di prodotto compensatore. In tal caso, la quantità di merci d'importazione, corrispondente alle quantità di prodotti compensatori per i quali è sorta un'obbligazione doganale, è calcolata applicando alle quantità totali di dette merci un coefficiente corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali sorge un'obbligazione doganale e la quantità totale di prodotti compensatori.

Articolo 59

1. Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica secondo le disposizioni del presente articolo quando le merci d'importazione si ritrovino, con tutte le loro componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori.

Per stabilire se tale metodo sia applicabile non si tiene conto delle perdite.

La quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ogni prodotto compensatore è determinata applicando successivamente alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta un'obbligazione doganale, è determinata applicando alla quantità, di merci d'importazione usate nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformità del terzo comma, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 58.

2. In deroga al paragrafo 1, il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica anche alle operazioni di perfezionamento di frumento (grano) duro in semolini «cuscus», semole e altri semolini.

Articolo 60

1. Il metodo della chiave valore si applica secondo le disposizioni del presente articolo quando sia esclusa l'applicazione degli articoli 58 e 59. Tuttavia, d'accordo col titolare dell'autorizzazione e per ragioni di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) invece del metodo della chiave valore, quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia risultati similari.

2. Per determinare le quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ciascun tipo di prodotto compensatore, si applica, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra il valore di ciascun prodotto compensatore e il valore totale di detti prodotti, stabilito in conformità del paragrafo 3.

3. Il valore di ciascun prodotto compensatore da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della chiave valore è:

- il prezzo di vendita, recente, nella Comunità di prodotti identici o similari, a condizione che esso non sia influenzato da legami tra acquirente e venditore o, ove non si conosca tale prezzo,

- il prezzo di vendita nella Comunità «franco fabbrica», recente, a condizione che esso non sia influenzato da legami tra acquirente e venditore.

Se il valore non può essere determinato applicando le disposizioni del primo comma, esso è determinato dall'autorità doganale ricorrendo a mezzi ragionevoli.

4. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è nata un'obbligazione doganale, è stabilita applicando alla quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 58.

Articolo 61

I calcoli di cui agli articoli da 58, 59 e 60 sono effettuati sulla base degli esempi di calcolo di cui all'allegato XI o conformemente a qualsiasi altro sistema che dia i medesimi risultati.

Sezione 3 Interessi compensativi

Articolo 62

1. La costituzione dell'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tali e quali dà luogo al pagamento di interessi compensativi sull'importo dei dazi all'importazione da pagare.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- quando l'obbligazione doganale sorga a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio (;);

- quando si applichi l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base;

- quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari, elencati nell'allegato VII, e nella misura in cui questi corrispondano proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori principali;

- quando il titolare dell'autorizzazione chieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, esenti da negligenza o raggiri da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione.

3. La domanda per l'applicazione del paragrafo 2, quarto trattino è inviata all'autorità doganale indicata dallo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di perfezionamento attivo. Essa è ammissibile unicamente se corredata di tutte le pezze giustificative necessarie per un esame completo del caso. L'autorità doganale che, ricevuta una domanda relativa ad un importo da assumersi a base per il calcolo di interessi compensativi, inferiore o pari a 3 000 ECU per ciascun conto d'appuramento, constati che i motivi a sostegno di tale domanda corrispondono alla situazione di cui al paragrafo 2, quarto trattino, concede la non applicazione del paragrafo 1. In tal caso, le pezze giustificative sono conservate dall'autorità doganale per tre anni.

In tutti gli altri casi, e quando intenda accogliere la domanda presentata, essa trasmette la domanda alla Commissione unitamente alla pratica corredata di tutti gli elementi necessari per un esame approfondito. Quando l'autorità doganale concede lo svincolo dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali per l'immissione in libera pratica, tale svincolo può essere subordinato alla costituzione di una cauzione, il cui importo è stabilito in conformità del paragrafo 4.

La Commissione accusa immediatamente ricezione della pratica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro che ha trasmesso la domanda concede la non applicazione del

(;) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

paragrafo 1 se, entro due mesi dalla data della ricevuta di ritorno, la Commissione non gli ha comunicato alcuna obiezione.

La Commissione informa gli Stati membri delle domande ricevute e del seguito ad esse dato.

4. a) I tassi d'interesse annui da prendere in considerazione sono stabiliti dalla Commissione in base alla media aritmetica dei tassi a breve termine rappresentativi per ogni Stato membro durante lo stesso semestre dell'anno che precede il periodo d'applicazione.

