REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1512/91 -
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 03/07/1991 pag. 0013 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1512/91 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento dell'Unione Sovietica, è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità al regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare; considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise; che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (6); considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1786/91 (8); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso; considerando che il regolamento (CEE) n. 1512/91 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita di circa 50 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o maggio 1991; 2. Tali carni devono essere importate in Unione Sovietica. 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (10). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Le offerte sono valide solo se: - riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t; - vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo indicato nell'offerta; 6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex 220 37 b Agrec). 7. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6 8. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 luglio 1991. 9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II. Articolo 2 1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi. 2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita. Articolo 3 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 300 ECU/100 kg di carni con osso; Articolo 4 Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura: « Sin restitución [Reglamento (CEE) no 1933/91]; Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 1933/91]; Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 1933/91]; ÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñè. 1933/91]; Without refund [Regulation (EEC) No 1933/91]; Sans restitution [Règlement (CEE) no 1933/91]; Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 1933/91]; Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 1933/91]; Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 1933/91]; » Articolo 5 Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce: « 94. Regolamento (CEE) n. 1933/91]; della Commissione, del 2 luglio 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento e destinate ad essere esportate verso l'Unione Sovietica (94). (94) GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 13. » Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 1512/91 è abrogato. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (6) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6. (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 17. (9) GU n. L 141 del 5. 6. 1991, pag. 21. (10) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C 25 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C 25 000 485 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 4772/3 Telex: 04 11 56 Telefax: (69) 156 4791.