REGOLAMENTO (CEE) N. 1731/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito di cotone e il prezzo minimo del cotone non sgranato -
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 26/06/1991 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 1731/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito di cotone e il prezzo minimo del cotone non sgranato IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1), visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1357/90 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il contone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (5), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (6), considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1964/87 è fissato ogni anno un quantitativo massimo garantito di cotone tenendo cono della produzione nel corso di un periodo di riferimento e del prevedibile andamento della domanda; considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, ogni anno il Consiglio fissa un prezzo minimo per il cotone non sgranato ad un livello tale da garantire ai produttori di realizzare le loro vendite ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo di obiettivo; che il prezzo deve tener conto delle fluttuazioni del mercato nonché delle spese di trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di sgranatura; che il prezzo deve essere fissato franco azienda agricola per la stessa qualità per cui viene fissato il prezzo di obiettivo; considerando che, in applicazione dei cirteri sopra enunciati, il quantitativo massimo garantito e il prezzo minimo devono essere fissati ai livellli di seguito indicati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito di cotone di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1964/87 è pari a 752 000 tonnellate. Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 91,07 ecu per 100 chilogrammi. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola. Articolo 3 Il quantitativo di cui all'articolo 1 e il prezzo di cui all'articolo 2 si riferiscono al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1730/91 (7) che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.(3) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22.(4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.(5) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.(6) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 28.(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.