Regolamento (CEE) n. 2080/91 della Commissione del 16 luglio 1991 che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/1991 pag. 0006 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0025
REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/91 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1991 che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (3), abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, ha stabilito la nomenclatura della tariffa doganale comune in base alla convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4) abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione ha adottato vari regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura di merci denominate « nomenclatura combinata », che soddisfa ad un tempo le esigenze della tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità, basata sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, che sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950; considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, i codici e le descrizioni delle merci stabiliti in base alla nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987; considerando che occorre modificare di conseguenza quei regolamenti, fra quelli sopracitati, che mantengono un interesse concreto e la cui trasposizione non comporta alcuna modifica sostanziale, completando così una prima serie di regolamenti che è già stata adottata dal regolamento (CEE) n. 646/89 della Commissione (5) e del regolamento (CEE) n. 2723/90 (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nei regolamenti indicati nella colonna 1 dell'allegato, relativi alle merci descritte nella colonna 2, i codici della nomenclatura della tariffa doganale comune figuranti nella colonna 3 sono sostituiti dai codici della nomenclatura combinata che figurano nella colonna 4. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10. (3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (5) GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 20. (6) GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 24. ALLEGATO Regolamenti CEE n. Descrizione della merce Voce della tariffa doganale comune Codice NC (1) (2) (3) (4) 2257/87 (1) 1. I prodotti della sottovoce 27.07 B della tariffa doganale comune, destinati ad essere assoggettati ad un trattamento che dà luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, sono classificati nella sottovoce 27.07 B II se tale trattamento è del tipo di quelli enumerati nella nota complementare 5 del capitolo 27 della tariffa doganale comune 27.07 B 2707 10 90 2707 20 90 2707 30 90 2707 50 91 2707 50 99 2. Sono ugualmente classificati nella sottovoce 27.07 B II i prodotti della sottovoce 27.07 B quando questi sono destinati ad essere assoggettati a un trattamento di un tipo diverso da quello indicato nel paragrafo precedente e danno luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, ma destinati a subire un ulteriore trattamento industriale 27.07 B II 2707 10 90 2707 20 90 2707 30 90 2707 50 91 2707 50 99 Se i prodotti derivati sopraindicati sono utilizzati come carburanti o come combustibili, i prodotti posti in lavorazione della sottovoce 27.07 B sono classificati proporzionalmente nella sottovoce 27.07 B I 27.07 B I 2707 10 10 2707 20 10 2707 30 10 2707 50 10 2585/86 (2) Olio da gas destinato a subire un trattamento con acido solforico comportante l'aggiunta, al prodotto originario, di acido solforico al 98 % nella quantità di 10 l per 100 3, vale a dire dello 0,01 % in volume, seguito da una neutralizzazione con una soluzione di soda caustica al 20 % nella quantità di 38 l per 100 m3, vale a dire dello 0,038 % in volume, nonché da un trattamento ulteriore al carbone attivo in un filtro di circa 5 m3 secondo un procedimento di circolazione forzata in condizioni di pressione ottenuta con pompe 27.10 C I c) 2710 00 69 810/83 (3) 1. Salvadanaio di ceramica a forma di maiale lungo 15 cm circa e alto 9 cm circa, decorato con motivi floreali, che presenta una fessura sul dorso, per introdurvi le monete, e un'apertura circolare alla base, per l'estrazione delle stesse, chiusa da un tappo di gomma tenera 69.13 6913 2. Salvadanaio di ceramica a forma di statuetta di vecchietto (mendicante) alto 18 cm circa, con viso e vestiti dipinti, che