Essi si applicano ad ogni obbligazione doganale sorta nel corso del semestre.

Il tasso da applicare è quello dello Stato membro nel quale sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate le operazioni di perfezionamento attivo oppure la prima di tali operazioni.

I tassi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, al più tardi un mese prima della loro applicazione.

b)

Gli interessi sono applicati per mesi civili nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è stato effettuato l'appuramento e l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tale periodo non può essere inferiore ad un mese.

c)

L'importo degli interessi è calcolato in base ai dazi all'importazione, al tasso d'interesse di cui alla lettera a) e al periodo di cui alla lettera b).

TITOLO IV CONTO DI APPURAMENTO E DOMANDA DI RIMBORSO CAPO I CONTO DI APPURAMENTO

Articolo 63

1. Quando si applica il sistema della sospensione, e salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'autorità doganale un conto di appuramento al più tardi trenta giorni dopo la scadenza, eventualmente secondo l'articolo 27, del termine di riesportazione.

Quando si ricorra alla globalizzazione mensile o trimestrale viene presentato un conto di appuramento per ciascun mese o trimestre considerato.

L'autorità doganale può essa stessa procedere al conto di appuramento di cui al paragrafo 1 entro gli stessi termini. In tal caso deve esserne fatta menzione nell'autorizzazione.

3. Dal conto devono risultare, sulla base del tasso di rendimento stabilito, da una parte il quantitativo di merci d'importazione unitamente agli estremi delle dichiarazioni di vincolo al regime e, dall'altra, il quantitativo dei prodotti compensatori con gli estremi dei documenti in base ai quali tali prodotti hanno ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base. Quando ci si sia avvalsi delle procedure semplificate relative alla formalità di vincolo al regime e alla destinazione doganale di cui all'articolo 18 del regolamento di base, queste dichiarazioni e questi documenti sono rispettivamente quelle e quelli previsti agli articoli 24, paragrafo 2, 46, paragrafo 2, 49, paragrafo 2 e alle disposizioni relative alle procedure semplificate concernenti altre destinazioni doganali. Il conto evidenzia anche la quantità di merci considerate immesse in libera pratica secondo l'articolo 50.

4. L'ammontare dei dazi all'importazione afferenti alle merci d'importazione, in forma o di prodotti compensatori o di merci tali e quali considerate immesse in libera pratica conformemente all'articolo 50, è pagato al più tardi alla presentazione del conto di appuramento, eventualmente sulla base di una dichiarazione ricapitolativa.

5. Quando la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione implica l'individuazione degli altri elementi di tassazione relativi alle merci d'importazione il conto evidenzia anche tali elementi e, all'occorrenza, la ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori stabilita conformemente agli articoli da 58 a 61.

6. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento relativo alle merci considerate immesse in libera pratica conformemente all'articolo 50, la cui presentazione sia necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni sull'immissione in libera pratica delle merci.

7. L'autorità doganale può autorizzare la compilazione del conto di appuramento di cui al paragrafo 1 con il sistema informatizzato o in altra forma stabilita dalla detta autorità.

Articolo 64

L'autorità doganale può consentire che il conto di appuramento venga effettuato sulla stessa dichiarazione di vincolo al regime.

Articolo 65

L'autorità doganale annota il conto di appuramento sulla base della verifica effettuata, informa, se necessario, il titolare dell'autorizzazione del risultato della verifica e conserva il conto e i documenti ad esso relativi per almeno tre anni civili dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata effettuata la contabilizzazione. Tuttavia, l'autorità doganale può decidere che i documenti relativi al conto vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso tali documenti devono essere conservati durante lo stesso periodo.

Articolo 66

1. Se le merci d'importazione sono state vincolate al regime fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di più dichiarazioni, i prodotti compensatori o le merci tal quali che ricevono una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base sono considerati ottenuti dalle merci d'importazione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare dell'autorizzazione prova che i prodotti compensatori o le merci tali e quali, di cui al paragrafo 1, sono stati ottenuti da determinate merci d'importazione.

CAPO II DOMANDA DI RIMBORSO

Articolo 67

Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione per una merce determinata può essere chiesto soltanto dal titolare dell'autorizzazione oppure, qualora si applichi l'articolo 39, da un solo titolare.

