31991R1716

REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna -

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1991 pag. 0018 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) dell'atto di adesione, qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo Stato membro è mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione, mentre il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione; che, tuttavia, in base alle stesse disposizioni, il prezzo in Spagna è adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune;

considerando che, in seguito all'applicazione delle pertinenti disposizioni degli articoli 68 e 70 dell'atto di adesione, il prezzo d'intervento dello zucchero applicabile in Spagna per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è superiore del 16,2 % al prezzo d'intervento fissato per le zone non deficitarie, il che rappresenta una differenza di 8,60 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco, ed il prezzo base della barbabietola applicabile in Spagna è superiore del 17,7 % al prezzo base valido nelle regioni della Comunità diverse dalla Spagna, il che equivale ad una differenza di 7,09 ecu per tonnellata di barbabietole; che tale situazione risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso delle prime cinque campagne di commercializzazione successive all'adesione, i quali, anziché ravvicinarsi ai prezzi spagnoli come supposto dall'atto di adesione, sono stati mantenuti allo stesso livello per più campagne consecutive, oppure sono stati ridotti, ma con un corrispondente adeguamento dei prezzi spagnoli onde evitare un allargamento del divario, sicché la differenza considerevole esistente al momento dell'adesione si è mantenuta;

considerando che l'evoluzione prevedibile dei prezzi comuni costringerà a mantenere tale differenza al livello iniziale ancora per diverse campagne; che non sarà quindi possibile pervenire al riassorbimento di detta differenza nel corso del periodo di ravvicinamento dei prezzi delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come previsto all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) dell'atto di adesione, ossia nella campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che i prezzi dello zucchero e della barbabietola applicabili in Spagna sono sensibilmente più elevati dei prezzi comuni; che dall'analisi dell'evoluzione dei prezzi dopo le prime cinque campagne di commercializzazione successive all'adesione, effettuata sulla base di un parere della Commissione, conformemente all'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione, emerge in primo luogo la necessità di prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi fino al 1o luglio 1995 per consentire il riassorbimento della predetta differenza nell'arco di cinque campagne di commercializzazione, periodo sufficientemente lungo perché i bieticoltori non siano danneggiati da una riduzione troppo affrettata del prezzo della barbabietola; che, tuttavia, il regime delle quote di produzione è applicabile esclusivamente per le campagne 1991/1992 e 1992/1993; che i prezzi dello zucchero e della barbabietola sono in certa misura legati all'esistenza delle quote; che è pertanto opportuno prevedere un ravvicinamento dei prezzi in due tappe, la prima delle quali si concluderebbe il 30 giugno 1993; che per quanto riguarda la seconda tappa, comprendente le campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, occorre determinare le modalità del ravvicinamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comuni, in particolare in funzione del regime di produzione che sarà applicato nel settore in questione a decorrere dal 1o luglio 1993, nonché degli impegni internazionali della Comunità e delle loro conseguenze particolari per la Spagna;

considerando che dall'analisi precitata risulta palese che il settore saccarifero in Spagna attraversa attualmente una situazione di grande difficoltà a causa dei condizionamenti strutturali che pesano su detto settore in cui sono in corso misure di ristrutturazione; che tali condizionamenti possono provocare un deficit in qualunque campagna di commercializzazione e rendere precarie le condizioni in cui operano i produttori;

considerando che, per i suddetti motivi, è necessario mettere a punto un metodo di ravvicinamento dei prezzi, in modo che, alla fine della prima tappa, i prezzi spagnoli siano ravvicinati ai prezzi comuni, mediante un riassorbimento di una parte della differenza esistente; che, a questo scopo, è opportuno fissare, per tale ravvicinamento, un prezzo di riferimento comprendente un elemento forfettario, onde tener conto della particolare situazione del mercato dello zucchero, in Spagna;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi deve anche accompagnarsi, per il calcolo degli importi compensativi di adesione applicabili negli scambi tra la Comunità e la Spagna e tra la Spagna e i paesi terzi, di uno smantellamento progressivo dell'elemento di transizione addizionale di 1,40 ecu per 100 chilogrammi per lo zucchero, espresso in zucchero bianco, e di 1,82 ecu per tonnellata per la barbabietola; che a la fine occorre determinare la nozione di prezzo comune ai sensi dell'articolo 72, punto 1 dell'atto di adesione, maggiorando detto importo di un importo equivalente alla degressività dell'elemento di transizione preso in considerazione nel prezzo di riferimento per il ravvicinamento dei prezzi spagnoli; che, per evitare un pregiudizio al regime di ravvicinamento da applicare a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, occorre prevedere che il provvedimento sia applicabile solo nella prima tappa del ravvicinamento precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il ravvicinamento dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna ai prezzi comuni è effettuato, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 2

