31991R1812

Regolamento (CEE) n. 1812/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di «espadrilles» originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 28/06/1991 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0030


REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/91 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3798/90 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 6404 19 90 e ex 6405 20 99. Il dazio è stato prorogato per un periodo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 1051/91 (3).

B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio la « China Chamber of Commerce for import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts », in appresso denominata « Camera di commercio cinese », in rappresentanza dei tre produttori/esportatori citati nel regolamento (CEE) n. 3798/90, ai quali si era aggiunto un produttore/esportatore che non si era manifestato in precedenza, la « Shangai Stationery and Sporting Goods Imp/Exp Corp », ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione. La Camera di commercio cinese ha inoltre presentato osservazioni scritte.

(3) Le tre associazioni di importatori che erano intervenute in precedenza, nonché tre importatori e un gruppo di nove importatori che non si erano ancora manifestati hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione e hanno presentato osservazioni scritte.

(4) Il ricorrente ha chiesto e ottenuto un'audizione.

(5) Le parti si sono avvalse di tutte le possibilità loro offerte di esercitare i diritti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

In particolare esse sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione del dazio definitivo e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro cui le parti potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione di tale informazione.

(6) La Commissione ha esaminato tutte le osservazioni ricevute ad ha tenuto conto di numerosi elementi in esse contenuti ai fini dell'elaborazione delle conclusioni definitive che sono approvate dal Consiglio.

(7) L'inchiesta della Commissione relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988. Numerose parti hanno contestato la scelta di tale periodo, sostenendo che esso era troppo lontano dalla data di apertura della procedura.

Nel punto 8 del regolamento (CEE) n. 3798/90, la Commissione ha esposto i motivi che giustificavano la scelta di tale periodo che era stato fissato per poter raccogliere presso i produttori e gli importatori comunitari, generalmente di piccole dimensioni, informazioni per quanto possibile complete e verificabili. Il Consiglio ritiene inoltre che la scelta di tale periodo incida in misura molto limitata sulla misura stessa, in quanto non sussiste alcun elemento per supporre che il valore normale fosse diminuito nel 1989.

C. PRODOTTO IN QUESTIONE

(8) Il gruppo di importatori citato nel punto 3 ha chiesto alla Commissione di riesaminare le sue conclusioni provvisorie, esposte nei punti 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3798/90, per introdurre una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e quelle di tipo B [i due tipi sono descritti in modo particolareggiato nel punto 9 del regolamento (CEE) n. 3798/90].

A sostegno di tale domanda le parti hanno affermato che i consumatori non agiscono in base alle stesse motivazioni quando acquistano l'uno o l'altro di tali prodotti, ai quali inoltre gli importatori applicherebbero strategie commerciali diverse, con conseguenti differenze in termini di prezzi.

(9) La Commissione ritiene che tutte le « espadrilles » con una suola di spessore uniforme non superiore a 2,5 centimetri, ai fini della presente procedura, costituiscano un unico prodotto. Le caratteristiche fisiche e l'impiego di tali calzature, indipendentemente dal fatto che siano di tipo A o di tipo B, sono in effetti simili.

La Commissione constata tuttavia che le « espadrilles » di tipo A e di tipo B rientrano in due codici NC diversi.

La Commissione riconosce inoltre che le differenze tra le caratteristiche fisiche che sono addotte dagli importatori e che risultano in gran parte fondate, possono incidere sui prezzi.

(10) Il Consiglio ritiene quindi opportuno introdurre una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e quelle di tipo B per quanto riguarda il margine di dumping, le differenze tra i prezzi di vendita, la soglia di pregiudizio e il livello del dazio.

D. DUMPING

a) Valore normale

(11) Poiché la Repubblica popolare cinese non ha un'economica di mercato, in conformità dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, nel corso dell'inchiesta preliminare il valore normale era stato determinato in base ai dati raccolti in un paese terzo ad economica di mercato. A tal fine, la Commissione aveva considerato che l'Uruguay era un paese di riferimento appropriato e, per i motivi esposti nel punto 16 del regolamento (CEE) n. 3798/90, aveva stabilito il valore normale in base al valore costruito in tale paese, ottenuto aggiungendo al costo di produzione delle « espadrilles » un adeguato margine di profitto.