Articolo 68

1. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione al titolare dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione all'autorità doganale dello Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, da parte dello stesso titolare dell'autorizzazione, di una domanda in prosieguo denominata «domanda di rimborso». La domanda va fatta in duplice copia.

2. Salvo il disposto del paragrafo 3, la domanda di rimborso dei dazi all'importazione può essere presentata unicamente all'autorità doganale, indicata nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, dello Stato membro, nel quale è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

3. Quando, per casi concreti e su richiesta scritta degli interessati, più Stati membri interessati da operazioni di perfezionamento intendono ammettere la possibilità che la domanda di rimborso sia presentata all'autorità doganale di uno Stato membro diverso da quello di cui al paragrafo 2, comunicano preventivamente alla Commissione le domande e il progetto delle procedure previste per garantire la corretta compilazione della domanda di rimborso di cui all'articolo 69. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri. Le procedure comunicate alla Commissione possono essere applicate se questa non abbia notificato agli Stati membri interessati, entro due mesi dalla data di ricevimento del progetto, che esistono obiezioni in merito.

4. L'autorità doganale può autorizzare la compilazione della domanda di rimborso con il sistema informatizzato o in altra forma da essa stabilita.

Articolo 69

1. La domanda di rimborso contiene segnatamente le indicazioni seguenti:

a) estremi dell'autorizzazione;

b)

specie e quantità delle merci d'importazione per le quali si chiede il rimborso o lo sgravio dei dazi;

c)

codice NC in cui sono contemplate le merci d'importazione;

d)

valore in dogana delle merci d'importazione e aliquota dei dazi all'importazione di tali merci, riconosciuta dall'autorità doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica fruendo del regime;

e)

data dell'immissione in libera pratica delle merci d'importazione fruendo del regime;

f)

estremi delle dichiarazioni in base alle quali le merci d'importazione sono state immesse in libera pratica fruendo del regime;

g)

natura, quantità e destinazione doganale dei prodotti compensatori;

h)

valore dei prodotti compensatori, se l'appuramento è effettuato in base alla chiave valore;

i)

tasso di rendimento;

j)

estremi delle dichiarazioni in base alle quali i prodotti compensatori sono stati vincolati per ricevere una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento di base;

k)

l'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbuonare e gli interessi compensativi eventualmente riscossi, tenuto conto, in particolare, dei dazi all'importazione relativi agli altri prodotti compensatori.

2. L'autorità doganale può consentire che la domanda non contenga talune delle indicazioni di cui al paragrafo 1, purché tali indicazioni non riguardino il calcolo dell'ammontare da rimborsare o sgravare.

3. Ove si applichi l'articolo 77, paragrafo 1, l'originale o gli originali dei bolletini INF 7, debitamente vistati, sono acclusi alla domanda.

4. Sono tenute a disposizione dell'autorità doganale le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e j) e ogni altro documento supplementare indicato da detta autorità, quando l'autorità doganale decida che dette dichiarazioni e documenti siano conservati dal titolare dell'autorizzazione.

Articolo 70

1. Il termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento di base è di sei mesi, al massimo, a decorrere dalla data di assegnazione ai prodotti compensatori di una delle destinazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del medesimo regolamento.

2. Se circostanze particolari lo giustificano, l'autorità doganale può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 anche dopo la scadenza del termine stesso.

Articolo 71

L'autorità doganale annota la domanda di rimborso sulla base della verifica effettuata, informa il titolare dell'autorizzazione del risultato della verifica e conserva la domanda e i documenti ad essa relativi per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale essa decide sulla domanda. Tuttavia, l'autorità può decidere che i documenti relativi alla domanda vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso questi documenti devono essere conservati durante lo stesso periodo.

TITOLO V COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA CAPO I COMUNICAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 72

1. La comunicazione di cui all'articolo 8 del regolamento di base dev'essere trasmessa alla Commissione nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione.

2. Se l'autorizzazione è rilasciata in conformità dell'articolo 9 del regolamento di base, si applica il termine di cui al paragrafo 1.

Se l'autorità doganale ritiene inopportuno rilasciare l'autorizzazione prima di una consultazione a livello comunitario, comunica subito alla Commissione gli estremi della domanda.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le informazioni figuranti nell'allegato VIII per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'articolo 6; una comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una o più condizioni economiche contrassegnate con i codici seguenti: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303;

Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, devono essere comunicate informazioni su ciascuna delle autorizzazioni concesse, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione e qualunque sia il codice usato per contrassegnare le condizioni economiche.

b)

le informazioni figuranti nell'allegato IX per ogni domanda di autorizzazione respinta, non essendosi considerate soddisfatte le condizioni economiche;

4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione o quello in cui è stata respinta la relativa domanda. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato dei regimi doganali economici quando diano luogo ad osservazioni da parte di uno Stato membro o del presidente dello stesso comitato.