presenta una fessura per introdurvi le monete e un'apertura circolare alla base, per l'estrazione delle stesse, chiusa da un tappo di gomma tenera 69.13 6913 3. Salvadanaio di ceramica a forma di pinguino, alto 30 cm circa, che presenta una fessura sul dorso per introdurvi le monete ed è munito di un lucchetto alla base 69.13 6913 4. Salvadanaio di plastica a forma di pinguino, alto 16 cm circa, con una sciarpa rossa intorno al collo e una fessura sul dorso per introdurvi le monete 39.07 B V d) 3926 40 00 5. Salvadanaio di legno dipinto a forma di statuetta stilizzata di bambino, alto 16 cm circa, costituito da un contenitore cilindrico che presenta una fessura per introdurvi le monete e, nella parte superiore, da un perno che può essere rimosso per togliere le stesse monete, perno sul quale sono fissate tre sfere rappresentanti le braccia e la testa, che può salutare 44.27 B 4420 10 6. Salvadanaio di latta a forma di cassetta da lettere in miniatura (altezza 12 cm circa, superficie di base 5 × 6 cm circa), dipinto in rosso e munito, nella parte posteriore, di un foro per agganciarlo al muro e, nella parte anteriore, di una fessura per introdurvi le monete nonché di uno sportellino ribaltabile con serratura 73.40 B 7326 90 98 2858/86 (4) 1. Classificatore costituito da un cartone di forma rettangolare (di circa 530 × 310 mm e 1,84 mm di spessore), ricoperto sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale (di circa 0,23 mm di spessore) saldato ai quattro bordi. Il cartone ricoperto viene poi piegato in due punti per formare il dorso del classificatore. All'interno si trova un meccanismo di legatura 39.07 3926 10 00 2. Classificatore costituito da due cartoni di forma rettangolare (le copertine, di circa 310 × 220 mm ciascuna e 1,64 mm di spessore), da una striscia di cartone (dorso, di circa 310 × 45 mm e 1,64 mm di spessore) e da due strisce poste da una parte e dall'altra del dorso (rinforzi, di circa 310 × 14 mm ciascuna e 1,64 mm di spessore), ricoperti sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale (di circa 0,42 mm di spessore) saldato ai quattro bordi, nonché lungo la striscia che costituisce il dorso del classificatore e lungo i rinforzi. All'interno si trova un meccanismo di legatura 39.07 3926 10 00 3. Classificatore costituito da due cartoni di forma rettangolare (le copertine, di circa 255 × 310 mm ciascuna e 2,05 mm di spessore) e da una striscia di cartone (il dorso, di circa 51 × 310 mm e 2,05 mm di spessore), ricoperti sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale (di circa 0,40 mm di spessore) saldato ai quattro bordi, nonché lungo la striscia che costituisce il dorso del classificatore. All'interno si trova un meccanismo di legatura 39.07 3926 10 00 4. Classificatore costituito da un cartone di forma rettangolare (di circa 520 × 310 mm) che presenta nella parte centrale, lungo le due linee di piegatura, due aperture rettangolari (di circa 290 × 6 mm) distanti 18 mm circa. Il cartone è ricoperto sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale saldato ai quattro bordi nonché nel punto corrispondente alle aperture. All'interno si trova un meccanismo di legatura 39.07 3926 10 00 3929/86 (5) Pannello avente le seguenti caratteristiche: lunghezza da 1 981 a 2 400 mm, larghezza da 762 a 1 220 mm, spessore 44 mm circa, costituito da un'anima compresa tra due parti esterne in legno impiallacciato, ognuna delle quali formata da tre strati; i due bordi della lunghezza (impiallacciati o no) e, eventualmente, un bordo o entrambi i bordi della larghezza (impiallacciati o no) sono costituiti principalmente da un unico prezzo di legno denominato « listello », e non sottoposto ad ulteriori lavorazioni 44.15 4412 3557/81 (6) Prodotto presentato in rotoli, costituito da due fogli incollati l'uno sull'altro, uno di cartone kraft semimbianchito, del peso di 320 g al m2, intonacato sui due lati con uno strato di polietilene rispettivamente del peso di 14 e 18 g al m2, l'altro di alluminio, del peso di 26 g al m2 e di spessore inferiore a 0,20 mm, rivestito su un lato di uno strato di polietilene del peso di 35 o 50 g al m2 48.07 D 4811 39 00 1592/71 (7) Articoli di rivestimento (per tetti, in particolare) presentati in rotoli o sotto forma di lastre o di fogli eventualmente