REGOLAMENTO (CEE) n. 1960/91 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1991 che fissa le modalità di applicazione dell' articolo 43 del regolamento (CEE) n. 4028/86 per quanto riguarda il contributo comunitario consistente in un abbuono d' interessi o in una sovvenzione a favore di fondi di garanzia -
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 08/07/1991 pag. 0107 - 0114
REGOLAMENTO (CEE) n. 1960/91 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1991 che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 4028/86 per quanto riguarda il contributo comunitario consistente in un abbuono d'interessi o in una sovvenzione a favore di fondi di garanzia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare l'articolo 43, paragrafo 4, e l'articolo 21 quater, paragrafo 4, considerando che, a norma degli articoli 43 e 21 quater del regolamento (CEE) n. 4028/86, il contributo finanziario accordato per operazioni di ristrutturazione, di rinnovo o di ammodernamento della flotta da pesca, per lo sviluppo dell'acquicoltura, per la sistemazione della fascia costiera, nonché in favore di progetti di società miste può consistere, fra l'altro, in un abbuono d'interessi o in un contributo in conto capitale per la costituzione o lo sviluppo di fondi di garanzia; considerando che è necessario stabilire le modalità d'applicazione degli articoli 43 e 21 quater del regolamento di cui trattasi; considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno capitalizzare il contributo comunitario, quando consista in un abbuono d'interessi, e versarlo all'organismo finanziario presso il quale è stato contratto il prestito; considerando che occorre precisare gli obblighi cui sono soggetti, per ciò che riguarda gli obiettivi definiti dal regolamento (CEE) n. 4028/86, i fondi di garanzia dei prestiti contratti per la realizzazione dei progetti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contributo comunitario quando consista, interamente o parzialmente, in un abbuono d'interessi e/o in una sovvenzione in conto capitale per la costituzione o lo sviluppo di fondi di garanzia, in virtù delle disposizioni di cui ai titoli II, IV e VI bis del regolamento (CEE) n. 4028/86. Articolo 2 1. Il contributo comunitario per i progetti presentati nell'ambito dei titoli II, IV e VI bis del regolamento (CEE) n. 4028/86 può essere interamente o parzialmente concesso sotto forma di abbuono d'interessi. 2. L'abbuono d'interessi può essere accordato per un periodo massimo di tre anni. Articolo 3 1. Se un interessato desidera che il contributo comunitario consista in un abbuono d'interessi su prestiti da lui contratti, deve farne domanda mediante il formulario riprodotto nell'allegato I. Lo Stato membro in questione certifica nella domanda che i documenti presentati dal richiedente sono conformi alle vigenti norme nazionali e comunitarie. 2. Per la parte del contributo comunitario concessa sotto forma di abbuono d'interessi, il controvalore in capitale viene versato all'organismo finanziario presso il quale il richiedente ha contratto un prestito, dietro presentazione del formulario riprodotto nell'allegato II. Lo Stato membro interessato deve certificare l'esattezza dei dati forniti. 3. La parte del contributo comunitario concessa sotto forma di sovvenzioni in conto capitale viene versata conformemente alle disposizioni generali precisate nella decisione di contributo pertinente. Articolo 4 1. Su domanda di uno Stato membro, la Comunità può contribuire alla costituzione o allo sviluppo di fondi di garanzia dei prestiti, con un importo non superiore al contributo dello Stato membro medesimo. 2. La domanda dev'essere presentata mediante il formulario riprodotto nell'allegato III. Lo Stato membro certifica nella domanda l'esattezza dei dati forniti. 3. Il contributo comunitario può essere versato una tantum o in più rate. Articolo 5 Per poter beneficiare del contributo comunitario, il fondo di garanzia deve limitare la sua attività ad operazioni strutturali aventi attinenza con la pesca e l'acquicoltura, ovvero disporre di una sezione specializzata per tale settore, dotata di un bilancio proprio. Articolo 6 1. Ogni fondo utilizzerà il contributo comunitario soltanto per finanziare le garanzie rilasciate per progetti che fruiscano di una partecipazione della Comunità conformemente ai titoli II, IV e VI bis del regolamento (CEE) n. 4028/86. 2. Per un determinato progetto, la garanzia non può riferirsi ad un periodo superiore a cinque anni, né oltrepassare il 25 % del contributo comunitario al fondo; la copertura di cui può beneficiare un progetto non può superare l'importo di 500 000 ecu. Articolo 7 1. Ogni fondo di garanzia deve tenere una contabilità distinta per la partecipazione comunitaria. 