CAPO II SCAMBIO D'INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ DOGANALI

Articolo 73

1. Quando i prodotti compensatori o le merci tali e quali siano posti in zona franca o vincolati ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), b) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento di base, il riquadro riservato alla designazione delle merci nel documento relativo a detto regime o in quello utilizzato in zona franca o in un altro riquadro all'uopo indicato, reca una delle seguenti diciture:

Mercancías PA

A.F.-varer

A.V.-Waren

AAìðïñaaýìáôá AAÔ

I.P. goods

Marchandises PA

Merci PA

AV-goederen

Mercadorias PA

2. Quando le merci d'importazione siano oggetto di misure specifiche di politica commerciale, e tali misure continuino ad essere applicabili all'atto del vincolo di dette merci, sia tali e quali, sia in forma di prodotti compensatori, ad uno dei regimi di cui all'articolo 18 del regolamento di base, o all'atto del loro deposito in zona franca, la dicitura di cui al paragrafo 1 deve essere completata da una delle seguenti diciture:

Politica comercial

Handelspolitik

AAìðïñéç ðïëéôéç

Commercial policy

Politique commerciale

Politica commerciale

Handelspolitiek

Articolo 74

Qualora i prodotti o le merci di cui all'articolo 73 siano vincolati ad un regime doganale o posti in zona franca, dopo essere stati posti in zona franca o vincolati ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), b) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento di base, l'autorità doganale si accerta che le diciture di cui all'articolo 73, paragrafo 1, e, all'occorrenza, paragrafo 2, siano riportate sui documenti relativi al regime doganale o su quelli utilizzati in zona franca.

Articolo 75

1. Se l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali è chiesta ad un'autorità doganale diversa da quella che ha autorizzato l'applicazione del regime o se l'autorità doganale deve fissare l'importo della garanzia di cui all'articolo 16 del regolamento di base, viene utilizzato il bollettino d'informazione, denominato «bollettino INF 1». Il bollettino d'informazione è redatto in un originale e in una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni contenute nell'allegato X.

2. Ai fini del calcolo dei dazi all'importazione e degli interessi compensativi

- da indicare nel bollettino INF 1 per i prodotti cui il medesimo si riferisce, oppure

- da riscuotere per gli altri prodotti per i quali è già sorta o sorgerà un'obbligazione doganale,

i prodotti cui il bollettino si riferisce sono considerati immessi in libera pratica il giorno in cui l'autorità doganale ha vistato il riquadro 2 del bollettino INF 1.

Salvo nei casi di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 5, l'importo degli interessi compensativi è indicato nel riquadro 9, lettera b) del predetto bollettino.

Articolo 76

1. Quando venga chiesta l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali, di cui all'articolo 73, l'autorità doganale competente ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1 da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo di comunicarle:

- l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, oppure dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base,

- l'importo degli interessi compensativi da riscuotere in applicazione dell'articolo 62,

- la quantità, il codice NC e l'origine delle merci d'importazione usate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica.

L'importo dei dazi all'importazione deve comprendere anche l'eventuale differenza tra:

- l'importo dei dazi all'importazione determinato ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base oppure l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o abbuonato, e

- l'importo dei dazi già accertato o da rimborsare o da abbuonare.

L'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime di perfezionamento attivo e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato il riquadro 2 del bollettino INF 1.

2. Quando la domanda di immissione in libera pratica riquardi prodotti o merci di cui all'articolo 73, paragrafo 2, e le misure specifiche di politica commerciale devono essere applicate nello Stato membro in cui il regime è stato autorizzato, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, di comunicarle se siano state applicate le misure specifiche di politica commerciale in vigore per le merci vincolate al regime del perfezionamento attivo. Il tal caso, l'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 1.

Ove sia utilizzato il bollettino INF 1 per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale, l'autorità che riceve il bollettino INF 1 notifica la domanda al titolare dell'autorizzazione.