(12) Numerose parti hanno criticato la scelta del paese di riferimento, sostenendo che i calcoli avrebbero dovuto essere basati sul valore normale nel Bangladesh, che sarebbe più simile alla Cina dell'Uruguay.

La Commissione, riconoscendo la validità dell'argomentazione, a decorrere dall'ottobre 1990 ha cercato di ottenere la collaborazione dei produttori di « espadrilles » del Bangladesh. Nel febbraio 1991 due produttori del Bangladesh hanno informato la Commissione di essere disposti a collaborare alla procedura. Tuttavia

- un produttore, che aveva avviato la produzione nel settembre 1989, era in grado di offrire informazioni complete unicamente per l'anno 1990;

- l'altro, che aveva iniziato la produzione in un periodo abbastanza recente (nel corso del 1988 secondo le informazioni ricevute dalla Commissione), poteva comunicare informazioni relative unicamente al 1989 oppure al 1990.

In considerazione

- del fatto che tali offerte di collaborazione erano state formulate in una fase molto avanzata dell'inchiesta e che provenivano da produttori recentemente stabiliti, i cui costi di produzione potevano essere influenzati da spese o da altri fattori legati all'avvio di una nuova attività,

- delle implicazioni del cambiamento del periodo di riferimento che sarebbe stato necessario se si fosse tenuto conto dei dati provenienti da tali produttori;

la Commissione ritiene che la scelta dell'Uruguay come paese di riferimento sia opportuna e ragionevole.

(13) Vista tuttavia la necessità di distinguere tra « espadrilles » di tipo A e di tipo B e in considerazione degli elementi di prova presentati dalla Camera di commercio cinese in merito ad alcune differenze fisiche e ad alcuni oneri all'importazione tali da incidere sulla comparabilità del prezzi, la Commissione ha deciso di modificare i calcoli relativi al valore costruito in Uruguay.

Per ciascun tipo di prodotto, tali modifiche riguardavano i seguenti elementi:

- la tela di cotone che costituisce la tomaia: la tela utilizzata in Uruguay è generalmente più spessa e quindi, al metro quadrato, è più pesante di quella impiegata dai produttori cinesi. Si è tenuto conto di tale differenza e della sua incidenza sui costi. Tuttavia se è ritenuto che tale differenza non potesse riguardare tutte le esportazioni cinesi che comprendono anche « espadrilles » del tutto simili a quelle prodotte in Uruguay. In considerazione delle difficoltà incontrate per ponderare in modo attendibile tale elemento, la Commissione ha ritenuto ragionevole tener conto della differenza per una parte rilevante delle esportazioni cinesi, pari almeno alla metà;

- la gomma utilizzata per vulcanizzare le suole: nei suoi calcoli la Commissione aveva tenuto conto di costi di vulcanizzazione corrispondenti all'impiego di una materia prima equivalente ad una gomma del tipo « Malaysia n. 1 ». I produttori cinesi utilizzano invece un altro tipo di gomma, di costo inferiore, nonché altre materie sintetiche meno costose. Tali differenze sono state riconosciute e tradotte in termini monetari per ciascuno dei due tipi di prodotto (A e B). L'adeguamento richiesto è stato accettato integralmente per quanto riguarda la gomma, mentre per quanto riguarda le materie sintetiche sono state applicate le stesse condizioni dell'adeguamento per le differenze inerenti alla tela. La Commissione ha infatti considerato che gli elementi di prova di cui disponeva erano sufficienti per ritenere che l'impiego di tali materie sintetiche riguardasse una parte rilevante delle esportazioni cinesi, ma, in base alle informazioni comunicate dagli esportatori cinesi, non poteva affermare che l'impiego delle materie sintetiche concerneva la totalità delle esportazioni suddette.

Gli esportatori cinesi hanno inoltre affermato che le materie prime utilizzate per vulcanizzare le suole erano ottenute sul mercato interno e quindi non erano soggette a dazi doganali, che erano invece compresi nei costi di vulcanizzazione utilizzati dalla Commissione nell'inchiesta preliminare. La Commissione ha tenuto pienamente conto dell'incidenza di tali dazi doganali, il cui importo è stato detratto dai costi di vulcanizzazione inseriti nel calcolo del valore normale dei due tipi di « espadrilles ».