2. Ogni fondo deve presentare alla Commissione un rapporto d'attività semestrale, contenente l'elenco dei progetti che beneficiano della sua garanzia e indicante l'entità delle garanzie concesse. Articolo 8 1. Tutti i dividendi, gli utili, gli interessi o gli altri redditi prodotti dalla partecipazione finanziaria della Comunità a un fondo di garanzia devono essere aggiunti alla partecipazione originaria e registrati nella contabilità distinta menzionata all'articolo 7, paragrafo 1. 2. Se il contributo comunitario viene utilizzato per finanziare attività diverse dalle garanzie, la Commissione può esigere in qualsiasi momento il rimborso totale o parziale degli importi già versati al fondo. 3. Ogni progetto di modifica dello statuto di un fondo deve essere preliminarmente sottoposto alla Commissione per ottenerne l'accordo. Se entro un termine di 30 giorni la Commissione non ha dato risposta, la modifica è da considerarsi approvata. 4. In caso di dissoluzione o liquidazione di un fondo, l'equivalente del suo valore netto deve essere rimborsato alla Comunità proporzionalmente al contributo da questa versato. Articolo 9 Per l'applicazione dei massimali di aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86, la parte sovvenzionata delle garanzie rilasciate da un fondo che fruisca di un contributo comunitario è considerata pari a 0 in equivalente sovvenzione. Articolo 10 Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il versamento del saldo del contributo comunitario, tutti i documenti giustificativi - o copia certificata conforme - in base ai quali è stato concesso il contributo di cui all'articolo 1, nonché i fascicoli completi dei richiedenti. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1. ALLEGATO I Domanda di abbuono d'interessi Progetto n. (riservato alla Commissione) Richiedente: Nome: Indirizzo: Telefono/telex/telefax: N. di conto: 1. Si chiede che una parte/la totalità (1) del contributo comunitario venga concessa sotto forma di abbuono d'interessi. 2.Detto abbuono d'interessi serve a ridurre l'onere finanziario di un prestito contratto/da contrarre (1) presso la seguente banca: Name: Indirizzo: Telefono/telex/telefax: 3.Le condizioni del prestito accordato/da accordare (1) sono le seguenti: Condizioni del prestito prima della concessione del contributo finanziario CEE Condizioni del prestito dopo la concessione del contributo finanziario CEE Importo: Tasso d'interesse: Durata: Rimborso: Altre condizioni (specificare quali): 4.Il controvalore in capitale dell'abbuono d'interessi (da versare alla banca) è stato calcolato come segue: Data e firma del richiedente (e del beneficiario, se si tratta di persone fisiche o giuridiche diverse) Data e firma del rappresentante abilitato della banca L'autorità competente certifica l'esattezza di quanto sopra: (designazione esatta) (Data, firma e timbro) (1) Cancellare la dicitura non pertinente. ALLEGATO II Domanda di versamento del controvalore di un abbuono d'interessi Progetto n. Richiedente: Banca: 1. Si chiede il versamento del controvalore in capitale dell'abbuono d'interessi concesso con decisione della Commissione in data a favore del progetto n. ......................... della banca sopraindicata. 2.Il prestito è stato accordato in data(allegare copia del contratto ) e l'importo corrispondente è stato messo a disposizione del richiedente in data 3.Le condizioni sono le seguenti: Condizioni del prestito prima della concessione del contributo finanziario CEE Condizioni del prestito dopo la concessione del contributo finanziario CEE Importo: Tasso d'interesse: Durata: Rimborso: Altre condizioni (specificare quali): 4.Il controvalore in capitale dell'abbuono d'interessi (da versare alla banca) è stato calcolato come segue: Data e firma del richiedente (e del beneficiario, se si tratta di persone fisiche o giuridiche diverse) Data e firma del rappresentante abilitato della banca L'autorità competente certifica l'esattezza di quanto sopra: (designazione esatta) (Data, firma e timbro) ALLEGATO III Domanda di contributo per un fondo di garanzia N. della domanda: (riservato alla Commissione) Stato membro: 1. Si richiede una partecipazione finanziaria della Comunità, pari a .................... (1), per il seguente fondo di garanzia: Nome: Indirizzo: Telefono/telex/telefax: 2.Lo statuto/progetto di statuto (2) è riportato in allegato. 3.- Il capitale ammonta a -La partecipazione dello Stato membro ammonta a 4.Si conferma che il fondo di garanzia risponde alle condizioni precisate agli articoli da 5 a 8 del regolamento (CEE) n. 1960/91 (3). 5.Descrizione del sistema previsto per il controllo delle attività del fondo (precisare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa). Le autorità nazionali competenti certificano l'esattezza di quanto sopra. Data, firma e timbro (1) Importo espresso in ecu o in moneta nazionale. Se espresso in ecu, indicare il tasso di conversione utilizzato. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) GU n. L 181 del 8. 7. 1991, pag. 107.