3. L'autorità doganale alla quale è inviato il bollettino INF 1 fornisce le informazioni chieste nei riquadri 8, 9 e 10 di detto bollettino, e restituisce l'originale dopo averlo vistato. Tuttavia, essa non è più tenuta a fornire queste informazioni dopo la scadenza dei termini previsti per la conservazione dei suoi archivi.

4. Quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento con il sistema del rimborso siano spediti in un altro Stato membro con un documento T1 o con uno dei documenti previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 222/77, idonei a costituire documenti giustificativi della domanda di rimborso, e tali prodotti siano oggetto di una nuova domanda d'autorizzazione di perfezionamento attivo, l'autorità doganale di quest'altro Stato membro, competente a rilasciare la nuova autorizzazione con il sistema della sospensione o con il sistema del rimborso, si avvale del bollettino INF 1 per determinare l'importo dei dazi all'importazione eventualmente da riscuotere o l'importo dell'obbligazione doganale che può sorgere.

5. Quando il bollettino INF 1 è utilizzato per stabilire l'importo della garanzia di cui all'articolo 16 del regolamento di base, nel riquadro 2 del bollettino INF 1 figura una delle seguenti diciture:

- Garantía

- Sikkerhedsstillelse

- Sicherheit

- AAããýçóç

- Security

- Garantie

- Cauzione

- Zekerheidsstelling

- Garantia

6. Il bollettino INF 1, recante una delle diciture di cui al paragrafo 5, può essere utilizzato solo per consentire l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base.

7. Quando venga richiesta l'immissione in libera pratica dopo che il bollettino INF 1 sia stato compilato conformemente al paragrafo 5, viene vistato un nuovo bollettino INF 1 a norma dei paragrafi da 1 a 4.

8. L'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica implica che l'obbligo di esportare i prodotti compensatori è trasferito dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha redatto detta dichiarazione.

Articolo 77

1. Quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento con il sistema di rimborso sono trasferiti, senza che sia stata presentata una domanda di rimborso, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata effettuata l'immissione in libera pratica e qui ricevano, tali e quali o al termine di successive operazioni di perfezionamento, una delle destinazioni doganali che consentono il rimborso o lo sgravio a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento di base, l'autorità doganale dello Stato in cui si realizzano tali destinazioni rilascia, se del caso, su richiesta dell'interessato, il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 2.

Tale autorità trasmette l'originale all'interessato e ne conserva la copia.

2. Il bollettino d'informazione, denominato «Bollettino INF 7», è compilato in un originale e in una copia su formulario conforme al modello figurante nell'allegato XIII.

Il bollettino è presentato unitamente alla dichiarazione doganale utilizzata per conferire la destinazione richiesta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78

1. Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato XIV.

Articolo 79

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 23. 3. 1991, pag. 11.

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.

(2) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(1) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40 (2) GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 1.

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 72.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

(4) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI (AIUTI ALLA PRODUZIONE) DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Tutte le merci che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne consentono o agevolano l'ottenimento, anche se esse scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione, d'esclusione delle merci seguenti:

a) sorgenti di energia, diverse dai carburanti necessari per la sperimentazione di prodotti compensatori o per scoprire eventuali imperfezioni delle merci d'importazione da riparare;

b)

lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, la calibrazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;

c)

materiali ed attrezzature.

ALLEGATO II

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

in data ..............................

NB: Se possibile le seguenti informazioni devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci o ai prodotti sono fornite in relazione a ciascun tipo di merci o prodotti.

Il richiedente fornisce le informazioni che si ritiene siano in suo possesso.

1.

Nome o ragione sociale e indirizzo:

a)

del richiedente: .

.

b)

dell'operatore (¹): .

.

2.

Regime previsto (²):

a)

Sistema della sospensione: .

.

b)

Sistema del rimborso: .

.

3.

Modalità particolari previste (²):

a)

Compensazione per equivalenza: .

.

.

b)

Esportazione anticipata: .

.

.

c)

Traffico triangolare: .

.

.

4.

Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda:

a)

Designazione commerciale e/o tecnica (³): .

b)

Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata (%): .

c)

Quantità prevista (¹): .

d)

Valore previsto (¹): .

e)

Origine ((): .

f)

Codice ()): .

5.

Prodotti compensatori ed esportazione prevista:

a)

Designazione commerciale e/o tecnica (³): .

.

.

b)

Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata (%): .

.

c)

Prodotti compensatori principali: .

.

d)

Esportazione prevista ( 7): .

.

6.

Tasso di rendimento (§): .

.

.