Il periodo di ravvicinamento dei prezzi in Spagna è prorogato fino al 1o luglio 1995. Il ravvicinamento di cui all'articolo 1 è effettuato in due tappe, la prima comprendente le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 e la seconda le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996.

Articolo 3

1. Ai fini del ravvicinamento da effettuarsi nel corso della prima tappa di cui all'articolo 2, è fissato un prezzo di riferimento per lo zucchero bianco, inclusivo di un elemento forfettario pari a 1,40 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco, da addizionarsi al prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in Spagna per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

2. Fatto salvo l'articolo 5, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato diminuendo il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1:

a) di 1,72 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

b)

di 3,44 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

3. I prezzi d'intervento di cui al paragrafo 2 si intendono fissati per 100 chilogrammi di zucchero bianco della qualità tipo definita nel regolamento (CEE) n. 793/72 (3), nuda merce, franco zuccherificio, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente.

Articolo 4

1. Ai fini del ravvicinamento da effettuarsi nel corso della prima tappa di cui all'articolo 2, è fissato un prezzo di riferimento per la barbabietola da zucchero, inclusivo di un elemento forfettario pari a 1,82 ecu per tonnellata di barbabietole, da addizionarsi al prezzo base della barbabietola applicabile in Spagna per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

2. Fatto salvo l'articolo 5, il prezzo base della barbabietola è fissato diminuendo il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1:

a) di 2,070 ecu per tonnellata di barbabietola per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

b)

di 2,836 ecu per tonnellata di barbabietole per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

3. I prezzi base di cui al paragrafo 2 si intendono fissati per tonnellata di barbabietole di qualità tipo in fase di consegna al centro di raccolta.

La barbabietola di qualità tipo presenta le caratteristiche seguenti:

a)

qualità sana, leale e mercantile;

b)

tenore di zucchero pari al 16 % al momento del ricevimento.

4. I prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B applicabili in Spagna equivalgono al prezzo base fissato per la campagna di commercializzazione corrispondente, conformemente ai paragrafi 1 e 2, diminuito di un importo pari alla differenza tra il prezzo base fissato in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione (5), per la stessa campagna e, a seconda dei casi,

a)

il prezzo minimo della barbabietola A fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, oppure

b)

il prezzo minimo della barbabietola B fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 5

I prezzi calcolati, secondo i casi, conformemente agli articolo 3 e 4 del presente regolamento, vengono maggiorati o diminuiti, ad ogni fissazione, di un importo pari all'eventuale maggiorazione o diminuzione dei prezzi comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, fissati in ecu per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993.

Ai fini della fissazione dei prezzi di cui agli articoli 3 e 4 per la campagna 1992/1993, si tiene conto della perequazione dei prezzi della campagna 1991/1992 effettuata ai sensi del primo comma.

Articolo 6

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i prezzi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento simultaneamente ai prezzi corrispondenti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 7

Anteriormente al 1o gennaio 1993, il Consiglio adotta le modalità di ravvicinamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comuni per il periodo corrispondente alle campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 8

Durante la prima tappa, per il calcolo degli importi compensativi di adesione di cui all'articolo 72, punto 1 dell'atto di adesione, per il «prezzo comune» ai sensi del suddetto articolo, si intende per la Spagna:

a)

per lo zucchero, il prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato per le zone non deficitarie della Comunità, maggiorato di un importo, espresso in zucchero bianco di:

- 0,28 ecu per 100 chilogrammi per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

- 0,56 ecu per 100 chilogrammi per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

b)

per la barbabietola, il prezzo di base della barbabietola fissato per la Comunità, maggiorato di un importo di:

- 0,364 ecu per tonnellata di barbabietole per la campagna di commercializzazione 1991/1992,

- 0,728 ecu per tonnellata di barbabietole per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 22.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.(4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.(5) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.