(14) La Commissione, dopo aver accolto le domande di adeguamento per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi per quanto riguarda le caratteristiche fisiche delle « espadrilles » prodotte nella Repubblica popolare cinese e in Uruguay, nonché alcuni oneri all'importazione, ha ritenuto che era comunque opportuno e ragionevole determinare il valore normale in base al valore costruito in Uruguay, introducendo una distinzione tra i due tipi di « espadrilles ».

b) Prezzo all'esportazione

(15) In considerazione della pertinenza delle argomentazioni addotte per giustificare la distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e di tipo B, la Commissione ha riesaminato la conclusione elaborata a titolo provvisorio ed espota nel punto 23 del regolamento (CEE) n. 3798/90, secondo la quale i prezzi riscontrati presso i due importatori che avevano collaborato all'inchiesta non potevano, da soli, essere considerati come significativi.

A questo proposito la Commissione ha accertato che:

- un importatore era specializzato nei prodotti di tipo A e l'altro nei prodotti di tipo B;

- i due importatori non operavano occasionalmente ma effettuavano regolarmente ordinazioni il cui volume, che poteva essere considerato rilevante a livello individuale, permetteva loro di ottenere prezzi rappresentativi dei flussi commerciali tra la Cina e la Comunità, che nel settore in esame, secondo le informazioni ottenute dalla Commissione, sono caratterizzati da una relativa stabilità del prezzi.

(16) La Commissione ha quindi riconosciuto che i dati raccolti presso i due importatori costituivano i dati disponibili più adatti per effettuare una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e quelle di tipo B. I prezzi all'esportazione dei due tipi di « espadrilles » sono stati pertanto stabiliti in base a dette informazioni, che presentavano inoltre il vantaggio di essere state verificate in loco durante l'inchiesta preliminare.

c) Confronto e margini di dumping

(17) I confronti sono stati effettuati con lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta preliminare, introducendo tuttavia una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e di tipo B.

(18) L'esistenza di pratiche di dumping è stata confermata per i due tipi di « espadrilles ». I margini di dumping corrispondono alla differenza tra il valore normale stabilito per le « espadrilles » di misura media di ciascun tipo e il corrispondente prezzo all'esportazione nella Comunità e, su una base media ponderata, sono pari a:

- 105,3 % per le « espadrilles » di tipo A ed a

- 70,3 % per le « espadrilles » di tipo B

del valore franco frontiera comunitaria delle importazioni dei prodotti in causa originari della Repubblica popolare cinese, per tutti gli esportatori cinesi.

(19) Il Consiglio approva le conclusioni della Commissione esposte nei punti da 11 a 18.

E. PREGIUDIZIO

(20) In materia di pregiudizio gli esportatori cinesi e gli importatori comunitari hanno formulato essenzialmente due argomentazioni. In primo luogo numerosi importatori hanno affermato, contrariamente a quanto era stato indicato nel punto 32 del regolamento (CEE) n. 3798/90, di agire in qualità di operatori commerciali internazionali e non di grossisti specializzati nel settore calzaturiero. Gli importatori ritenevano quindi che il confronto volto a stabilire i divari tra i prezzi di vendita nella Comunità delle « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese e di quelle fabbricate dai produttori comunitari dovesse tener conto di tale elemento, in quanto i prezzi di questi ultimi corrispondevano alle vendite a grossisti specializzati nel settore calzaturiero.

(21) La Commissione ha riconsociuto la fondatezza di tale osservazione ed ha effettuato nuovi calcoli per ciascun tipo di « espadrilles » di tipo A e di tipo B:

- in base ai dati disponibili, i prezzi franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, verificati presso le sedi dei due importatori che hanno collaborato all'inchiesta sono stati adeguati in modo da poter essere posti allo stesso livello commerciale dei prezzi dei produttori comunitari;

- sono stati adeguati i prezzi dei produttori comunitari che normalmente non distinguono tra tipo A e tipo B. A tal fine la Commissione ha ritenuto che il prezzo medio di vendita constatato presso i produttori comunitari potesse essere considerato rappresentativo delle « espadrilles » di tipo B ed ha quindi determinato il prezzo delle « espadrilles » di tipo A riducendo detto prezzo di vendita proporzionalmente alla differenza tra i costi di produzione relativi al tipo A e al tipo B.

