31991R1931

REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69 relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all' esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali -

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 03/07/1991 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0043


REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69 relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87 (6), specifica i principali fattori da tenere presenti in sede di fissazione delle restituzioni per alimenti composti a base di cereali per gli animali;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1913/69 specifica i fattori per l'adeguamento della restituzione prefissata all'esportazione; che è opportuno emendare detto allegato in modo che i coefficienti rispecchino in modo più appropriato il tenore in prodotti cerealicoli dei vari mangimi composti;

considerando che è necessario, nell'interesse degli operatori, che l'applicazione di tale emendamento possa essere differita per le restituzioni fissate in anticipo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/90 (8), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata basata sulla nomenclatura del sistema armonizzato, da utilizzare sia ai fini della tariffa doganale comune sia a quelli delle statistiche del commercio estero della Comunità; che i riferimenti alle merci, alle designazioni ed alla tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 1913/69 devono essere resi conformi a quelli della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'esportatore dichiara agli organi competenti la composizione completa dell'alimento composto a base di cereali precisando, per numero di codice della nomenclatura combinata, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato. »

2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere suddivisi:

- per i titoli d'importazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali che rientrano in differenti numeri di codice della nomenclatura combinata,

- per i titoli d'esportazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali secondo il tenore in prodotti cerealicoli, tenendo conto della scala di valori che figura nella parte della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento che fissa le restituzioni per il mese in corso. »

3. L'allegato è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I coefficienti previsti dall'allegato non si applicano alle restituzioni fissate in anticipo anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. (4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2. (5) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11. (6) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14. (7) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (8) GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.

ALLEGATO

Da utilizzare per la modifica della restituzione prefissata all'esportazione

Tenore in prodotti cerealicoli (1), in peso Coefficiente (1) (2) Inferiore o uguale al 5 % 0 Superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 % 0,05 Superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 % 0,1 Superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 % 0,2 Superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 % 0,3 Superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 % 0,4 Superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 % 0,5 Superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 % 0,6 Superiore al 70 % 0,7

(1) Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nei numeri di codice 0709 90 60 e 0712 90 19, nel capitolo 10 e nei numeri di codice 1101, 1102, 1103 e 1104 (escluso il numero di codice 1104 30) della nomenclatura combinata.