31991R2034

REGOLAMENTO (CEE) N. 2034/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l' aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi -

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 12/07/1991 pag. 0033 - 0034


REGOLAMENTO (CEE) N. 2034/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,

sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto ECU / 100 kg netti,

franco produttore Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi 31,586

Aiuto alla produzione

Prodotto ECU / 100 kg netti Conserve di ananassi 112,615