(22) In base a tali dati debitamente adeguati, la Commissione ha cosntatato che nel periodo di riferimento i divari tra i prezzi, espressi in percentuale dei prezzi franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese erano pari:

- a 209,6 % per il tipo A, ed

- a 114,7 % per il tipo B.

(23) La seconda argomentazione addotta dagli esportatori cinesi e dagli importatori comunitari riguarda il nesso causale tra il pregiudizio e le pratiche di dumping. Le parti sostengono che i risultati negativi dell'industria comunitaria sarebbero attribuibili alla cattiva gestione delle imprese del settore.

(24) A questo proposito la Commissione si riferisce ai punti 46 e 49 del regolamento (CEE) n. 3798/90, nei quali si ammetteva che una parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria poteva essere attribuito al processo di ristrutturazione e di modernizzazione in corso negli anni ottanta, nonché alla concorrenza esercitata da alcuni prodotti sostitutivi. La Commissione ritiene tuttavia che tale argomentazione non sia sostenuta da elementi di prova tali da contestare la validità della conclusione provvisoria secondo cui le pratiche di dumping accertate hanno provocato un pregiudizio che, considerato isolatamente, è sostanziale.

(25) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati comunicati nuovi elementi relativi al pregiudizio oppure al nesso causale tra il pregiudizio e le pratiche di dumping. Il Consiglio conferma le conclusioni relative al pregiudizio formulate nel regolamento (CEE) n. 3798/90, fatta eccezione per quanto riguarda i divari tra i prezzi per i quali i punti 21 e 22 precedenti sostituiscono il punto 32 del regolamento (CEE) n. 3798/90.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(26) Riguardo all'interesse della Comunità, gli importatori hanno ribadito le osservazioni relative al vantaggio che consumatori ricaverebbero dall'esistenza di una fonte di approvvigionamento a basso prezzo, aggiungendo che, contrariamente a quanto affermato al terzo comma del punto 53 del regolamento (CEE) n. 3798/90, il vantaggio delle importazioni a basso prezzo era frequentemente trasferito al livello dei consumatori finali.

(27) Per quanto riguarda la seconda osservazione, la Commissione non dispone di informazioni complete, dato che pochissimi importatori hanno collaborato nel corso dell'inchiesta. La Commissione ritiene tuttavia che tale elemento sia secondario rispetto alle argomentazioni formulate nei punti 52, 53 e 54 del regolamento (CEE) n. 3798/90 e rileva che:

- la distinzione che è stata introdotta tra « espadrilles » di tipo A e di tipo B, tra l'altro per tener conto delle motivazioni dei consumatori, dovrebbe permettere di meglio adeguare la misura antidumping alle effettive condizioni del mercato;

- la diminuzione del valore normale (giustificata da considerazioni inerenti alle caratteristiche fisiche dei prodotti, a cui i consumatori possono essere sensibili) e, di conseguenza, la riduzione del prezzo minimo, dovrebbero permettere alle importazioni, in misura ancora maggiore rispetto al passato, di intervenire sul mercato a vantaggio dei consumatori.

(28) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nei punti da 52 a 56 del regolamento (CEE) n. 3798/90, secondo le quali è nell'interesse della Comunità eliminare le conseguenze del pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping constatate.

G. DAZIO DEFINITIVO

(29) Il Consiglio conferma che, per quanto riguarda le importazioni effettuate con una fattura emessa da un esportatore cinese, si ritiene necessario applicare un dazio definitivo in forma di dazio variabile, pari alla differenza tra il prezzo netto per paio, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle importazioni cinesi e un prezzo minimo determinato per ciascun tipo di « espadrilles » .

(30) Per determinare il livello del dazio definitivo, per ciascun tipo di « espadrilles », la Commissione ha confrontato il margine di dumping e l'importo necessario per eliminare il pregiudizio. Quest'ultimo è stato stabilito con lo stesso metodo che è stato impiegato nell'inchiesta preliminare e che è illustrato nel punto 57 del regolamento (CEE) n. 3798/90 ma separatamente per il tipo A e per il tipo B. I divari tra i prezzi così accertati sono i seguenti:

- 255,7 % per il tipo A e

- 154,9 % per il tipo B, espressi in percentuale del valore franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

I margini di dumping constatati, analogamente espressi in percentuale del valore franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono inferiori alle percentuali di incremento dei prezzi necessarie per eliminare il pregiudizio.

