REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/91 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio per quanto riguarda l' adeguamento degli importi fissati in ecu nel quadro della politica delle strutture agrarie in seguito alla fissazione di nuovi tassi di conversione da applicare nel settore agricolo -
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/1991 pag. 0018 - 0019
REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/91 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento degli importi fissati in ecu nel quadro della politica delle strutture agrarie in seguito alla fissazione di nuovi tassi di conversione da applicare nel settore agricolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando che il tasso di conversione agricolo applicabile per il marco tedesco è stato rivalutato con il regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio (3) e successivamente adattato dal regolamento (CEE) n. 2929/90 della Commissione (4); che, in seguito, la Germania ha chiesto di aumentare alcuni importi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (6); considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, in caso di rivalutazione di uno o più tassi di conversione agricoli, gli importi fissati in ecu e non connessi con la fissazione dei prezzi possono essere aumentati; che è opportuno predisporre, in misura tale da evitare riduzioni in moneta nazionale degli importi in questione, un aumento di taluni importi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli importi menzionati nel regolamento (CEE) n. 797/85 ed elencati nell'allegato al presente regolamento sono modificati nel modo ivi indicato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 42. (5) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. ALLEGATO Gli importi di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 dell'amontare di sono sostituiti dagli importi seguenti Articolo 4, paragrafo 2 60 606 ECU/ULU 60 743 ECU/ULU 121 212 ECU/azienda 121 486 ECU/azienda Articolo 5 60 606 ECU/ULU 60 743 ECU/ULU 121 212 ECU/azienda 121 486 ECU/azienda Articolo 6, paragrafo 4 360 000 ECU/azienda 364 458 ECU/azienda Articolo 8, paragrafo 2 60 606 ECU/ULU 60 743 ECU/ULU 121 212 ECU/azienda 121 486 ECU/azienda Articolo 10 15 000 ECU/associaz. 15 044 ECU/associaz. Articolo 11, paragrafo 4 12 000 ECU/agente 12 035 ECU/agente Articolo 12, paragrafo 5 36 000 ECU/agente 36 105 ECU/agente Articolo 12, paragrafo 6 500 ECU/azienda 501,4 ECU/azienda Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) 121,2 ECU/UBA/ha 121,5 ECU/UBA/ha Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iii) 121,2 ECU/ha 121,5 ECU/ha Articolo 17, paragrafo 3 100 000 ECU/investim. 100 293 ECU/investim. 500 ECU/ha 501,4 ECU/ha Articolo 19 quater 150 ECU/ha 150,4 ECU/ha Articolo 20, paragrafo 4 1 819 ECU/ha 1 824 ECU/ha 700 ECU/ha 702 ECU/ha 1 400 ECU/ha 1 404 ECU/ha 18 000 ECU/km 18 053 ECU/km 150 ECU/ha 150,4 ECU/ha Articolo 20 bis, paragrafo 2 150 ECU/ha 150,4 ECU/ha 50 ECU/ha 50,2 ECU/ha Articolo 21, paragrafo 3 7 000 ECU/persona 7 020 ECU/persona 2 500 ECU/persona 2 507 ECU/persona