REGOLAMENTO (CEE) N. 1792/91 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine -
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 25/06/1991 pag. 0031 - 0032
REGOLAMENTO (CEE) N. 1792/91 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 8, considerando che l'ultima modifica del regime di intervento rende necessario l'adeguamento delle modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/91 (4); considerando che fra le modifiche del regime di intervento, è stato stabilito di non accettare, in nessuno dei due regimi previsti, le offerte che superano il prezzo del mercato regionale, maggiorato di un importo da stabilire; che occorre adeguare conseguentemente le modalità di applicazione delle offerte; che l'importo della maggiorazione da fissare deve permettere di evitare che i costi a carico dei macelli si ripercuotano negativamente sui prezzi versati ai fornitori dei capi, data la situazione del mercato comunitario delle carni bovine; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89 è modificato come segue: 1. Alla lettera b), i termini « articolo 6, paragrafi 2 o 4 » sono sostituiti dai termini « articolo 6, paragrafo 2 ». 2. Alla lettera c), i termini « articolo 6, paragrafo 5 » sono sostituiti dai termini « articolo 6, paragrafo 4 ». 3. Alla lettera d) è aggiunta la seguente frase: « I prezzi di mercato succitati si ottengono per le qualità ammesse all'intervento convertite nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato IV; ». 4. Il testo della lettera e) è soppresso. 5. Alla lettera f) i termini « la percentuale di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 » sono sostituiti dai termini « la prima percentuale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 ». 6. Le lettere f) e g) diventano rispettivamente lettere e) e f). Articolo 2 Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 859/89 è sostituito dal seguente: « Articolo 12 1. Non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di Stato membro per una data qualità o un gruppo di qualità, convertiti nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato IV, maggiorato di un importo pari a 6 ECU/100 kg peso morto. 2. Per le gare di cui all'articolo 2, lettera b), e fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'offerta è respinta se il prezzo proposto supera il prezzo massimo di cui all'articolo 11 applicabile alla gara considerata. 3. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica e partire dalle seconda gara del mese di jugno. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (4) GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 23.