31991R1826

REGOLAMENTO (CEE) N. 1826/91 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1991 che stabilisce gli importi compensativi « adesione » applicabili al Portogallo nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992 nonché il coefficiente valido per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati -

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 28/06/1991 pag. 0043 - 0044


REGOLAMENTO (CEE) N. 1826/91 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1991 che stabilisce gli importi compensativi « adesione » applicabili al Portogallo nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992 nonché il coefficiente valido per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in vista dell'allineamento dei prezzi portoghesi sui prezzi comunitari a decorrere dal 1° gennaio 1991, per tutti i cereali, eccetto il frumento tenero, è necessario stabilire gli importi compensativi « adesione » soltanto per quest'ultimo cereale ed i suoi derivati;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 3654/90, gli importi compensativi « adesione » applicabili ai prodotti trasformati sono desunti dagli importi applicabili alle materie prime da cui sono ricavati, mediante coefficiente da determinarsi; che detti coefficienti devono essere stabiliti tenendo conto del fatto che gli importi compensativi « adesione » si applicano nel contempo alle importazioni, alle esportazioni e agli scambi fra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi « adesione » applicabili al Portogallo per la campagna di commercializzazione 1991/1992 al frumento tenero ed ai suoi derivati, di cui è menzione all'articolo 1, lettere a), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (2), sono stabiliti in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC Coefficiente Importo compensativo « adesione » (in ECU/t) 1001 90 91 - 39,71 1001 90 99 - 39,71 1101 00 00 1,34 53,21 1103 11 90 1,45 57,58 1103 21 00 1,02 40,50 1104 19 10 1,02 40,50 1104 29 11 1,02 40,50 1104 29 31 1,02 40,50 1104 29 91 1,02 40,50 1104 30 10 0,75 29,78 1107 10 11 1,78 70,68 1107 10 19 1,33 52,81 1108 11 00 1,69 67,11 1109 00 00 2,3 91,33 2302 30 10 0,14 5,56 2302 30 90 0,29 11,52