Deve pertanto essere istituito un dazio antidumping corrispondente ai margini di dumping determinati.

(31) Il Consiglio conferma che il prezzo minimo di cui al punto 29 deve essere determinato in funzione del valore normale, che è stabilito separatamente per ciascun tipo di « espadrilles » e riportato, come è stato fatto in precedenza, al livello delle misure più piccole, per i motivi esposti nel punto 58 del regolamento (CEE) n. 3798/90.

I prezzi minimi così stabiliti sono pari a:

- ecu 0,93 al paio per le « espadrilles » di tipo A e

- ecu 0,99 al paio per le « espadrilles » di tipo B.

Tali prezzi minimi, che costituiscono la base di calcolo del dazio variabile e si applicano a tutte le misure, sono stati stabiliti al livello franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Tuttavia, per eliminare le eventuali possiblità di elusione, il Consiglio ritiene opportuno stabilire che, quando i prodotti importati sono messi in libera pratica con una fattura emessa da persone che non siano gli esportatori cinesi, si applichi un dazio ad valorem pari ai margini di dumping accertati, ovvero 105,3 % per le « espadrilles » di tipo A e 70,3 % per quelle di tipo B.

H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(32) Numerosi importatori, compreso il gruppo di nove importatori di cui al punto 3, hanno chiesto che le importazioni di « espadrilles » già spedite alla data di entrata in vigore del dazio provvisorio oppure oggetto di contratti definitivamente conclusi a tale data fossero escluse dall'applicazione del dazio e, di conseguenza, che in tali casi il dazio provvisorio non fosse riscosso definitivamente.

(33) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i dazi antidumping sono applicabili ai prodotti in questione al momento della loro messa in libera pratica nella Comunità. Contrariamente al regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (4), il regolamento antidumping, applicabile ad importazioni effettuate in condizioni di concorrenza sleale, non prevede alcuna deroga a tale norma. Occorre inoltre ricordare che la Commissione ha ampiamente informato le parti interessate e che gli importatori non potevano ragionevolmente ignorare, nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e l'istituzione del dazio provvisorio, l'esistenza della procedura stessa e i progressi dell'inchiesta.

(34) Pertanto, in considerazione dell'entità dei margini di dumping stabiliti e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza degli importi del dazio definitivo istituito e separatamente per ciascun tipo di « espadrilles » - la distinzione è possibile in quanto i due tipi considerati rientrano in codici NC diversi - entro i limiti degli importi garantiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese, corrispondenti ai codici NC ex 6404 19 90 (codice Taric 6404 19 90*10) ed ex 6405 20 99 (codice Taric 6405 20 99*10).

2. Quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono messi in libera pratica con una fattura emessa da un esportatore situato nella Repubblica popolare cinese, l'importo del dazio è pari alla differenza tra i prezzi minimi sotto indicati e il prezzo netto al paio, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto:

- ecu 0,99 al paio per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6404 19 90 (codice addizionale Taric 8545), e

- ecu 0,93 al paio per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6405 20 99 (codice addizionale Taric 8546).

Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se in base alle effettive condizioni di pagamento questo è eseguito entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo viene diminuito dell'1 % per ogni mese di dilazione del pagamento.

3. Quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono messi in libera pratica con una fattura emessa da una persona che non sia un esportatore situato nella Repubblica popolare cinese, l'importo del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a:

- 70,3 % per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6404 19 90 (codice addizionale Taric 8547) e

- 105,3 % per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6405 20 99 (codice addizionale Taric 8548).

Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se in base alle effettive condizioni di pagamento questo è eseguito entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo viene aumentato dell'1 % per ogni mese di dilazione del pagamento.

4. Ai fini del presente regolamento, sono considerate « espadrilles » le calzature con suole esterne di corda intrecciata, anche rinforzate con gomma o materia plastica su una superficie variabile, senza tacco e con suola di spessore non superiore a 2,5 centimetri.

5. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi garantiti a titoli del dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 3798/90 sono riscossi definitivamente entro i limiti degli importi garantiti e sino a concorrenza del dazio definitivo fissato all'articolo 1, paragrafo 2.

Gli importi garantiti in eccedenza rispetto agli importi suddetti sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 25. (3) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.