REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 luglio 1991 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell' ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1995/91 -
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 09/07/1991 pag. 0013 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1991 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1995/91 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1995/91 della Commissione, dell'8 luglio 1991, relativo alla vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento francese, tedesco e del Regno Unito ai fini di una fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) (3), considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (5), la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avviene mediante gara; considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 (7), stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi d'intervento; considerando che il regolamento (CEE) n. 1995/91 autorizza gli organismi d'intervento francese, tedesco e del Regno Unito a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 94 980 t di cereali da fornire ai dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); che detto regolamento prevede la fissazione di prezzi minimi di vendita, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1995/91 i prezzi minimi di vendita da rispettare corrispondono agli importi indicati nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (7) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8. ALLEGATO Prezzi minimi di vendita in ECU/t Cereali Destinazione Guadalupa Martinica Guyana francese Riunione Frumento tenero 102,79 99,75 52,26 78,50 Granturco 102,79 99,75 52,26 78,50 Orzo 94,87 91,83 44,34 70,68