tagliati in modo particolare (quali gli « shingles » o « bardeaux »), costituiti da un supporto di carta o cartone feltro, impregnato o non di asfalto o di prodotti simili, ma ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o annegato nelle medesime materie, anche rivestiti di sostanze minerali (sabbia, frammenti di ardesia, di pietre, ecc.) oppure, su una delle loro facce, di un sottile foglio di metallo (rame o alluminio, in particolare) 68.08 6807 10 11 6807 90 00 679/72 (8) I prodotti del tipo « vitreus china » o « semi vitreus china », che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua, sono classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B o 69.14 A, della tariffa doganale comune se presentano simultaneamente: a) una porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) inferiore o uguale al 3 %, secondo il metodo di cui all'allegato I; b) una densità uguale o superiore a 2,2; c) una traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, secondo il metodo di cui all'allegato II. Tale criterio non trova tuttavia applicazione se la pasta è colorata in massa o ricoperta di vernice o di smalto colorati o opachi 69.09 A 69.11 69.13 b 69.14 A 5909 11 00 6911 6913 10 00 6914 10 00 1220/84 (9) 1. Rosetta di vetro (« strass ») incolore, di forma ottogonale (diametro: 14 mm circa) tagliata e lucidata meccanicamente, con numerose sfaccettature sui due lati, perforata da parte a parte in due punti simmetrici in prossimità del bordo. Detta rosetta è montata normalmente su apparecchi di illuminazione elettrica 70.14 A I 9405 91 11 2. Pendaglio di vetro (« strass ») incolore, di forma ovale (50 × 29 mm circa), tagliato e lucidato meccanicamente, con numerose sfaccettature sui due lati, perforato da parte a parte alla sommità. Detto pendaglio è montato normalmente su apparecchi di illuminazione elettrica 70.14 A I 9405 91 11 3. Pallina di vetro (« strass ») incolore (diametro 30 mm circa), tagliata e lucidata meccanicamente, con numerose sfaccettature, provvista di un piccolo gancio metallico di fissaggio. Detta pallina è montata normalmente su apparecchi di illuminazione elettrica 70.14 A I 9405 91 11 4. Perla di vetro (« strass ») incolore (diametro: 10 mm circa), tagliata e lucidita meccanicamente, con numerose sfaccettature, perforata da parte a parte lungo il suo asse centrale. Detta perla è utilizzata normalmente per la fabbricazione di oggetti di minuteria e di fantasia 70.19 A I a) 7018 10 11 3558/81 (10) Orecchini, anche confezionati in imballaggio sterile, in acciaio dorato o argentato, costituiti da un gambo fornito di capocchia decorativa e da una guaina, detto gambo essendo utilizzato per forare l'orecchio mediante un apparecchio speciale, che lo fissa al lobo dell'orecchio 71.16 A 7117 19 91 1030/86 (11) Portachiavi costituito da una catenella di acciaio nichelato di 3 cm circa di lunghezza che presenta ad una estremità un anello dello stesso metallo provvisto di un sistema di apertura e di chiusura ed all'altra una piccola custodia protettiva di materia plastica artificiale (5 × 2,5 cm circa) contenente un piccolo taccuino per indirizzi la cui copertina reca un messaggio pubblicitario 73.40 B 7326 20 90 1480/83 (12) Insiemi per bambini consistenti in: 1. Una catena di metallo comune, un pendaglio tipo cammeo di metallo comune e di materia plastica, due orecchini, una spilla e un anello di metallo comune e di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio 2. Una catena di metallo comune, un pendaglio avente la forma di un orologio, due orecchini, due braccialetti e due anelli, di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio 97.03 B 9503 70 00 (1) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 8. (2) GU n. L 232 del 19. 8. 1986, pag. 5. (3) GU n. L 90 dell'8. 4. 1983, pag. 11. (4) GU n. L 265 del 17. 9. 1986, pag. 5. (5) GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 5. (6) GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 26. (7) GU n. L 166 del 24. 7. 1971, pag. 39. (8) GU n. L 81 del 5. 4. 1972, pag. 1. (9) GU n. L 117 del 3. 5. 1984, pag. 20. (10) GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 28. (11) GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 13. (12) GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 27.