31991R2027

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/91 DEL CONSIGLIO dell' 8 luglio 1991 relativo all' aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1991 per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio -

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 12/07/1991 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/91 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1991 relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1991 per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3402/90 (1), il Consiglio ha aperto per il 1991, per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 300 000 tonnellate;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dal regolamento (CEE) n. 3402/90; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato di un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino all'autunno, cioè 125 000 tonnellate; che la fissazione a questo livello dell'aumento non esclude peraltro un nuovo adattamento in autunno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3402/90 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, è portato da 300 000 a 425 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 328 del 28. 11. 1990, pag. 1.