7.

Natura del processo di perfezionamento: .

.

.

8.

Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento: .

9.

Durata ritenuta necessaria per:

a)

realizzare le operazioni di perfezionamento (¹*): .

b)

smerciare i prodotti compensatori (¹¹): .

c)

l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie (¹²): .

10.

Mezzi d'identificazione richiesti: .

.

.

11.

Ufficio doganale previsto per l'espletamento delle formalità relative:

a)

alle merci di importazione: .

b)

ai prodotti compensatori: .

12.

Durata prevista dell'autorizzazione (¹³): .

13.

Merci equivalenti (¹%): .

.

14.

Importatore autorizzato a vincolare le merci al regime (¹¹): .

.

15.

Estremi di autorizzazioni rilasciate negli ultimi tre anni per merci identiche a quelle oggetto della presente domanda: .

.

Data: .

Firma: .

Note (relative alle domande)

¹(¹)

Da indicare quando si tratta di una persona diversa dal richiedente.

¹(²)

Indicare il sistema e/o le modalità particolari previste.

¹(³)

Questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire all'autorità doganale di deliberare sulla domanda, e, in particolare, di decidere se, stando alle informazioni ricevute, siano da considerarsi soddisfatte le condizioni economiche e, nel caso in cui sia preso in considerazione il sistema della compensazione per equivalenza, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di questo sistema.

¹(%)

Questa indicazione, fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi al codice a 4 cifre nel caso in cui l'indicazione del codice a 8 cifre non sia necessaria per consentire il rilascio dell'autorizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Nel caso in cui sia previsto il sistema della compensazione per equivalenza, indicare il codice NC a 8 cifre.

¹(¹)

Queste indicazioni possono essere omesse qualora il codice indicato alla lettera f) sia uno dei seguenti: 6101, 6301, 6302, 6201 o 6107.

¹(()

Indicare il paese d'origine.

¹())

Indicare, mediante i codici qui di seguito elencati, completati se del caso, da altre informazioni, i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori comunitari:

Se si tratta di una delle seguenti operazioni:

-

Contratto di lavorazione per conto concluso con una persona stabilita al di fuori della Comunità, da precisare nella domanda:Codice 6201

-

Operazione priva di carattere commerciale:Codice 6202

-

Riparazioni, comprese revisione o messa a punto:Codice 6301

-

Manipolazioni usuali di cui alla direttiva 71/235/CEE (¹):Codice 6302

-

Operazione da realizzare successivamente in uno o più Stati membri con merci d'importazione che abbiano già formato oggetto di autorizzazione rilasciata secondo i codici da 6101 a 6107:Codice 6303

-

Operazioni relative a merci il cui valore, per specie e per anno civile, non è superiore all'importo indicato all'articolo 6:Codice 6400

Se le merci contemplate nella domanda non sono disponibili nella Comunità:

-

perché non vi sono prodotte:Codice 6101

oppure

-

perché vi sono prodotte in quantità insufficiente:Codice 6102

oppure

-

perché i fornitori comunitari non sono in grado di mettere dette merci a disposizione del richiedente entro termini convenienti:Codice 6103

Se merci dello stesso tipo sono prodotte nella Comunità ma non possono essere utilizzate:

-

poiché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista:Codice 6104

oppure

-

poiché non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti:Codice 6105

oppure

-

poiché non sono conformi ai requisiti richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nei paesi terzi (ad esempio, per motivi tecnici o commerciali):Codice 6106

oppure

-

poiché i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci per le quali è richiesto il perfezionamento, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (ad esempio, rispetto di un brevetto, di una marca):Codice 6107

Se si tratta dell'applicazione dell'articolo 7:

lettera a):Codice 7001

lettera b):Codice 7002

lettera c):Codice 7003

Se si tratta di altri motivi (da precisare):Codice 8000

¹( 7)

Questa indicazione va fornita quando si chieda di avvalersi del sistema della sospensione. Precisare in tal caso le possibilità di esportazione dei prodotti compensatori.

¹(§)

Indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua determinazione.

(¹*)

Da questa indicazione, che deve essere fornita relativamente ad una data parte di merci (ad esempio, per unità o quantità), deve risultare la durata media prevista delle operazioni di perfezionamento relativamente a questa parte.

(¹¹)

Questo termine decorre dalla fine delle operazioni di perfezionamento sino al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti.

(¹²)

Da indicare solo se è prevista la modalità dell'esportazione anticipata.

