31991R2173

REGOLAMENTO (CEE) N. 2173/91 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 33 (numero d' ordine 40.0330) originari dell' Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 25/07/1991 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 2173/91 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 33 (numero d'ordine 40.0330) originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90 il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 33 (numero d'ordine 40.0330) originari dell'Ungheria il massimale è fissato a 121 t; che alla data del 16 maggio 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 28 luglio 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Ungheria:

Numero

d'ordine Categoria

(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0330 33

(tonnellate) 5407 20 11

6305 31 91

6305 31 99 Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.