REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/91 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1991 relativo al regime da applicare alle importazioni in Spagna di alcuni prodotti tessili (categoria 35) originari dell' Indonesia -
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1991 pag. 0019 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/91 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1991 relativo al regime da applicare alle importazioni in Spagna di alcuni prodotti tessili (categoria 35) originari dell'Indonesia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1215/91 (2), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni in Spagna di alcuni prodotti (categoria 35), elencati in allegato, originari dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'Indonesia, in data 24 aprile 1991, una domanda di consultazioni; considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni dei prodotti della categoria 35 debbono essere soggette, dal 24 aprile al 23 luglio 1991, con regolamento (CEE) n. 1215/91 a dei limiti quantitativi provvisori; considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi il 3 giugno 1991, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili della categoria 35 a limiti quantitativi dal 24 aprile al 31 dicembre 1991; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 dell'articolo 11 del regolamento 4136/86, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI di detto regolamento; considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia tra il 24 aprile 1991 e la data di entrata in vigore del presente regolamento verso la Spagna devono essere dedotti dal limite quantitativo; considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Indonesia verso la Spagna prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1215/91; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione in Spagna di prodotti originari dell'Indonesia della categoria riportata in allegato è soggetta a limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso la Spagna prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1215/91 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n.1215/91 dall'Indonesia verso la Spagna continuano ad essere subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti inviati dall'Indonesia verso la Spagna a decorrere dal 24 aprile 1991 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito nell'allegato del presente regolamento per il periodo dal 24 aprile al 31 dicembre 1991. Tuttavia detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1215/91. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 1215/91 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 46. ALLEGATO Categoria Codice NC Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stati- membri Limiti quantitativi dal 24 aprile 1991 al 31 dicembre 1991 35 5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 Indonesia Tonnellate ES 1 588 In addizione al limite quantitativo indicato per il periodo dal 24 aprile al 31 dicembre 1991 una quantità ad hoc eccezionale di 150 tonnellate può essere importata in Spagna nel 1991.