31991R2144

REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/91 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1991 recante applicazione, all' inizio della campagna 1991/1992, di una misura particolare d' intervento, sotto forma di aiuto all' ammasso privato, per il frumento duro prodotto in Grecia -

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 20/07/1991 pag. 0040 - 0042


REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/91 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1991 recante applicazione, all'inizio della campagna 1991/1992, di una misura particolare d'intervento, sotto forma di aiuto all'ammasso privato, per il frumento duro prodotto in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1582/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali (3),

considerando che il raccolto 1991 di frumento duro in Grecia, caratterizzato dalla sua precocità nonché dal suo volume considerevole, pone problemi di smaltimento derivanti in particolare dalla sproporzione rispetto al fabbisogno regionale; che esiste pertanto il rischio di un ricorso massiccio all'intervento fin dalla sua apertura e che è quindi opportuno adottare le misure necessarie per rimediare a tale situazione;

considerando che una prima misura sotto forma di gara particolare per l'esportazione di frumento duro proveniente dalla Grecia è stata adottata con il regolamento (CEE) n. 2050/91 (4) della Commissione; che tuttavia tale misura non può esplicare effetti immediati e che è pertanto opportuno adottare misure complementari miranti ad alleggerire il mercato del frumento duro in Grecia dal momento del raccolto; che tali misure possono assumere la forma di conclusione di contratti di ammasso tra i detentori di scorte di frumento duro e l'organismo d'intervento greco mediante la concessione di un premio di ammasso;

considerando che i quantitativi oggetto di un contratto di ammasso privato devono rispettare i criteri qualitativi minimi richiesti all'intervento dal regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/90 (6);

considerando inoltre che è opportuno fissare le modalità di applicazione necessarie per la corretta amministrazione della misura in oggetto;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento greco conclude con i detentori di frumento duro prodotto in Grecia che ne facciano richiesta contratti di ammasso alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Tale misura particolare d'intervento verte su un quantitativo totale di 250 000 t.

Articolo 2

1. La misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento comporta la conclusione, tra l'organismo d'intervento greco e i detentori di frumento duro, di contratti in forza dei quali:

a) i detentori si impegnano a conservare separatamente, a decorrere dal giorno della domanda e fino al 30 settembre 1991, un quantitativo determinato di frumento duro, in un luogo di ammasso determinato che garantisca il mantenimento delle caratteristiche qualitative;

b) l'organismo d'intervento greco concede ai detentori, al termine del periodo di ammasso di cui alla lettera a), un premio giornaliero destinato a coprire le spese dell'operazione, fissato forfettariamente a 0,13 ECU/t.

Tuttavia, i detentori di cereali possono beneficiare di tale premio giornaliero per il periodo di ammasso in oggetto a partire al massimo dal 1o luglio 1991, previa presentazione della prova di ammasso per tale periodo o per una sua parte.

2. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, il premio di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso per il quantitativo che si trova permanentemente nel luogo di ammasso. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo si tiene tuttavia conto di una tolleranza di 3 kg/t.

3. L'organismo d'intervento controlla l'esistenza e la qualità delle scorte dei richiedenti alla data di presentazione della domanda. Inoltre, nel corso del periodo di validità del contratto esso effettua aleatoriamente tutti i controlli necessari per verificare il rispetto dell'obbligo.

A tal fine si applicano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b) e paragrafi 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1569/77.

Articolo 3

1. I detentori che desiderino sottoscrivere tali impegni devono presentare presso l'organismo d'intervento apposita domanda scritta, avente valore d'impegno definitivo, entro il 20 luglio 1991, indicando il quantitativo in causa, che non può essere né inferiore a 1 000 t né superiore a 50 000 t.

Le domande sono valide soltanto qualora siano accompagnate dalla prova che il detentore ha costituito una garanzia di 5 ECU/t.

2. Se i quantitativi totali per i quali i detentori desiderano impegnarsi superano quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'organismo d'intervento ripartisce i quantitativi che formeranno oggetto di impegno e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 proporzionalmente ai quantitativi offerti da ciascun detentore.

3. L'organismo competente comunica per iscritto ai detentori, anteriormente al 31 luglio 1991, i quantitativi che formeranno oggetto d'impegno. Qualora la ripartizione determini l'accettazione di un quantitativo inferiore a 200 t, il detentore può rinunciare all'impegno.

4. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7) sono:

- non ritirare una domanda di conclusione di contratto,

- rispettare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, i quantitativi previsti dal contratto.

4. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata per i quantitativi della domanda non accettati.

Articolo 4

Per poter beneficiare della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento, il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1569/77.

Articolo 5

1. Il detentore è autorizzato a porre termine al suo impegno per il quantitativo totale oggetto del contratto di ammasso o per una sua parte, su sua richiesta e previa presentazione di un titolo di esportazione rilasciato conformemente alla misura particolare prevista dal regolamento (CEE) n. 2050/91. Il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (8) si applica mutatis mutandis.

2. Il premio è versato per il periodo di ammasso conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fino al giorno di rilascio del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (9).

Articolo 6

1. L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.

Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e:

a) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto è ridotto in proporzione;

b) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato è dimezzato;

c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato.

2. Le autorità competenti versano l'aiuto con la massima sollecitudine, entro e non oltre il 30 novembre 1991.

Articolo 7

1. La Grecia cura che le condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto siano rispettate.

2. Il contraente tiene a disposizione dell'organismo d'intervento tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

b) il quantitativo e la data di conferimento all'ammasso;

c) la presenza dei prodotti in magazzino.

3. Il contraente, o eventualmente in sua vece il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino i seguenti dati:

a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;

b) la data di conferimento all'ammasso e la data dell'effettiva uscita dall'ammasso;

c) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto.

5. L'organismo d'intervento procede:

a) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutti gli obblighi di cui all'articolo 2;

b) ad un controllo senza preavviso, per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino;

c) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale.

6. I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto in cui devono figurare:

- la data del controllo,

- la sua durata, e

- le operazioni svolte.

Il rapporto sul controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.

Articolo 8

Qualora l'organismo d'intervento constati e accerti che la dichiarazione di cui all'articolo 3 è una falsa dichiarazione resa volontariamente o per negligenza grave, il contraente in causa è escluso dal regime previsto dal presente regolamento.

Articolo 9

1. La Grecia comunica alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. La Grecia comunica via telex o telefax alla Commissione:

a) prima del 31 luglio, i quantitativi oggetto di domande di conclusione dei contratti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;

b) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso è terminato ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 10

Il tasso di conversione da applicare ai vari importi di cui al presente regolamento è il tasso rappresentativo in vigore il 1o luglio 1991.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 139 del 26. 5. 1986, pag. 38. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 10. (5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (6) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14. (7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.