REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/91 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci -
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1991 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0042
REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/91 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 (2), in particolare gli articoli 3, paragrafo 7 e 3 bis, paragrafo 6, considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, occorre stabilire la produzione stimata e la produzione effettiva di piselli, fave, favette e lupini dolci; che a tal fine non si deve tener conto dei quantitativi dei prodotti raccolti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che, a norma degli articoli 2, paragrafo 2 e 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1625/91 del Consiglio (3), la qualità superiore alla qualità standard va considerata come qualità standard; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3540/85 dela Commissione (4) è modificato come segue: 1. All'articolo 24 bis, paragrafo 1, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, all'atto della determinazione della produzione stimata ed effettiva non si tiene conto dei quantitativi raccolti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. » 2. Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo: « d) qualora il tenore totale di umidità e impurità dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci sia inferiore al 16 %, il peso ottenuto applicando la formula generale di cui alla lettera a) corrisponde al peso che si otterrebbe se il tenore di impurità e di umidità fossero pari al 16 %. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10. (3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11. (4) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.