31991R2163

REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/91 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991 che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1991/1992 -

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1991 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/91 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991 che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1991/1992 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1712/91 del Consiglio (2); che il prezzo fissato comporta l'applicazione di importi compensativi adesione per il risone, il riso semigreggio, il riso semilavorato e il riso lavorato;

considerando che gli importi devono essere stabiliti in base al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3654/90;

considerando che alla luce della situazione del prezzo delle rotture di riso in Portogallo all'inizio della seconda tappa si è deciso di non applicare importi compensativi adesione a tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili nella campagna di commercializzazione 1991/1992 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (3) sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 14. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC Importo compensativo adesione (in ECU/t) 1006 10 21 23,26 1006 10 23 23,26 1006 10 25 23,26 1006 10 27 23,26 1006 10 92 23,26 1006 10 94 23,26 1006 10 96 23,26 1006 10 98 23,26 1006 20 11 29,07 1006 20 13 29,07 1006 20 15 29,07 1006 20 17 29,07 1006 20 92 29,07 1006 20 94 29,07 1006 20 96 29,07 1006 20 98 29,07 1006 30 21 35,22 1006 30 23 39,30 1006 30 25 39,30 1006 30 27 39,30 1006 30 42 35,22 1006 30 44 39,30 1006 30 46 39,30 1006 30 48 39,30 1006 30 61 37,51 1006 30 63 42,13 1006 30 65 42,13 1006 30 67 42,13 1006 30 92 37,51 1006 30 94 42,13 1006 30 96 42,13 1006 30 98 42,13