(¹³)

Indicare il termine entro cui è prevista l'importazione delle merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento.

(¹%)

Indicare, unicamente se è previsto il sistema della compensazione per equivalenza, il codice NC a 8 cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire all'autorità doganale di effettuare i necessari confronti tra le merci di importazione e le merci equivalenti nonché raccogliere le altre informazioni per l'eventuale applicazione dell'articolo 10.

(¹¹)

Indicare, unicamente se è previsto il sistema del traffico triangolare, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo.

(¹) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

in data ..............................

NB: L'autorizzazione deve comportare i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite facendo riferimento alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione.

Se possibile, i seguenti dati devono essere forniti nell'ordine:

1.

Nome o ragione sociale e indirizzo:

a)

del titolare dell'autorizzazione: .

.

b)

dell'operatore (¹): .

.

2.

Sistema autorizzato (²):

a)

Sistema della sospensione: .

.

b)

Sistema del rimborso: .

.

3.

Modalità (²):

a)

Compensazione per equivalenza: .

.

.

b)

Esportazione anticipata: .

.

.

c)

Traffico triangolare: .

.

.

4.

Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento (³):

a)

Designazione commerciale e/o tecnica: .

.

b)

Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata: .

.

c)

Quantità prevista: .

d)

Valore previsto: .

5.

Prodotti compensatori (³):

a)

Designazione commerciale e/o tecnica: .

.

.

b)

Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata: ..

c)

Prodotti compensatori principali: .

.

6.

Tasso di rendimento o metodo per stabilire tale tasso (%): .

.

.

7.

Natura del perfezionamento: .

.

.

8.

Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento: .

9.

Termini per l'assegnazione di una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 18 o 27 del regolamento di base (¹):

.

.

10.

Termini per vincolare le merci non comunitarie al regime ((): .

.

.

11.

Mezzi d'identificazione adottati: .

.

.

12.

Autorità doganale abilitata a controllare:

a)

l'importazione delle merci: .

b)

le destinazioni previste all'articolo 18 o 27 del regolamento di base: .

c)

il regolare svolgimento delle operazioni di perfezionamento: .

13.

Durata di validità ()): .

.

14.

Merci equivalenti ( 7): .

.

15.

Importatore autorizzato a vincolare le merci al regime (§): .

.

16.

Data di riesame delle condizioni economiche (¹*): .

Data: .

Firma: .

Note (relative all'autorizzazione)

¹(¹)

Da precisare quando si tratta di una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione.

¹(²)

Indicare il sistema autorizzato e/o le modalità particolari.

¹(³)

Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria per consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di rendimento previsti o da prevedere e, per quanto riguarda la quantità e il valore, tenuto conto delle condizioni economiche prese in considerazione. Le indicazioni relative alla quantità ed al valore possono essere fornite riferendosi ad un periodo di importazione. L'indicazione, quando si riferisce ai prodotti compensatori, deve distinguere i prodotti principali dai prodotti secondari.

¹(%)

Indicare il tasso di rendimento o le modalità in base alle quali l'autorità doganale abilitata a controllare il regolare svolgimento delle operazioni di perfezionamento deve fissare questo tasso. Qualora il rendimento sia quello risultante dalle scritture contabili del titolare dell'autorizzazione, apporre l'indicazione: «scritture del titolare».

¹(¹)

Questo termine corrisponde alla durata necessaria per effettuare le operazioni di perfezionamento di una quantità determinata di merci d'importazione e per lo smercio dei prodotti compensatori corrispondenti.

¹(()

Da indicare se è utilizzata la modalità dell'esportazione anticipata.

¹())

Qualora le condizioni giustifichino il rilascio dell'autorizzazione per un periodo superiore a due anni, la durata di validità concessa o, a seconda del caso, l'indicazione «durata illimitata» da apporre al punto 13 deve essere accompagnata dalla clausola di riesame previsto al punto 16.

¹( 7)

Indicare, soltanto se è preso in considerazione il sistema della compensazione per equivalenza, il codice NC a 8 cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti.

¹(§)

Indicare, soltanto se è autorizzato il sistema del traffico triangolare, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo.

