REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/91 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1106/90 relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca -
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 29/06/1991 pag. 0054 - 0054
REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/91 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1106/90 relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1106/90 della Commissione (3) ha fissato l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi degli Stati membri per i prodotti dell'allegato I, parti A, D, E, dell'allegato II e dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché le zone rappresentative di produzione per taluni prodotti dell'allegato IV, parte A dello stesso regolamento; considerando che, a seguito dell'unificazione della Germania, il diritto comunitario si applica integralmente all'insieme del territorio tedesco; considerando che, per poter applicare le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nelle regioni interessate, è necessario fissare i relativi mercati e porti rappresentativi; considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1106/90; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1106/90 è modificato come segue: 1) All'articolo 8, terzo comma, a « Repubblica federale di Germania » è aggiunto il seguente trattino: « - l'insieme delle zone Sachsen e Brandenburg ». 2) All'allegato I, parte I, punto 1 (Aringhe), il termine « Ruegen » è aggiunto dopo il termine « Maasholm/ ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 50.