Regolamento (CEE) n. 1970/91 della Commissione del 4 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 879/91 che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1991 pag. 0013 - 0013
REGOLAMENTO (CEE) N. 1970/91 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 879/91 che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria (1), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1440/91 (3), ha previsto alcuni termini entro i quali va effettuata la fornitura di latte scremato in polvere alla Romania; che per agevolare le operazioni di presa in consegna dei prodotti da parte del beneficiario, occorre prorogare di 60 giorni i termini di consegna di tali prodotti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la fornitura di latte scremato in polvere alla Romania, di cui all'articolo 1, punto 3 del regolamento (CEE) n. 879/91, le date del « 1o giugno 1991 » di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) e del « 1o luglio 1991 » di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dello stesso regolamento sono sostituite dalle date « 1o agosto 1991 » e rispettivamente « 31 agosto 1991 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17. (2) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28. (3) GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 29.