(¹*)

Vedi nota 7.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI IL VALORE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO DI BASE È FISSATO IN 100 000 ECU

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA E ALL'ESPORTAZIONE ANTICIPATA PER TALUNE MERCI

1. Risi

I risi di cui al codice NC 1006 sono da considerarsi merci equivalenti solo se appartengono allo stesso codice di 8 cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per quanto riguarda i risi aventi una lunghezza inferiore a 6,0 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 e i risi aventi una lunghezza inferiore a 5,2 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza é determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei risi si effettua conformemente alle disposizioni previste nell'allegato A, punto 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (¹).

2. Grani (frumenti)

È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra i grani (frumenti) teneri del codice NC 1001 90 99 raccolti nella Comunità e tra i grani (frumenti) duri del codice NC 1001 10 90 raccolti nella Comunità e i grani importati appartenenti alle medesime sottovoci della nomenclatura combinata e raccolti in un paese terzo.

Tuttavia, dopo aver consultato il gruppo di esperti composto di rappresentanti degli Stati membri riuniti nel quadro del comitato dei regimi doganali economici, la Commissione può stabilire deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per i prodotti suindicati.

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO V

TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

ELENCO DEI PRODOTTI COMPENSATORI AI QUALI PUÒ APPLICARSI LA TASSAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO DI BASE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VIII

Stato membro:

.

REGIME DEL

PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Informazioni fornite a norma

dell'articolo 72, paragrafo 3,

lettera a), del regolamento (CEE)

n. /

Anno: 19 . .

Autorizzazioni concesse

nel corso del mese di: .

(Informazioni da inviare entro il mese successivo al mese civile considerato)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IX

Stato membro:

.

REGIME DEL

PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Informazioni fornite a norma

dell'articolo 72, paragrafo 3,

lettera b), del regolamento (CEE)

n. /

Anno : 19 . .

Domande respinte nel corso del mese di: .

(Informazioni da inviare entro il mese successivo al mese civile considerato)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XII

ESEMPI DI GLOBALIZZAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE

Applicazione congiunta delle seguenti disposizioni:

- articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base;

- articoli 27, 50 e 63 del regolamento di applicazione.

Gli esempi seguenti sono stati realizzati basandosi sui seguenti dati:

a) il regime di perfezionamento con il sistema della sospensione è stato autorizzato rispettando le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento di applicazione;

b)

un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica è stata rilasciata conformemente all'articolo 47;

c)

le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, sono immesse sul mercato comunitario conformemente all'articolo 50 del regolamento di applicazione;

d)

il termine di riesportazione per attribuire una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 18 del regolamento di base è, nel caso oggetto dell'esempio, di 3 mesi

>SPAZIO PER TABELLA>

Esempio A: Globalizzazione mensile

Tre operazioni di vincolo al regime nel mese di gennaio sono da prendere in considerazione ai fini della globalizzazione (1o, 15, e 31).

Per tutte queste operazioni, il termine di riesportazione scade il 30 aprile; presentazione del conto di appuramento confomemente all'articolo 63 del regolamento di applicazione: al più tardi il 30 maggio.

Il 30 maggio al più tardi, i dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione o ai prodotti compensatori immessi sul mercato comunitario, conformemente all'articolo 50, devono essere stati pagati, eventualmente sulla base di una dichiarazione, ricapitolativa, conformemente all'articolo 63, paragrafo 4 del regolamento di applicazione. Gli elementi di tassazione per quanto riguarda le merci o i prodotti vengono determinati sulla base dell'articolo 20 del regolamento di base e dell'articolo 21 di questo stesso regolamento qualora applicabile. La data da prendere in considerazione è il 30 aprile.

Esempio B: Globalizzazione trimestrale

Le nove operazioni di vincolo al regime nel trimestre sono da prendere in considerazione:

- in gennaio: 1o, 15 e 31,

- in febbraio: 1o, 15 e 28,

- in marzo: 1o, 15 e 31.

Per tutte queste operazioni, il termine di riesportazione scade il 30 giugno; presentazione del conto di appuramento conformemente all'articolo 63 del regolamento di applicazione: al più tardi il 30 luglio.

Il 30 luglio al più tardi, i dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione o ai prodotti compensatori immessi sul mercato comunitario conformemente all'articolo 50, devono essere stati pagati, eventualmente sulla base di una dichiarazione ricapitolativa, conformemente all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento di applicazione. Gli elementi di tassazione per quanto riguarda le merci o i prodotti, vengono determinati sulla base dell'articolo 20 del regolamento di base o dell'articolo 21 di questo stesso regolamento qualora applicabile. La data da prendere in considerazione è il 30 giugno.

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>