REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/91 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1991 relativo allo svincolo parziale della scorta minima del settore dello zucchero -
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 13/07/1991 pag. 0037 - 0037
REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/91 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1991 relativo allo svincolo parziale della scorta minima del settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, considerando che, per garantire il normale approvvigionamento della Comunità o di una delle sue regioni, è fatto obbligo a tutti gli zuccherifici e a tutte le raffinerie di zucchero di detenere in permanenza, nella parte europea del territorio comunitario, una determinata scorta minima; considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (3), ha fissato il livello minimo delle scorte da detenere al 5 % della produzione realizzata nei limiti della quota A o, rispettivamente, al 5 % del quantitativo di zucchero raffinato nei dodici mesi precedenti il mese in corso; considerando che secondo l'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 tale percentuale può essere ridotta; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1789/81 prevede la possibilità di esenzione totale o parziale dell'interessato dall'obbligo di immagazzinare lo zucchero, qualora l'approvvigionamento comunitario non sia più assicurato a condizioni normali; considerando che dall'esame dell'attuale situazione di approvvigionamento nella Comunità è emerso un sensibile aumento del consumo, nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991, rispetto alle previsioni del bilancio corrispondente; che questa constatazione è confermata dal protrarsi del periodo di consumo oltre l'inizio della nuova campagna di commercializzazione 1991/1992, imputabile alle basse temperature persistenti da varie settimane; che inoltre, in varie regioni della Comunità, sono state rilevate tensioni sui prezzi a causa della forte domanda e della scarsità dell'offerta; che le cattive condizioni climatiche che hanno caratterizzato in particolare il periodo di germinazione delle barbabietole, hanno costretto gli agricoltori di varie regioni della Comunità a riseminare, il che comporterà un ritardo di varie settimane nella nuova produzione; che, pertanto, l'approvvigionamento nella Comunità non avviene più in condizioni normali ed è quindi auspicabile svincolare la parte di scorta minima necessaria, riducendo adeguatamente il livello della stessa per un periodo che permetta alla maggior parte degli zuccherifici della Comunità di aspettare la nuova produzione della campagna 1991/1992 per ricostituire le scorte minime riportandole al livello tradizionale; considerando che, data l'urgenza dell'attuazione di questa misura e dei meccanismi previsti dal sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dal 1o luglio 1991; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1o luglio al 30 novembre 1991, le percentuali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1789/81 sono ridotte al 3 %. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.